Si possono suonare i campanelli per poi scappare?
È passibile di denuncia chi bussa al citofono di un’altra persona anche una sola volta?
Immagina di voler fare una bravata insieme ai tuoi amici e, nel pieno della notte, di bussare ai citofoni di alcuni palazzi per poi scappare subito dopo. Qualcuno, però, è affacciato dal balcone e ti vede. C’è poi una telecamera condominiale a identificarti. Ora che sei stato trovato con le “mani nel sacco”, ti poni per la prima volta il problema delle conseguenze della tua azione e quali potrebbero essere i rischi legali. Si possono suonare i campanelli per poi scappare? Si può essere denunciati per un banale scherzo come questo?
Vediamo cosa dice la legge a riguardo.
Indice
Suonare i campanelli e scappare è reato?
L’unico reato che potrebbe venire in rilievo per
Al telefono viene equiparato il citofono, anche quello senza il display video.
Quando la norma parla di «petulanza» fa riferimento a un comportamento reiterato. Ma c’è anche l’altra condizione, il «biasimevole motivo» quale può essere appunto uno scherzo.
Secondo però l’interpretazione più accreditata, il reato di molestie scatta solo in caso di una reiterazione della condotta: non c’è bisogno di un centinaio di episodi, ma uno solo potrebbe essere insufficiente. Il che significa che chi bussa a dieci citofoni diversi non potrebbe essere querelabile perché ciascuna famiglia viene disturbata una sola volta. Diverso sarebbe se l’imputato dovesse bussare dieci volte di seguito (anche in giorni differenti) allo stesso citofono, nel qual caso vi sarebbe la condizione della «petulanza» richiesta dalla norma penale.
Tuttavia, la Cassazione [1] ha ritenuto che, in determinate circostanze, anche un solo episodio di molestia potrebbe integrare il reato. Nel caso di specie, la Corte ha valutato come grave la condotta di un uomo che aveva fatto una telefonata alle 11 di notte con il futile pretesto di richiedere la restituzione di un indumento.
Non è l’unico precedente che collega il reato di molestia a un solo comportamento. Con una successiva sentenza [2] sempre la stessa Cassazione ha detto che: «In tema di molestie, il comportamento delittuoso può essere episodico e realizzato anche con una sola azione (fattispecie relativa a tre telefonate moleste) purché sia particolarmente idoneo ad offendere la percezione di un individuo rispetto al sentire comune e riconosciuto, tal che la persona offesa certamente ne subisca la sgradevolezza».
Insomma, quel che sembra di capire dall’interpretazione della Cassazione è che il reato può scattare anche in occasione di una sola condotta se sia «oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione»
Chiaramente, se poi la persona molestata viene assunta a vera e propria vittima di un accanimento continuo, volto a molestarla e a incuterle timore o a farle cambiare le abitudini di vita (ad esempio, disattivando il citofono) si potrebbero configurare gli estremi del più grave reato di stalking.
Suonare i campanelli e scappare: c’è risarcimento del danno?
Anche ammesso che la condotta di chi suona il campanello altrui e poi scappa non sia reato, ciò non toglie che essa possa avere una rilevanza civilistica, ossia sotto il profilo del risarcimento del danno.
Sotto un versante civilistico, esiste una norma, l’articolo 2043 del Codice civile, in forza della quale chiunque cagioni un danno a un’altra persona – sia che lo faccia intenzionalmente che per errore – è tenuto a versare il risarcimento. Risarcimento che non è solo legato a un danno patrimoniale (nel nostro caso, l’eventuale rottura del bottone del citofono) ma anche non patrimoniale, come il disturbo arrecato alla vittima, costretta a svegliarsi nel cuore della notte per rispondere alla chiamata. Si tratta, però, di danni minimi che, il più delle volte, non giustificano un’azione civile per il recupero delle somme. Insomma, è molto probabile che il gesto – per quanto molesto – non venga perseguito.
Attenzione però: è sempre consigliabile non “tornare sulla scena del delitto”. Avere di mira sempre le stesse persone potrebbe, invece, cambiare le carte in tavola, con evidenti ricadute sia sul piano penale che civile.