Linea Adsl troppo lenta: che fare?

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Autore: Maria Monteleone

27 novembre 2013

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

In caso di linea internet più lenta di quella promessa dal gestore, il cliente ha diritto all’eliminazione del problema, al rimborso del canone e all’indennizzo.

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Se la linea Adsl è troppo lenta e l’operatore non provvede nonostante il problema gli sia stato più volte segnalato, è possibile chiedere il rimborso o lo sconto del canone e anche il risarcimento del danno.

Per testare la velocità dell’Adsl i cittadini hanno a disposizione “Nemesys”, un software gratuito appositamente fornito dall’Agcom (Autorità Garante delle Comunicazioni) accessibile dal sito misurainternet.it.

Il software genera in automatico un documento in PDF con il quadro completo della linea ADSL; tale documento costituisce una valida prova degli eventuali disservizi in caso di contestazioni al gestore.

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Se dal controllo su Nemesys la linea risulta più lenta rispetto a quanto promesso nel contratto sottoscritto col gestore, è possibile rivolgersi a quest’ultimo, con una lettera di diffida (raccomandata a/r) e chiedere la soluzione del problema nonché il rimborso del canone già pagato, oppure il recesso senza penali dal contratto stesso.

In ogni caso il cliente ha diritto di chiedere al gestore, sempre nella lettera di reclamo in cui denuncia il problema, la corresponsione di un indennizzo per l’inefficienza del servizio regolarmente pagato.

Qualora, nonostante le lettere di diffida, il gestore non dovesse risolvere il problema (sostenendo, come spesso accade, che esso dipende da criticità tecniche di cavi, intasamento della linea ecc.), è possibile instaurare una vera e propria causa civile di risarcimento o un procedimento dinanzi all’Autorità garante delle comunicazioni.

Prima, però, occorre esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com. (Comitato regionale per le comunicazioni). Solo se il tentativo di conciliazione fallisce e le parti non trovano un punto di incontro per una transazione bonaria, il consumatore può adire il giudice o l’Agcom.

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