Lavoro minorile: riposi e dimissioni
Il decreto semplificazioni introduce importanti novità relative al funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La pandemia da Covid-19 sta modificando radicalmente il nostro modo di vivere e la gestione dei rapporti sociali. Basti pensare all’avvento dello smart working che ha reso possibile il lavoro da casa per milioni di lavoratori.
In generale, tutte le attività che un tempo si svolgevano attraverso riunioni fisiche oggi vengono svolte attraverso modalità telematiche, laddove possibile. A tal fine, il decreto semplificazioni ha introdotto numerose novità relativamente all’operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con riferimento a lavoro minorile
Indice
Decreto semplificazioni: quali novità per l’Inl?
Fino a pochi mesi fa, era del tutto normale recarsi all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) per sottoscrivere una conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore, oppure per convalidare le proprie dimissioni.
Con l’avvento del Covid-19, tuttavia, si sta cercando di evitare al massimo le occasioni di presenza fisica che possono contribuire alla diffusione del virus. Le riunioni in presenza, ove possibile, vengono dunque sostituite da videoconferenze telematiche tramite dispositivi elettronici, utilizzando le nuove possibilità offerte dalla tecnologia.
Il decreto semplificazioni [1], in particolare, introduce importanti novità per l’operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Le principali novità riguardano:
- l’introduzione del principio del silenzio-assenso per determinate procedure di autorizzazione;
- l’utilizzo della modalità da remoto per alcune procedure di convalida o conciliazione.
Ma andiamo per ordine.
Lavoro minorile e riposi: cosa cambia?
Come noto, nel nostro ordinamento, la legge esprime una particolare tutela nei confronti del lavoro minorile [2]. In particolare, in certi casi, i minori possono essere avviati al lavoro solo con l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il decreto semplificazioni, in questo ambito, introduce il principio del silenzio-assenso per l’autorizzazione che può essere concessa dall’Itl al genitore con riferimento all’impiego dei minori in lavori di natura culturale, artistica, sportiva, pubblicitaria o dello spettacolo. Come noto, per adibire i minori a tali tipologie di lavoro è necessaria l’autorizzazione dell’Itl. Con il decreto semplificazioni l’autorizzazione si considera concessa decorsi 15 giorni dalla relativa istanza.
Inoltre, con riferimento al personale dello spettacolo, il decreto semplificazioni prevede che i datori di lavoro, al ricorrere di esigenze tecniche, per il personale addetto agli spettacoli pubblici, potranno chiedere all’Ispettorato del lavoro il frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, individuando l’orario dei relativi periodi di fruizione dei riposi, con il meccanismo del silenzio-assenso. Infatti, se l’ispettorato non risponderà entro 15 giorni dall’istanza, quest’ultima si intenderà accolta.
Convalida delle dimissioni e conciliazioni: cosa cambia?
Come noto, il testo unico in materia di tutela della maternità
- la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni vengono presentate dalla lavoratrice durante lo stato gravidico oppure durante i primi tre anni di vita del bambino oppure nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, nel caso di adozione internazionale, nei primi tre anni che decorrono dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando o dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento;
- le dimissioni sono presentate dalla lavoratrice nel periodo che intercorre tra la data in cui sono state richieste le pubblicazioni di matrimonio e il termine di un anno dalla celebrazione del matrimonio.
Inoltre, nel nostro ordinamento, vi sono diverse procedure amministrative o di conciliazione, da effettuarsi presso l’Itl, che prevedono la presenza fisica del lavoratore e/o del rappresentante dell’impresa.
Il decreto semplificazioni prevede che le procedure di convalida delle dimissioni/risoluzione consensuale e le procedure amministrative o di conciliazione verranno svolte da remoto, previa identificazione degli interessati, e il provvedimento finale o il verbale si considera perfezionato con la sola firma del funzionario incaricato. Ovviamente, il funzionario Inl dovrà procedere alla identificazione degli interessati e alla verifica della loro volontà.
Uno dei casi in cui questa norma avrà applicazione, oltre alle ipotesi di convalida delle dimissioni in caso di maternità o matrimonio, riguarderà sicuramente il tentativo di conciliazione che deve essere svolto presso l’Itl in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo [4]. In questo caso, la riunione e l’eventuale accordo potranno essere svolti in modalità telematica.