Divieto di ospitalità nel contratto di locazione: è valido?

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Autore: Redazione

02 settembre 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Casa in affitto: l’inquilino può ospitare altre persone? Se l’affittuario inizia a convivere con una persona dopo la stipula del contratto di locazione, questa può convivere all’interno dell’immobile?

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Un nostro lettore ci informa di aver dato in affitto un proprio appartamento ad una signora con un contratto a canone libero, ossia di durata 4+4. Quest’ultima, in un primo momento, aveva rassicurato il locatore del fatto che, all’interno dell’appartamento, avrebbe vissuto solo lei e, di tanto in tanto, avrebbe ospitato la figlia. Ora però il proprietario dell’immobile è venuto a sapere che la conduttrice ha iniziato una convivenza con un’altra persona, ospitandola all’interno della stessa abitazione, in barba agli accordi iniziali. Ci chiede, pertanto, se tale circostanza può giustificare un eventuale sfratto o comunque un’opposizione alla presenza fissa di terzi soggetti.

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È valido il divieto di ospitalità nel contratto di locazione? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

La prima cosa da fare è prendere in mano il contratto di locazione e verificare se, all’interno dello stesso, sia contenuto un divieto espresso di sublocare una o più camere o di ospitare altre persone. Se così non dovesse essere, è sicuramente lecito accogliere parenti o partner e intraprendere con questi una convivenza. Nessun limite, infatti, è previsto dalla legge e dalle norme del Codice civile che disciplinano il contratto di locazione.

Che succede, viceversa, se il contratto stabilisce un divieto in tal senso?

Secondo la Cassazione [1] è nulla la clausola del contratto di locazione nella quale oltre alla previsione del divieto di sublocazione sia contenuto anche il riferimento al

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divieto di ospitalità. Detto divieto, ritengono i giudici, sarebbe confliggente con l’adempimento dei più rilevanti doveri di solidarietà imposti dall’articolo 2 della Costituzione che tutela le aggregazioni sociali e, indirettamente, la famiglia. La solidarietà sociale può venire in rilievo proprio attraverso l’ospitalità, effettuata per andare incontro alle altrui esigenze o difficoltà.

Viene così rintracciata nel principio dell’articolo 2 della Costituzione una tutela contro le lesioni della personalità che si potrebbero verificare anche attraverso una non consentita intrusione nelle mura domestiche del conduttore.

Riportiamo qui di seguito le parole della stessa Suprema Corte: «I controlli insiti nell’ordinamento positivo relativi all’esplicazione dell’autonomia negoziale, coincidenti con la meritevolezza di tutela degli interessi regolati convenzionalmente e con la liceità della causa, devono essere in ogni caso parametrati ai superiori valori costituzionali previsti a garanzia degli specifici interessi, ivi compreso quello contemplato dall’art. 2 Cost. (che tutela i diritti inviolabili dell’uomo e impone l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà); è pertanto nulla la clausola di un contratto di locazione nella quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione, sia contenuto il riferimento al divieto di ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico, siccome confliggente proprio con l’adempimento dei doveri di solidarietà che si può manifestare attraverso l’ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, oltre che con la tutela dei rapporti sia all’interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con l’esplicazione di rapporti di amicizia».

Maggiori approfondimenti, anche per quanto riguarda la possibilità di sublocazione, si possono trovare negli articoli:

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