Doppio nome con o senza virgola: regole

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Posso cambiare cognome?
Autore: Redazione

26 dicembre 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Una persona che ha due nomi, dove il primo e il secondo sono separati da virgola, come deve firmarsi e quale nome apparirà sugli atti pubblici?

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Sta per nascere tuo figlio e, insieme alla madre, stai valutando quale nome dargli. Avete pensato a un doppio nome che contenga sia quello del nonno paterno che di quello materno. Ti chiedi però quali conseguenze deriverebbero da tale decisione: con quale nome si dovrà firmare tuo figlio se tra il primo e il secondo nome ci dovesse essere una virgola? Cosa apparirà sui documenti come la patente, la carta d’identità e il passaporto? Qualora dovesse un giorno firmare documenti ufficiali, come un’autocertificazione, un elaborato per un concorso pubblico o una perizia, quale dei due nomi dovrà indicare: il primo o tutti e due?

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Cerchiamo di chiarire quali sono le regole del doppio nome con o senza virgola.

Doppio nome: regole

La normativa che regola il doppio nome è contenuta all’articolo 35 del Dpr 396/2000, come modificato dalla legge 219/2012. La prima regola è quella della corrispondenza al sesso: il nome imposto al bambino deve essere confacente al suo sesso: pertanto non si può chiamare Antonio una donna. Sul nome Andrea, da attribuire a una femminuccia, c’è stato un lungo dibattito visto che, all’estero, il nome Andrea è anche femminile. Oggi la giurisprudenza è finalmente approdata a una risposta affermativa.

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Il nome indicato all’anagrafe, poi, può essere composto da uno o da più nomi, anche separati, ma non più di tre. Quindi, una persona si può ben chiamare Luigi Filiberto Maria, ma non Luigi Filiberto Maria Giovanni.

Che differenza c’è tra il doppio nome e il secondo nome?

Doppio nome senza virgola

Se il doppio, o il triplo, nome è composto da elementi non separati da virgola, tutti questi dovranno necessariamente essere presenti nei documenti identificativi della persona e andranno sempre indicati – in quanto parte integrante del nome – ogni volta in cui il soggetto si firmerà.

Quindi, una persona che si chiama «Piero Roberto» dovrà sempre firmarsi in questo modo. Lo stesso nome risulterà sui documenti di identità.

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Doppio nome con virgola

Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello Stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi. Ciò vuol dire che – a differenza di quanto avveniva prima della modifica legislativa varata nel 2012 – in presenza di una virgola tra i due nomi, solo il primo di essi dovrà comparire nei documenti di identità rilasciati da ufficiali di Stato civile e di anagrafe. I nomi collocati dopo la virgola, invece, non compariranno nei certificati, ma potranno essere comunque utilizzati.

Quindi, una persona che si chiama «Piero, Roberto» potrà sempre firmarsi in questo modo ossia «Pietro, Roberto» anche negli atti pubblici, senza per questo sbagliare. Ma i suoi documenti di identità riporteranno solo il nome Pietro.

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L’articolo 35, comma 2, del Dpr 396/2000 stabilisce che «nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».

Come eliminare il secondo nome o mettere la virgola

Immaginiamo un soggetto, alla nascita, denunziato con un doppio nome, senza alcun segno di virgola fra i due nomi. Se questi volesse eliminare il secondo nome o far apporre tra i due nomi una virgola, per non doversi sempre firmare con i due nomi, come dovrebbe agire?

La normativa rilevante al riguardo è il Dpr 396 del 3 novembre 2000, articoli 89-94. La procedura per il cambio di nome o cognome prevede la presentazione di una istanza al prefetto della provincia di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova registrato l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Si tenga presente che l’istanza dev’essere motivata da ragioni serie e obiettive: infatti il prefetto accoglie l’istanza «se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione» e valutate le eventuali opposizioni in esito al periodo obbligatorio di affissione all’albo pretorio del Comune.

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