Cessione quinto dello stipendio: che succede alla fine del lavoro?

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Autore: Redazione

26 dicembre 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Quota di delegazione di pagamento a carico del datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto di lavoro: che succede in caso di nuovo lavoro, di pensione o di buona uscita?

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Alcuni anni fa, hai firmato una cessione del quinto dello stipendio in favore di una finanziaria. Da allora in poi, il tuo datore di lavoro ha trattenuto, dal tuo stipendio mensile, il 20% dell’importo per versarlo direttamente al creditore.

Ora, però, hai pensato di licenziarti (o meglio, di “dimetterti”). Cesserai ogni attività con l’azienda tra qualche mese. In attesa di decidere se metterti in pensione o avviare un nuovo rapporto di lavoro con un’altra ditta, ti chiedi che succede alla cessione del quinto dello stipendio alla fine del lavoro

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. Ti mancano ancora diverse rate da pagare: si pone, quindi, il problema di estinguere il residuo debito. Come si deve provvedere in questi casi? La finanziaria potrà rivalersi contro la tua pensione o sul Tfr?

La questione è stata analizzata più volte dalla giurisprudenza [1]. La legge in materia è molto chiara e spiega con esattezza che fine fa la cessione del quinto in caso di cambio di lavoro, di percezione di una “buona uscita” o di un assegno pensionistico. Ecco i chiarimenti che fanno al caso tuo.

Cessione del quinto dello stipendio alla fine del lavoro: che succede?

La legge

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[2] stabilisce che, nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione del quinto dello stipendio, l’efficacia di quest’ultima si estende in automatico sulla pensione o su qualsiasi altro assegno continuativo equivalente che all’ex lavoratore venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dall’amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro.

La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.

Invece, qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto (cosiddetta

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una tantum), a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell’amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è trattenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione. In pratica, c’è una compensazione tra il credito residuo della finanziaria e l’importo che deve essere versato all’ex lavoratore.

Dalla normativa sopra richiamata si evince pertanto che, nel caso in cui il dipendente, alla cessazione del rapporto di lavoro, inizi a percepire un trattamento pensionistico o un assegno continuativo equivalente, la misura delegata rimarrà pari al quinto; nel caso in cui, invece, a seguito della cessazione del rapporto percepisca una somma

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una tantum, tale somma potrà essere trattenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito.

Pertanto, in mancanza di espliciti divieti legali, è legittima la cessione del credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto o per qualsivoglia altra somma corrisposta una tantum alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tali principi sono stati affermati dal tribunale di Trapani che così ha sintetizzato tutta la questione «In materia di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento a carico del datore di lavoro, se il dipendente, alla cessazione del rapporto di lavoro, inizi a percepire un trattamento pensionistico o un assegno continuativo equivalente, la misura delegata rimarrà pari al quinto; nel caso in cui, invece, a seguito della cessazione del rapporto percepisca una somma una tantum, tale somma potrà essere trattenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito».

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Cessione quinto dello stipendio e Tfr

Nel caso in cui il dipendente percepisca il Tfr, quest’ultimo farà da garanzia sulla residua parte del finanziamento non restituito. Pertanto, se il dipendente non ha ancora rimborsato tutto il finanziamento, la ditta presso cui lavora dovrà riconoscere alla finanziaria tutto o parte del Tfr accantonato (cosiddetto licenziamento).

Se il Tfr accantonato è superiore all’ammontare del debito residuo, dopo la trattenuta la restante parte sarà liquidata al lavoratore. Se il Tfr accantonato, invece, è inferiore al debito residuo, il lavoratore resterà obbligato a versare alla finanziaria i soldi non ancora restituiti (tramite trattenuta sulla

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pensione).

Cessione dello stipendio e sospensione dal lavoro

A seguito di sospensione del lavoratore a causa di un provvedimento disciplinare, il datore ha l’obbligo di sospendere anche la cessione del quinto dello stipendio e delle deleghe, considerato che il dipendente sospeso è l’unica fonte di reddito familiare?

In via generale, in caso di sospensione dal servizio per motivi disciplinari, con erogazione di un’eventuale indennità prevista dal contratto collettivo nazionale, si ritiene che l’eventuale cessione del quinto gravante sullo stipendio non possa essere sospesa, ma debba essere ridotta per tutto il periodo preso in considerazione. In tal caso, occorrerà comunicare tempestivamente all’ente creditore l’evento che determina la

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riduzione della retribuzione e chiedere che venga rideterminato l’importo della rata da trattenere. Infatti, l’articolo 35 del Dpr 180/1950 e successive modifiche e integrazioni (“Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche amministrazioni”) stabilisce che, «qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto».

In ogni caso, tenuto conto della decurtazione stipendiale in atto e del carico familiare in essere, il dipendente potrebbe chiedere, alla società finanziaria che ha erogato il prestito, di interrompere il pagamento delle trattenute per il periodo di percezione dell’assegno alimentare, con conseguente slittamento della data di scadenza del debito di un periodo pari ai mesi di sospensione dal servizio.

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