Testamento falso: termini e conseguenze

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Autore: Redazione

29 ottobre 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Chi è responsabile della falsificazione di un testamento? Cosa fare se ci si accorge che il testamento non è autentico?

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Chi falsifica un testamento commette un illecito civile e penale. Sotto il primo profilo, la sanzione è costituita dalla nullità del testamento e, quindi, dalla sua più totale inefficacia. Sotto il secondo profilo, invece, viene in rilievo un reato previsto dal Codice penale.

Alla luce delle più recenti sentenze della Cassazione, in questa breve guida parleremo di testamento falso, di termini e conseguenze che da tale circostanza derivano. Ma procediamo con ordine.

Quando un testamento è falso?

Il problema della

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falsità del testamento si pone solo per il testamento olografo, quello cioè fatto in casa. Il testamento pubblico, invece, non pone di questi problemi: esso infatti viene redatto dal notaio che, in quanto pubblico ufficiale, è chiamato a garantire l’autenticità delle dichiarazioni rilasciate dal testatore.

Come noto, gli elementi essenziali del testamento olografo sono la firma e l’olografia (ossia la scrittura di pugno del testatore). Per cui l’alterazione di uno di tali elementi determina la falsità del testamento.

In particolare, possiamo parlare di testamento falso:

Come far dichiarare falso un testamento?

Per

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contestare l’autenticità di un testamento si può agire sia in via civile che penale. Nel primo caso, si agisce per il tramite di un avvocato che instaura un processo ordinario presso il tribunale. Scopo del giudizio è togliere ogni valore al testamento falso. In suo luogo o si applicheranno le regole dettate dal Codice civile quando non c’è un testamento oppure, se mai il testatore dovesse aver redatto un testamento (questa volta autentico), si darà attuazione a quest’ultimo.

Per scoprire se un testamento è falso o meno si ricorre all’impiego di perizie calligrafiche. Un consulente, nominato dal giudice, confronta la scrittura riportata sul testamento in contestazione con altri documenti redatti dal presunto testatore quando ancora era in vita per verificarne la corrispondenza.

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Spetta a chi asserisce che il testamento è falso fornire la prova delle proprie asserzioni. Quindi, è chi agisce che ha il cosiddetto «onere della prova processuale». Chi intraprende la causa deve portare in tribunale le cosiddette “scritture di raffronto”: altri documenti, scritti a mano dal presunto testatore, sui quali il perito effettua poi la verifica.

Prima di iniziare il giudizio per l’accertamento della falsità del testamento, l’erede che intende procedere civilmente farà bene a procurarsi una perizia di parte, ossia l’attestazione di un consulente privato che accerti la falsità del testamento stesso. Lo farà eseguendo un confronto tra il testamento ed altri documenti scritti dal defunto prima di morire.

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Termine per far dichiarare falso un testamento

Per proporre l’azione civile rivolta a dichiarare la falsità del testamento non ci sono termini: l’azione è imprescrittibile. Lo si evince dalla seguente sentenza della Cassazione.

La scheda testamentaria falsa, anche se eseguita dagli eredi pretermessi perché ritenuta conforme alla volontà del testatore, non comporta sanatoria in quanto “inesistente”

«La scheda testamentaria falsa, anche se eseguita dagli eredi pretermessi perché ritenuta comunque conforme alla volontà del testatore, non comporta la sanatoria dell’atto in quanto trattasi di atto “inesistente” e non semplicemente nullo. In tal caso, dunque, non è configurabile la previsione di cui all’articolo 590 del Cc secondo cui la nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato a essa volontaria esecuzione. Ad affermarlo è la cassazione accogliendo il ricorso di un figlio della de cuius contro il padre e i due fratelli i quali, ritenendo di seguire la volontà della defunta, avevano dato esecuzione a una scheda testamentaria falsa – in quanto realizzata da uno dei figli – che disponeva in favore di alcuni dei beni immobili. Per la Suprema corte, nella fattispecie, la riconosciuta non autenticità della scheda mette fuori gioco il meccanismo di sanatoria contemplato dall’articolo 590 del codice civile, senza che abbia “alcuna rilevanza né la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento fosse falso, né l’indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volontà espressa in vita dalla defunta”.» Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, n.10065

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Querela per testamento falso

La seconda strada per agire contro un testamento falso è quella penale. A norma dell’articolo 491 del Codice penale, infatti, falsificare un testamento è reato. Non ci sono termini massimi per sporgere la denuncia alla polizia, ai carabinieri o con atto depositato presso la Procura della Repubblica. Si tratta infatti di un reato perseguibile d’ufficio.

Lo scopo del processo penale è quello di irrogare la sanzione al colpevole.

Il reato si prescrive in sei anni (se c’è un atto di interruzione come il rinvio a giudizio, la prescrizione passa a 7 anni e mezzo).

Contro chi sporgere la denuncia contro il testamento falso?

Se non si ha idea di chi possa essere stato il responsabile della

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falsificazione del testamento si dovrà sporgere la querela contro ignoti.

Il semplice fatto che una persona sia risultata avvantaggiata da un testamento rivelatosi falso non fa di questa, in automatico, il colpevole della falsificazione.

Tale principio è stato espresso di recente dalla Cassazione [1]. Il semplice interesse alla falsificazione del testamento non è un elemento sufficiente per giungere alla sentenza di condanna. È necessario un ulteriore indizio idoneo ad accedere alla successiva valutazione di convergenza con quello dell’interesse.

Il semplice “interesse” al compimento del delitto costituisce solo ragione di sospetto, supposizione o argomento congetturale che ha bisogno però di essere avvalorato da altri elementi certi.

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