Accompagnamento: conta anche l’aggravamento

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Autore: Noemi Secci

06 settembre 2020

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

L’indennità di accompagno deve essere riconosciuta sulla base delle sole infermità presenti al momento della domanda d’invalidità?

Chi è valutato invalido civile nella misura del 100%, ossia inabile, può aver diritto a una particolare indennità, pari a 520,29 euro mensili e riconosciuta a prescindere dal reddito: si tratta dell’accompagno, o indennità di accompagnamento.

Per il riconoscimento del beneficio è necessario innanzitutto richiedere la valutazione dell’invalidità all’apposita commissione medica: oltre al riconoscimento dell’invalidità, però, è anche necessario il riconoscimento della non autosufficienza. In buona sostanza, per il diritto all’accompagno non basta essere invalidi al 100%, ma è anche necessario non essere in grado permanentemente di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza, oppure di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore.

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Ma in quale momento devono essere verificate le condizioni di salute per il diritto all’accompagno? Per l’accompagnamento conta anche l’aggravamento?

Una recente ordinanza della Cassazione [1] fornisce importanti chiarimenti a tal riguardo.

Ma procediamo con ordine e, dopo aver ricordato le condizioni per l’accompagno e la procedura necessaria al riconoscimento, osserviamo quali conseguenze può avere l’aggravamento delle condizioni di salute del disabile.

Requisiti per il diritto all’accompagnamento

L’

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indennità di accompagnamento, nel dettaglio, è riconosciuta a chi:

Procedura per il riconoscimento dell’accompagnamento

Ma come viene riconosciuta, nel dettaglio, l’indennità di accompagnamento?

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Per ottenere il riconoscimento sia della condizione di inabile che di non autosufficiente, è necessario:

Chi fa la visita per l’accompagnamento?

Una volta inoltrata la domanda d’invalidità, il sistema propone delle date per l’appuntamento con la commissione medica Asl, integrata da un medico dell’Inps, che si occupa degli

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accertamenti sanitari per invalidità e accompagnamento. La commissione medica per l’accompagnamento è composta da un presidente, due componenti e un medico di categoria (per l’accompagnamento può appartenere, ad esempio, all’associazione Ac- Anmic).

Quando arriva il verbale per l’accompagnamento?

Una volta che gli accertamenti sanitari sono terminati, l’interessato non riceve subito il verbale di accompagnamento:

Che cosa succede se il verbale nega l’accompagnamento?

Può accadere che il verbale inviato all’interessato non riconosca il diritto all’accompagnamento. Che cosa succede in questi casi?

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In caso di mancato riconoscimento delle condizioni d’invalidità o di non autosufficienza che danno diritto all’accompagno, è possibile presentare ricorso al tribunale, dopo essersi sottoposti a un accertamento tecnico preventivo.

È possibile anche presentare una domanda di revisione, nel caso in cui le condizioni si siano aggravate rispetto al momento in cui sono avvenuti gli accertamenti sanitari.

L’invalido che si aggrava ha diritto all’accompagnamento?

Nel caso in cui peggiorino le condizioni dell’invalido, che ha fatto ricorso contro il verbale della commissione medica, l’aggravamento rileva anche se è intervenuto successivamente al momento dell’invio della domanda d’invalidità. La rilevanza dell’

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aggravamento sussiste anche se le condizioni di salute del disabile peggiorano nel corso del giudizio di contestazione del verbale.

Cime chiarito dalla Cassazione [1], difatti, il Codice di procedura civile [2], in materia di invalidità pensionabile, impone la valutazione in giudizio di tutte le infermità, anche quelle sopravvenute durante la causa. L’applicazione di questo principio vale anche per l’accertamento tecnico preventivo, necessario per poter ricorrere contro il verbale d’invalidità.

In pratica, nei ricorsi per il riconoscimento dell’invalidità o della non autosufficienza, devono essere necessariamente valutati anche gli aggravamenti delle condizioni di salute che si verificano durante il procedimento amministrativo e giudiziario.

Pertanto, devono essere accertate le infermità presenti fino al momento della pronuncia giudiziaria, anche all’interno dei procedimenti come l’accertamento tecnico preventivo, poiché si tratta di una fase del giudizio finalizzata all’accertamento dello stato invalidante: l’aggravamento rileva fino al momento della decisione del giudice. Non rileva il fatto che il ricorso contro il verbale per il riconoscimento dell’invalidità sia suddiviso in due fasi, di cui una eventuale.

Se in giudizio non viene valutata la certificazione riguardante l’aggravamento, la decisione è impugnabile.

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