Perseguitare l'amante del coniuge è reato?
Vendetta: la provocazione non comporta uno sconto di pena per la moglie che stalkerizza l’amante del marito.
Se un giorno dovessi scoprire che tuo marito (o tua moglie) ti tradisce, cosa diresti o faresti alla sua amante? Le telefoneresti? Le parleresti? L’aspetteresti sotto casa per cantargliene quattro? Stai attenta a ciò che dici o che fai: il tradimento, in Italia, non è reato e, a ben vedere, non è neanche un comune illecito civile. Questo significa che non ti consente di invocare, a tua discolpa, lo stato d’ira o la provocazione. Quindi, se dovessi superare i limiti, potresti finire dalla ragione al torto e subire un procedimento penale.
Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza depositata di recente
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Cosa si può fare all’amante del marito?
Si può insultare l’amante del marito? No, perché commetteresti ingiuria. Anche se l’ingiuria non è più reato, le offese possono essere punite con un procedimento civile di risarcimento del danno e una multa fino a 12mila euro.
Si può sparlare dell’amante del marito? No, perché commetteresti diffamazione. Non importa che tu stia dicendo il vero: attribuire della “zocc…” all’amante di tuo marito ti costerà la reclusione fino a due anni oppure la multa fino a 2.065 euro.
Questa condotta è un reato solo se vai a raccontare l’episodio ad almeno due persone (anche in circostanze diverse) e se, ovviamente, usi un linguaggio offensivo nei suoi confronti.
Si può minacciare l’amante del marito? Non puoi fare neanche questo. Se usi espressioni generiche tipo “te la faccio pagare”, “stai attenta”, “guardati le spalle”, “ora farai i conti con me” sarai condannata penalmente a pagare una multa fino a 1.032 euro.
Si può denunciare l’amante che è entrata in casa tua? Secondo la Corte d’Appello di Cagliari sì [2]. Ne abbiamo già parlato in L’amante che entra in casa commette reato. Secondo i giudici sardi, la condotta dell’amante di tuo marito (o di tua moglie) che si introduce a casa tua configura
Si può perseguitare l’amante con telefonate e appostamenti?
Se ciò che abbiamo appena detto è vero, è ancor più vero che esiste il divieto di perseguitare l’amante con telefonate, appostamenti e minacce di tutti i tipi. Una condotta di questo tipo, a detta della Cassazione, configura stalking se reiterata nel tempo e tanto grave da incutere timore nella vittima o portarla a cambiare le proprie abitudini. Diversamente, si può configurare il più lieve reato di molestia (se attuata con il telefono o in luogo pubblico).
C’è provocazione per chi viene tradito?
Se il delitto passionale è vietato, non è consentito neanche qualsiasi altro reato generato dalla ritorsione amorosa. Quindi, è inutile richiamarsi alla scusante di essere stati provocati se si minaccia o stalkerizza l’amante del proprio coniuge perché non c’è giustificazione che tenga.
Tradire non è reato. Tradire non è neanche un illecito civile comune. Si tratta di un comportamento che subisce sanzioni solo nell’ambito del diritto di famiglia. Sanzioni che, a ben vedere, sono minime. Difatti, tutto ciò che subisce chi si macchia di adulterio è la perdita del diritto a chiedere l’assegno di mantenimento e del diritto ad essere erede del coniuge. Nient’altro. Non c’è neanche la possibilità di chiedere il risarcimento del danno all’amante o al coniuge (a questo punto “ex”) per le sofferenze e la depressione patita dopo la scoperta delle corna.
Risultato: non può essere concessa alcuna attenuante allo stalker anche se la vittima in questione è l’
Per quanto riguarda il comportamento della vittima dello stalking, afferma la Cassazione, «il suo coinvolgimento relazionale con il marito della stalker non può costituire un contegno ingiusto sotto il profilo giuridico, morale o sociale tale da giustificare una mitigazione sanzionatoria rispetto alla reazione marcatamente eteroaggressiva che si è registrata».
La persona offesa – osserva la quinta sezione – era soggetto «estraneo al rapporto di coniugio che intercorreva tra l’uomo e la donna al momento della scoperta della relazione e la dinamica che la legava all’imputata e alle figlie si colloca sul piano dei rapporti interpersonali e non può assurgere al novero del fattore provocatorio».
In altri termini, la circostanza che la vittima avesse intrapreso una relazione con l’uomo e «il venir meno al dovere di lealtà legato all’amicizia/conoscenza con la famiglia della stalker sono temi che esulano dal novero delle condizioni che possono condurre all’applicazione della circostanza invocata, trattandosi di dinamiche squisitamente affettivo-interpersonali caratterizzate da un possibile margine di opinabililtà, che non rispondono a regole (neanche di ordine morale) generalmente riconosciute e sufficientemente stabilizzate e che, pertanto, non possono trovare sbocco in termini di attenuazione della risposta punitiva dello Stato».