Un medico può rifiutare un paziente?

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Un medico può rifiutare un paziente?
Autore: Tiziana Costarella

11 marzo 2020

Specializzata in diritto dell'immigrazione e in diritto societario, già tutor specializzato presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro, coordinatrice nazionale dell'APS "Democrazia nelle Regole", esercita la professione di avvocato in provincia di Reggio Calabria e collabora con una società cooperativa; ha pubblicato diversi articoli su testate giuridiche on line e cartacee risultando tra gli autori più seguiti.

La tutela della salute è uno dei diritti più importanti del nostro ordinamento giuridico. I medici hanno precise responsabilità professionali. Cosa accade se uno di loro rifiuta un paziente?

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Quello alla salute è un diritto fondamentale dell’individuo. Ce lo dice la nostra Carta Costituzionale [1], ossia il più importante complesso di regole vigenti in Italia. La Costituzione e tutte le norme adottate in materia garantiscono la tutela del diritto alla salute a chiunque si trovi sul territorio italiano. Quindi, si tratta di un riconoscimento universale: il nostro sistema sanitario deve essere in grado di dare risposte positive alle richieste assistenziali delle persone, a prescindere dalla loro nazionalità, dalle loro condizioni economiche e sociali, dal loro sesso o dal loro orientamento politico.

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Il servizio sanitario italiano individua dei livelli essenziali di assistenza che devono essere assicurati all’interno delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie provinciali. Le linee guida indicate sul punto vincolano l’operato dei medici, i quali non possono astenersi dal prestare assistenza senza incorrere in specifiche responsabilità. A primo impatto sembrerebbe scontata la risposta alla domanda: un medico può rifiutare un paziente? La soluzione che ti viene subito in mente è la seguente: “no, non è consentito a un medico un tale atteggiamento”.

In realtà, la situazione è più complessa di quanto si possa pensare. Esistono delle ipotesi in cui il professionista può rifiutarsi di fornire assistenza senza incorrere in sanzioni o denunce. E la posizione più delicata è sicuramente quella del medico di base, con il quale hai un contatto frequente e immediato ed è più facile entrare in conflitto.

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La medicina difensiva

Oggi sei portato a guardare con pregiudizio l’attività degli operatori sanitari; in particolare, quando consulti un medico per un malanno più o meno serio temi che questi possa sbagliare provocandoti un danno permanente. Forse questo atteggiamento di diffidenza è conseguenza dei diversi casi di malasanità di cui ti parlano quasi quotidianamente i mezzi di comunicazione. Devi sapere che lo specialista che consulti ha la facoltà di scegliere se prescriverti una determinata cura o rifiutarsi di farti seguire un percorso che reputa inadeguato alla tua condizione.

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Tuttavia, negli ultimi anni, si è assistito a un progressivo aumento delle denunce nei confronti dei medici e ciò ha portato alla nascita della cosiddetta medicina difensiva, ossia della tendenza a non rifiutare gli approfondimenti diagnostici richiesti dal paziente. E questo si verifica anche quando lo specialista è consapevole dell’inutilità dell’accertamento, ma vuole scongiurare l’accusa di inadempimento dei propri doveri. I medici sono così portati più a difendersi che a curare. E tale atteggiamento è ancor più vero quando si tratta di guardare al paziente nella sua interezza e non alla singola prestazione. Vediamo il perchè.

Rifiutare un paziente: si può?

Abbiamo visto che il Sistema sanitario nazionale deve garantire cure adeguate a cittadini e stranieri. Sui medici, in particolare, grava un preciso

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dovere giuridico di prestare assistenza in caso di necessità. Il mancato rispetto di questo obbligo produce la cosiddetta responsabilità medica, ossia una particolare tipologia responsabilità che comporta conseguenze sia di carattere civile sia di natura penale. Si configura, infatti, un vero e proprio reato: quello di omissione di soccorso. In linea di massima, si parla di omissione di soccorso quando il medico deve attivarsi per la salvaguardia di un soggetto in difficoltà e omette di farlo producendo un danno alla salute di quest’ultimo.

