Nuovi limiti al pignoramento presso terzi
Cambiano le soglie sotto le quali non si possono più pignorare lo stipendio, la pensione e il conto corrente.
Cambiano di nuovo – come del resto ogni anno, ormai, dal 2015 – i limiti al pignoramento presso terzi, ossia al pignoramento dello stipendio, della pensione e del conto corrente. E non solo: a variare è anche la determinazione del minimo vitale sotto il quale l’assegno pensionistico dell’Inps non può mai scendere a seguito del pignoramento.
La materia dei pignoramenti presso terzi è stata modificata quattro anni fa con la riscrittura dell’articolo 545 cod. proc. civ. I limiti di pignoramento presso terzi sono determinati in base all’assegno sociale annualmente fissato dall’Inps. E, come ogni anno, anche questo dicembre l’Istituto di Previdenza ha comunicato il nuovo importo. Per il 2020, l’assegno sociale sarà pari a
- non si potrà pignorare il conto corrente con meno del triplo dell’assegno sociale, pari quindi a 1.379,49 euro se su questo viene accreditato lo stipendio da lavoro dipendente o la pensione;
- non si potrà pignorare la pensione, in capo all’Inps, se questa è inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, pari quindi a 689,74 euro.
Ma vediamo meglio quali sono e come funzionano i nuovi limiti al pignoramento presso terzi.
Indice
Pignoramenti in banca
Tutte le volte in cui il creditore esegue un pignoramento in banca e, sul conto corrente vi è depositata solo la pensione o lo stipendio da lavoro dipendente, il pignoramento può avere ad oggetto:
- quanto alle somme che si trovano già sul conto alla data di notifica del pignoramento, solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale che, come detto, per il 2020 è pari a 1.379,49 euro. Quindi, se sul conto ci sono 2.000 euro, si potrà pignorare solo la differenza tra tale importo e 1.379,49 euro ossia 620.51 euro;
- quanto ai successivi accrediti mensili a titolo di pensione o stipendio, resta fermo il limite di pignoramento di massimo un quinto.
Pignoramenti all’Inps
Se il creditore intende pignorare la pensione in capo all’Inps, prima cioè che venga versata al debitore, il pignoramento è di massimo un quinto che si calcola però sull’assegno al netto del cosiddetto minimo vitale. Il minimo vitale è pari a una volta e mezzo l’assegno sociale, ossia a 689,74 euro per il 2020. Quindi, una pensione più bassa di tale importo non può mai essere pignorata. Se, invece, viene superato tale tetto, il pignoramento si estende solo al quinto di ciò che avanza. Ad esempio, su una pensione di 1.000 euro, il pignoramento del quinto può avvenire solo su 310,26 euro(ossia 1000 – 689,74).