Cosa fare se mi ferma la polizia?

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Fermo d’indiziato di delitto: cos’è? Fermo identificativo: quali sono i miei diritti? Ispezione del veicolo: quali sono i poteri della polizia stradale?

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Le forze armate sono preposte per legge a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico: esse intervengono ogni volta che ve n’è bisogno, su impulso di parte (ad esempio, dietro segnalazione telefonica o denuncia) ovvero d’ufficio, quando qualche illecito viene commesso in loro presenza. Al fine di garantire il raggiungimento di questi obiettivi, l’ordinamento giuridico riconosce alle forze dell’ordine alcuni particolari privilegi: ad esempio, la polizia può emanare ordini (consistenti principalmente in divieti e comandi) cui le persone devono attenersi, pena la possibilità di incorrere in reato. Ugualmente, le forze dell’ordine possono procedere a perquisizioni, ispezioni e controlli ove ve ne sia la necessità. Proprio di questo vorrei parlarti:

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cosa fare se ti ferma la polizia?

Contrariamente a quanto si possa pensare, la polizia potrebbe procedere a fermare una persona anche solamente per l’identificazione personale; ma non solo: oltre a ciò, ci sono casi in cui l’autorità può effettuare ispezioni e perquisizioni senza la previa autorizzazione del magistrato. Come comportarsi davanti a un controllo della polizia? Si ha sempre diritto a un avvocato? Come difendersi? In sintesi: cosa si può fare se ci ferma la polizia? È ciò che scopriremo con questo articolo.

Cos’è il fermo della polizia?

Entriamo subito nel vivo della questione giuridica e vediamo cos’è il fermo della polizia, cioè quando le forze dell’ordine possono fermarci. Bisogna subito premettere che esistono due tipologie di fermo:

Fermo indiziato di delitto: cos’è e come funziona?

Cominciamo ad analizzare il fermo di indiziato di delitto

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[1]. Si tratta di una misura pre-cautelare eseguita dalla polizia giudiziaria su ordine del pubblico ministero quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga.

È possibile, tuttavia, che la polizia proceda di propria iniziativa al fermo di una persona quando sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero. È il caso di un normale controllo della polizia stradale a seguito del quale risulti che la patente è falsa.

In entrambi i casi, cioè sia che il fermo sia stato preventivamente ordinato dal pm che nell’ipotesi in cui sia stato eseguito di propria iniziativa dalla polizia, per procedere al fermo di indiziato di delitto è necessario che:

A differenza dell’arresto, per procedere al fermo non occorre la

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flagranza di reato.

Quali sono i diritti della persona fermata?

Cosa succede se la polizia ti ferma perché sospetta che tu abbia commesso un reato? Quali sono i tuoi diritti? Scopriamoli insieme.

Una volta che la polizia ti ha fermato ne deve dare immediata notizia al pubblico ministero territorialmente competente; dopodiché, la polizia deve fornirti una comunicazione scritta (eventualmente anche tradotta, se non sei italiano o non comprendi la lingua) contenente tutti i tuoi principali diritti, tra cui quelli di:

Qualora la comunicazione scritta di cui sopra non sia prontamente disponibile (ad esempio, nel caso di fermo disposto d’ufficio dalla polizia), le

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informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque comunicazione scritta il prima possibile.

Dell’avvenuta esecuzione del fermo la polizia informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero.

La polizia giudiziaria deve porre l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore, pena l’inefficacia della misura.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito [2].

Il fermo per l’identificazione personale

Ben diverso dal fermo d’indiziato di delitto è il fermo per l’identificazione personale [3]. Secondo la legge, la polizia giudiziaria procede all’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

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Ad esempio, se ti trovi a una festa in cui circola della droga, anche se tu non ne hai fatto uso potresti essere fermato dalla polizia e sottoposto a identificazione. Se ti rifiuti oppure la tua risposta non appare convincente, la polizia può portarti in caserma.

Secondo la legge, la persona che rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, può essere accompagnata dalla polizia nei propri uffici e ivi trattenuta per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il fermato di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni di legge, ordina il rilascio della persona accompagnata.

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A differenza del fermo d’indiziato di delitto, quando si procede a fermo per l’identificazione non si ha diritto all’avvocato, ma si ha il diritto che tutto termini entro massimo ventiquattro ore.

Fermo identificativo: come funziona?

Abbiamo detto che se l’indagato o la persona a conoscenza di circostanze utili rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione evidentemente falsi, la polizia la accompagna nei propri uffici e la trattiene per il tempo necessario per l’identificazione, e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore.

La polizia che procede all’identificazione deve invitare il soggetto a dichiarare le proprie generalità e quant’altro possa valere ad identificarlo, ammonendo l’indagato circa le conseguenze per il rifiuto o per il mendacio: secondo la legge, infatti, chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale

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, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro [4].

La polizia deve inoltre invitare la persona fermata a eleggere domicilio per le notificazioni.

Alla identificazione dell’indagato può procedersi anche, ove occorra, tramite rilievi dattiloscopici (impronte digitali), fotografici e antropometrici (misurazione della lunghezza dei tratti esteriori, tipo del viso), nonché ad altri accertamenti. Tali atti devono ad ogni modo compiersi senza pregiudizi per la libertà personale diversi da quelli consistenti nella momentanea ed eventuale immobilizzazione dell’individuo al fine di fotografare o misurare.

A tale regola fa eccezione il prelievo di materiale biologico (saliva, sangue, ecc.): in questa ipotesi, se manca il consenso della persona fermata, la polizia può procedere coattivamente, previa autorizzazione del pubblico ministero.

Come detto, del fermo identificativo viene data immediatamente notizia al pubblico ministero e ai familiari, ma non all’avvocato, di cui non si ha diritto. La comunicazione al pm rappresenta una garanzia per il fermato in quanto, se il magistrato non ravvisasse gli estremi del fermo, dovrebbe ordinare l’immediato rilascio.

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La polizia può fermarmi mentre sto guidando?

La polizia può senz’altro fermarti mentre sei alla guida della tua autovettura. Secondo il codice della strada [5], i conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale (sempre che siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo), il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.

Ma non solo: sempre il codice della strada dice che la polizia può procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo.

Dunque, la polizia non solo può fermarti mentre sei alla guida della tua auto per chiederti di esibire patente e libretto, ma può anche ispezionare la tua vettura nel caso in cui ritenga che in essa ci siano delle anomalie: ad esempio, sono state apportate delle modifiche (mediante il

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tuning auto) ritenute illecite dalla legge, tipo l’installazione di pezzi non omologati o la variazione di alcune caratteristiche del veicolo.

Ma non solo: la legge [6] consente alla polizia, nel corso di operazioni per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, di procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti.

La polizia potrebbe fermarti mentre sei al volante della tua vettura anche per reperire droga, qualora abbia sospetti a riguardo. Tali poteri si estendono perfino alla perquisizione: gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

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