Posta questa regola generale, vi sono le dovute eccezioni. Pensa, ad esempio, a un ospedale all’interno del quale coesistono diversi reparti, le cosiddette

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unità operative. E immagina che il medico di una di queste unità ritenga opportuno trasferire il proprio ammalato in un reparto diverso. Il primario può rifiutare il paziente se ritiene che le sue condizioni non sono compatibili con l’assistenza fornita nel proprio reparto? In linea di massima, se si guarda allo scopo principale dell’attività medica, che è quello di curare l’ammalato, tale rifiuto è consentito tutte le volte in cui provoca un pregiudizio e non un vantaggio. Nella pratica quotidiana, però, hai verificato come la medicina difensiva rischia di paralizzare le decisioni negative: è, quindi, difficile che, anche in tale caso specifico, si opponga un rifiuto del paziente.
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La ricusazione del paziente

Del tutto diversa dal rifiuto è la cosiddetta ricusazione del paziente. Tale ipotesi fa soprattutto riferimento ai rapporti tra medico di base e assistito. Cosa accade se tra questi due soggetti si crea un conflitto insanabile? Si possono verificare due ipotesi tra di loro alternative: il paziente decide di sostituire il proprio medico oppure il medico decide di revocare il proprio paziente.

Nel primo caso, non si pongono problemi di nessuna natura: ciascun cittadino ha il diritto di scegliere il professionista al quale affidare la cura della propria salute.

Nel secondo caso, la procedura da seguire è più complessa. Per evitare che il proprio assistito rimanga sprovvisto di tutela sanitaria e sorga la responsabilità di cui abbiamo parlato, è necessario si rispettino alcune condizioni. Il medico deve, anzitutto, dare

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comunicazione della decisione di non prestare la propria opera a un assistito alla sua azienda di appartenenza; in secondo luogo, deve indicare le motivazioni della sua scelta.

Le ragioni che possono giustificare la scelta del professionista possono essere diverse; esse possono fare riferimento sia al profilo personale sia all’aspetto squisitamente medico. Analizziamo entrambe le eventualità, proponendo degli esempi che possono chiarire le idee.

Con riguardo all’aspetto professionale, l’ipotesi tipica è il venir meno del rapporto di fiducia tra i soggetti coinvolti nella relazione di cura. In altri termini, il paziente non soltanto non si fida più delle terapie suggerite dal proprio dottore, ma pone in essere dei comportamenti che mettono in dubbio la sua professionalità e che screditano le sue competenze anche agli occhi degli altri assistiti.

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Quanto, invece, alla prima ipotesi, devi considerare che a volte tra medico e paziente si crea un vero e proprio rapporto personale che va al di là della relazione sanitaria: essi diventano, ad esempio, amici e confidenti. In tal caso, è del tutto inevitabile che quando si creano delle situazioni di conflitto si incrina anche l’originaria relazione professionale.

In tale caso, è però particolarmente importante la condotta del medico: egli deve realizzare un giusto bilanciamento tra i diversi interessi in gioco. Infatti, nel fornire le motivazioni della propria decisione non può violare il diritto di riservatezza del proprio assistito (non può, ad esempio, divulgare confidenze di natura prettamente personale).

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Fatto ciò, il rapporto professionale non viene immediatamente meno e il medico deve rispettare una terza condizione: deve, infatti, attendere che il proprio paziente individui un nuovo specialista di sua fiducia. Solo a partire da questo momento potrà considerarsi libero da ogni obbligo giuridico.

L’obiezione di coscienza

Un esempio particolare di “rifiuto” del paziente è quello dell’obiezione di coscienza. Esistono delle pratiche mediche che possono urtare la sensibilità o il credo religioso di un professionista: pensa, ad esempio, all’aborto. In tali casi, il nostro sistema giuridico riconosce a quest’ultimo la possibilità, del tutto legale, di opporsi al trattamento e di chiedere che intervenga in sua sostituzione un collega non obiettore.

Il tema dell’obiezione di coscienza, negli anni, è stato molto dibattuto e, se è un argomento che ti interessa, ti invitiamo ad approfondirne tutti gli aspetti consultando un avvocato o un giurista esperto del settore.

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