Mantenimento dei figli in proporzione al reddito

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Criteri e modalità di calcolo dell’assegno mensile da corrispondere alla prole.

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«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli» [1]: un principio cui la nostra Costituzione non ammette deroghe. L’articolo appena citato vale in ogni caso, sia che la coppia conviva felicemente con i frutti del proprio amore, sia che il matrimonio sia naufragato e i bambini assegnati a un genitore che prende il nome di «collocatario».

Quando questo accade, diversamente dall’elasticità e naturalezza con le quali si mantengono i figli in una famiglia unita, il diritto-dovere di prendersene cura viene irreggimentato dentro una somma precisa che dev’essere corrisposta mensilmente dal genitore «non collocatario» (fermo restando l’obbligo di mantenimento anche per il genitore che vive con i bambini/ragazzi).

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Specie se stai affrontando una causa di separazione dal/dalla tua ex, potrà interessarti capire come avviene il calcolo di questo assegno e, quindi, come viene quantificato il mantenimento in proporzione al reddito di chi deve versarlo mensilmente. Scopo di questo articolo è fornirti tutte le spiegazioni al riguardo, partendo dall’inizio e procedendo con esempi pratici.

Bigenitorialità e proporzionalità

Quando parliamo di mantenimento ci riferiamo, in generale, a tutte le spese necessarie alla cura e all’educazione dei figli. Nel caso di una coppia che si sta separando, la cifra da destinare al mantenimento viene individuata con accordi tra l’ex coppia quando la separazione è consensuale (un unico avvocato e definizione in un’unica udienza, senza causa).

Quando, invece, la separazione è giudiziale (due avvocati e causa civile) è il giudice a fissare «la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli»

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[2]. Questo significa che il genitore collocatario, col quale i bambini vivono, sosterrà delle spese quotidiane per loro, dal cibo ad altri acquisti vari; il genitore non collocatario verserà all’altro un assegno mensile da usare per le necessità dei figli.

La nostra legislazione contempla due principi cardine, in tema di mantenimento:

Come si calcola il mantenimento in proporzione ai redditi

La normativa di settore è chiarissima sugli elementi da considerare per quantificare l’assegno; sono i seguenti:

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Ai fini del calcolo e del rispetto di questi criteri, bisognerà procedere ad accurate indagini [4]. Va infatti accertato qual era il tenore di vita della coppia durante il matrimonio, dato che tra gli obiettivi del mantenimento c’è quello di conservarlo.

Faranno fede le dichiarazioni dei redditi ma, allo scopo di avere un quadro più chiaro possibile, il giudice potrà disporre anche verifiche più approfondite, tramite polizia tributaria o interpellare l’Agenzia delle Entrate per ricerche di beni con modalità telematiche.

Il caso

Prendiamo, come facciamo spesso, un esempio pratico per far capire l’importanza di questi accertamenti e del principio di proporzionalità. Ci viene in aiuto la giurisprudenza [5], in particolare il caso di una madre non collocataria che ha impugnato davanti alla

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Cassazione le condizioni stabilite dalla Corte d’Appello, per l’affido del figlio, l’assegnazione della casa e il mantenimento.

Solo su quest’ultimo punto la Suprema Corte le ha dato ragione. La donna lamentava proprio una violazione del principio di proporzionalità: nel suo ricorso, ha fatto presente che non era stata considerata la differenza tra i suoi redditi e quelli dell’ex: lui ricco, lei inoccupata. La Corte d’Appello aveva disposto un assegno di mantenimento a suo carico, l’affido del figlio al padre che abitava in Sardegna mentre lei nel Lazio, gli incontri col bambino a casa di lei e le spese straordinarie di viaggio a carico di lei.

La Cassazione è dalla sua parte, nella sua convinzione che sia mancata «un’adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, senza trascurare la maggiore capacità patrimoniale del padre, laddove sia comunque accertata nel caso concreto» [6]. Indagine che, come chiedeva la donna, dev’essere svolta proprio per una corretta individuazione delle spese di mantenimento del figlio. In caso contrario il contributo sarebbe sproporzionato e quindi non equo.

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