RSPP: il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

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Autore: Redazione

03 gennaio 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Sicurezza sul lavoro: dalla valutazione dei rischi alle misure di prevenzione.

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Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei propri lavoratori. La legge, infatti, prevede specifiche figure professionali che, all’interno delle aziende, hanno il compito di gestire al meglio l’integrità psicofisica dei dipendenti.

Si pensi, ad esempio, agli infortuni causati da macchinari pericolosi oppure dagli ambienti lavorativi non a norma (per la presenza di spigoli, chiodi, pavimenti scivolosi, uffici freddi ecc.). Agli infortuni poi si aggiungono le malattie professionali, cioè le patologie provocate dall’esposizione prolungata dei lavoratori a sostanze nocive che, in casi gravi, possono portare anche alla morte.

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In questo articolo analizzeremo la figura che ha il compito di valutare e prevenire i rischi presenti sui luoghi di lavoro, cioè il RSPP: il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

RSPP: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Una delle figure più importanti in tema di sicurezza sul lavoro è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (c.d.

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RSPP), il quale ha il compito fondamentale di organizzare e gestire il sistema della prevenzione e della protezione dai rischi sul luogo di lavoro.

Il RSPP opera in concerto con il datore di lavoro, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (c.d. RLS) al fine di garantire condizioni di lavoro adeguate agli standard di sicurezza nazionale ed elaborare insieme il documento di valutazione dei rischi, ossia una sorta di prospetto dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare per la salute e la sicurezza in azienda.

Chi può ricoprire il ruolo di RSPP?

A seconda delle dimensioni o della tipologia dell’azienda, la funzione di RSPP può essere esercitata dal:

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Attenzione però: il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP solo dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione (della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore in base alla natura del rischio presente in azienda) in materia di

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sicurezza nei luoghi di lavoro.

RSPP: i compiti

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge numerosi compiti. In particolare:

Chi nomina il RSPP?

Il RSPP deve essere nominato direttamente dal

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datore di lavoro per mezzo di un modulo che assegna l’incarico a un soggetto definito (lavoratore dipendente o professionista esterno). Tale modulo va poi compilato, datato e firmato dalle parti (RSPP e datore di lavoro) e controfirmato dai RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza) che possono comunque porre un veto, cioè possono opporsi alla scelta di una determinata persona.

L’atto di nomina deve essere conservato in azienda insieme al documento di valutazione dei rischi.

RSPP: i requisiti

Sei vuoi diventare Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sappi che è necessario possedere specifici requisiti professionali. In particolare, occorrono:

RSPP: Formazione e aggiornamento

La legge prevede l’

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obbligo di formazione per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro; formazione che è diversa a seconda del settore di competenza. In particolare, il RSPP deve frequentare uno specifico corso di formazione per approfondire la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e imparare a valutare le criticità in modo da prevenire i rischi che caratterizzano i diversi ambienti lavorativi. Il corso è suddiviso in tre moduli:

Devi sapere che per accedere al modulo C, è sufficiente la partecipazione al modulo A che dà diritto alla partecipazione ad entrambi i moduli successivi. Tuttavia, sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B coloro che sono in possesso dei seguenti

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diplomi di laurea:

Vige comunque l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni di durata variabile (di 40, 60 e 100 ore) a seconda del settore di appartenenza e del grado di rischio valutato in azienda. Tenersi aggiornato è, infatti, fondamentale per stare al passo con la normativa in continua evoluzione, per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e per prevenire gli infortuni e le cosiddette morti bianche (cioè le persone decedute a causa di incidenti accaduti durante il lavoro).

L’azienda può avere più di un RSPP?

Il datore di lavoro deve nominare un solo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Tuttavia, al fine di rendere più efficace la

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gestione del sistema di sicurezza, il RSPP potrà essere affiancato nel ruolo da uno o più Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (c.d. ASPP). Tali figure professionali devono essere in possesso delle caratteristiche tecniche specifiche per aiutare il responsabile nel coordinamento delle attività.

Cosa accade se il datore di lavoro non provvede alla nomina del RSPP?

In caso di mancata nomina o mancata formazione del RSPP sono previste per il datore di lavoro le seguenti sanzioni:

Che differenza c’è tra RSPP e RLS?

Le figure RSPP e RLS hanno il compito di collaborare per monitorare e individuare i possibili rischi presenti in azienda. Tuttavia, ci sono delle differenze:

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Le responsabilità del RSPP

Avrai capito che il ruolo ricoperto dal RSPP è di fondamentale importanza; per questo, è soggetto ad una responsabilità di natura civile e penale.

In merito alla

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responsabilità penale, la giurisprudenza [1] ha sancito chiaramente che il RSPP risponde, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare. Ad esempio, non è stata delimitata e protetta un’area di rischio per la presenza di materiale facilmente infiammabile.

Pertanto, laddove si verifichi un infortunio perchè il RSPP ha omesso di prendere in considerazione i rischi o di eliminarli, risponderà penalmente, in concorso con il datore di lavoro o autonomamente, dell’evento occorso (lesione, morte, pericolo per la pubblica incolumità, ecc.).

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Per la responsabilità civile, invece, va evidenziato che il RSPP – in quanto soggetto qualificato – è tenuto ad assolvere i suoi compiti con la diligenza del buon professionista. Questo vuol dire che qualora fornisca una consulenza errata o superficiale oppure sia negligente, sarà tenuto al risarcimento dell’eventuale danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato (perdite nel patrimonio, mancato guadagno, danni morali, alla salute, alla vita di relazione, ecc.).

In conclusione, il RSPP non avrà alcuna responsabilità qualora riesca a dimostrare:

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