10 lavori da fare dopo la pensione

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Autore: Noemi Secci

23 dicembre 2020

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Gli impieghi che il pensionato può continuare a svolgere pur percependo il trattamento previdenziale dall’Inps.

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Si può andare in pensione continuando a lavorare? Per rispondere alla domanda, bisogna innanzitutto tener presente che, per ottenere la liquidazione della pensione, è obbligatorio cessare (per licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale o scadenza del termine) l’eventuale contratto di lavoro dipendente in essere. Non è necessario, invece, cessare l’attività lavorativa autonoma o di collaborazione.

Una volta cessato l’impiego subordinato e liquidata la pensione, è possibile trovare un nuovo lavoro, quindi reimpiegarsi, senza che il trattamento pensionistico venga sospeso o ridotto: le pensioni dirette di vecchiaia, di anzianità ed anticipate sono infatti pienamente compatibili, dal 2009

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[1], con i redditi derivanti da un’attività lavorativa.

I redditi di lavoro sono, invece, cumulabili limitatamente con l’assegno ordinario d’invalidità e le pensioni di invalidità ed inabilità specifica, con le pensioni ai superstiti (di reversibilità ed indiretta) e, per un determinato periodo di tempo, con la pensione quota 100 e la pensione anticipata precoci.

Nonostante la cumulabilità limitata di alcuni trattamenti pensionistici con i redditi di lavoro, ci sono alcune attività lavorative che risultano comunque pienamente compatibili con questi trattamenti.

Vediamo allora i 10 lavori da fare dopo la pensione, il cui svolgimento non pregiudica e non limita il godimento dell’assegno dell’Inps.

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Ad ogni modo, è importante non fare confusione: alcune attività lavorative possono essere pienamente compatibili con alcuni trattamenti pensionistici ma risultare incumulabili con altre pensioni Inps.

Attenzione, poi, alla parola pensione: con questo termine si intendono, generalmente, i trattamenti di previdenza erogati dall’Inps, cioè riconosciuti agli assicurati, sulla base di requisiti di anzianità d’iscrizione, contributivi, eventualmente anagrafici o di altra tipologia (ad esempio, il raggiungimento di una soglia di reddito minima, al di sotto della quale l’assegno non viene liquidato).

Non bisogna confondere le pensioni “previdenziali” con le pensioni “di assistenza”, o trattamenti assistenziali, quali la pensione sociale e la pensione di cittadinanza: queste sono prestazioni economiche riconosciute sulla sola base dello stato di bisogno e non dell’esistenza di un’assicurazione e del relativo versamento di contribuzione. Chi percepisce una prestazione assistenziale può comunque lavorare, ma senza superare i limiti di reddito previsti per lo specifico trattamento di assistenza, normalmente piuttosto bassi.

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Non è consentito lo svolgimento di alcuna attività di lavoro, invece, se si percepisce la pensione per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa. Ma procediamo con ordine e osserviamo i lavori che non determinano il taglio o la sospensione della pensione, dopo aver osservato quali sono i trattamenti cumulabili limitatamente con i redditi di lavoro.

Quali pensioni non possono essere pienamente cumulate con i redditi di lavoro?

Non sono compatibili, parzialmente o pienamente, con i

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redditi di lavoro, le seguenti pensioni erogate dall’Inps:

Quali sono i lavori che si possono svolgere dopo la pensione?

In base a quanto osservato sulle

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pensioni cumulabili limitatamente con i redditi di lavoro, non esistono dei lavori che sono in assoluto compatibili con tutti i trattamenti pensionistici, ma ci sono determinate attività che di fatto risultano compatibili con un maggior numero di prestazioni erogate dall’Inps.

Vediamo dunque i 10 lavori che risultano compatibili con le pensioni a cui si applicano limiti di cumulo.

Lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale è un rapporto di lavoro autonomo che, a prescindere dalla durata e dall’importo percepito come corrispettivo per la prestazione svolta, ha un carattere del tutto episodico e risulta completamente svincolato dalle esigenze di coordinamento con l’attività del committente.

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Il lavoro autonomo occasionale costituisce l’unica tipologia di attività lavorativa che i pensionati con quota 100 sotto i 67 anni possono svolgere, purché i compensi derivanti non superino 5mila euro annui. Per saperne di più: Guida al lavoro autonomo occasionale.

Lavoro dipendente part time

Se il pensionato viene assunto come dipendente ed il reddito conseguito è inferiore al trattamento minimo Inps, cioè a 515,58 euro mensili, l’attività è pienamente compatibile con la pensione d’invalidità o inabilità specifica e con l’assegno ordinario d’invalidità: in altri termini, reddito di lavoro e reddito di pensione sono in questo caso pienamente cumulabili.

Ma da quale lavoro può derivare uno stipendio così basso? Considerando che per i lavoratori a tempo pieno si applica un minimale giornaliero di reddito pari a 48,98 euro (per il 2021) e che i contratti collettivi prevedono una paga giornaliera normalmente più elevata di questo importo, anche per i livelli d’inquadramento inferiori, uno stipendio da 515,58 euro mensili può derivare soltanto da

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un contratto part time, cioè con orario ridotto. La riduzione oraria deve essere notevole. Si pensi che un 6° livello del Ccnl Commercio percepisce, lordi, circa 1407 euro mensili.

Lavoro dipendente a termine

Se il pensionato è impiegato in contratti a termine la cui durata non superi le 50 giornate nell’anno solare, l’attività risulta, anche in questo caso, pienamente compatibile con la pensione d’invalidità o inabilità specifica e con l’assegno ordinario d’invalidità.

Cariche pubbliche elettive

Se il reddito conseguito è un’indennità comunque connessa a cariche pubbliche elettive, è pienamente cumulabile con la pensione d’invalidità o inabilità specifica e con l’assegno ordinario d’invalidità. Non si tratta, comunque, di un reddito di lavoro.

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Attività d’impresa

I redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro sono pienamente compatibili con la percezione della pensione quota 100, anche se il pensionato ha meno di 67 anni e a prescindere dal loro ammontare.

Giudice di pace

Le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono pienamente compatibili con la percezione della pensione quota 100, anche se il pensionato ha meno di 67 anni e a prescindere dal loro ammontare. Inoltre, le indennità sono pienamente compatibili con la pensione d’invalidità o inabilità specifica e con l’assegno ordinario d’invalidità.

Giudice tributario e giudice onorario aggregato

Le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle proprie funzioni o per l’esercizio della funzione di

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giudice tributario sono pienamente compatibili con la percezione della pensione quota 100, anche se il pensionato ha meno di 67 anni e a prescindere dal loro ammontare.

Inoltre, le indennità sono pienamente compatibili con la pensione d’invalidità o inabilità specifica e con l’assegno ordinario d’invalidità.

Attività socialmente utili

I redditi derivanti da attività socialmente utili svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani sono pienamente compatibili con la percezione della pensione quota 100, anche se il pensionato ha meno di 67 anni e a prescindere dal loro ammontare.

Inoltre, questi redditi sono pienamente compatibili con la pensione d’invalidità o inabilità specifica e con l’assegno ordinario d’invalidità. Le attività socialmente utili devono essere promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.

Operaio agricolo

Se il pensionato è occupato in qualità di operaio agricolo, il reddito è pienamente compatibile con la pensione d’invalidità o inabilità specifica e con l’assegno ordinario d’invalidità.

Lavoro domestico

Se il pensionato è occupato in qualità di addetto ai servizi domestici e familiari, il reddito è pienamente compatibile con la pensione d’invalidità o inabilità specifica e con l’assegno ordinario d’invalidità.

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