Perdita del diritto di voto
Quando e come si perde l’elettorato attivo.
Spesso e volentieri siamo chiamati alle urne per esprimere il nostro voto durante le elezioni politiche. In un paese democratico come l’Italia, ogni cittadino ha il diritto e il dovere di eleggere i propri rappresentanti attraverso il voto. Tuttavia, in alcuni casi, la nostra Costituzione prevede la perdita del diritto di voto, cioè la sospensione temporanea o permanente dall’elettorato attivo. Si pensi, ad esempio, a chi ha subito una condanna penale definitiva, oppure a chi si trova agli arresti domiciliari o ancora a chi è stato interdetto dai pubblici uffici. Nell’articolo che segue ti spiegherò, in particolare, la perdita del diritto di voto e quali effetti comporta.
Indice
Diritto di voto: cos’è e a cosa serve?
Ogni cittadino ha il diritto e il dovere di esprimere il proprio voto durante le elezioni politiche (amministrative, regionali, europee). Solo in questo modo, il popolo è sovrano e partecipa alla vita politica del Paese, eleggendo i propri rappresentanti.
I caratteri del voto sono:
- libertà: ognuno è libero di manifestare le proprie idee e, quindi, di attribuire il voto al candidato che ritiene opportuno;
- segreto: l’elettore ha il diritto di non rivelare il proprio voto;
- uguale: non sono ammessi voti plurimi riservati a determinate categorie di persone (ad esempio, concedere agli elettori laureati la possibilità di votare due volte);
- universalità: il voto spetta a tutti i cittadini, uomini e donne;
- non obbligatorietà: il voto è un dovere civico. Tuttavia, il cittadino potrebbe anche scegliere di non andare mai a votare oppure di non votare per un determinato periodo di tempo.
Il diritto di voto: elettorato attivo e passivo
La capacità di esprimere la propria
- cittadini italiani;
- aver compiuto la maggiore età, quindi 18 anni (per eleggere i membri del Senato occorre aver compiuto 25 anni).
Per elettorato passivo si intende, invece, la capacità di ricoprire cariche elettive. In altre parole, la capacità di essere eletto. Tale capacità può essere limitata quando sopraggiungono situazioni che impediscono l’elezione del soggetto. In particolare, si distingue:
- l’ineleggibilità: quando un soggetto ricopre già una carica che potrebbe porlo in una posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati o che potrebbe influenzare il voto degli elettori. Nel caso in cui il soggetto venga comunque eletto, la sua elezione sarà dichiarata nulla;
- l’incompatibilità: quando una medesima persona ricopre contemporaneamente due cariche. Il soggetto deve scegliere quale carica portare avanti, altrimenti decade automaticamente da una delle due;
- l’incandidabilità: ossia il divieto posto per determinati soggetti di presentare la propria candidatura per le elezioni. Anche in tal caso, qualora il soggetto venga comunque eletto, la sua elezione sarà dichiarata nulla.
Perdita del diritto di voto
Come già anticipato, la nostra
- incapacità civile: cioè l’alterazione psico-fisica (ad esempio, l’infermità di mente) che non permette al soggetto di occuparsi dei propri interessi. L’incapacità va dichiarata con sentenza del giudice civile e può essere totale (interdizione) o parziale (inabilità);
- sentenza penale irrevocabile: cioè quando il giudice penale ha condannato un imputato con sentenza definitiva, quindi non più appellabile o ricorribile per Cassazione. Ad esempio, perdono il diritto di voto i condannati alla pena dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- indegnità morale: cioè coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione, a misure di sicurezza detentive (ad esempio, l’ospedale psichiatrico giudiziario), alla libertà vigilata e al divieto di soggiorno in uno o più Comuni indicati dalla legge.
La pena dell’
A dispetto di quanto si pensi, il cittadino che non vada a votare per un determinato periodo di tempo non perde l’elettorato attivo. Il diritto di voto, come già detto, è un dovere civico ma non un obbligo. Quindi, ognuno potrebbe anche decidere di non recarsi mai a votare.
Il sistema elettorale
I sistemi elettorali sono un complesso di regole che determinano il modo con cui gli elettori esprimono il loro voto. Esistono tre diverse formule elettorali:
- a maggioranza assoluta;
- a maggioranza relativa;
- proporzionali.
In Italia, l’attuale legge elettorale (il cosiddetto Rosatellum) prevede un sistema elettorale misto, cioè proporzionale e maggioritario. Tale sistema vieta il voto disgiunto, cioè la possibilità di votare un candidato nel collegio uninominale e una lista a lui non collegata nella parte proporzionale. In buona sostanza, l’elettore deve scegliere un abbinamento candidato-partito.
Gli italiani all’estero possono votare?
Anche i cittadini italiani residenti all’estero possono esercitare il loro diritto di voto nella circoscrizione Estero (suddivisa in quattro ripartizioni) oppure scegliere di votare in Italia nella circoscrizione elettorale in cui sono iscritti.
Per esprimere il loro voto, gli italiani residenti all’estero devono iscriversi all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente alla votazione. Successivamente, verrà compilato un elenco con i nomi dei votanti e verrà inviato all’elettore italiano il plico contenente la scheda elettorale.
Gli italiani residenti all’estero possono anche partecipare alla fase di raccolta delle firme del referendum abrogativo e costituzionale ed esprimere il proprio voto.