A quanto ammonta il risarcimento per diffamazione?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

29 dicembre 2020

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Danni alla reputazione e all’immagine: quanto si può chiedere di risarcimento in causa? I parametri indicati dalla Cassazione.

Annuncio pubblicitario

La diffamazione è un reato. Il Codice penale prevede, di norma, la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1032 euro. Ma il colpevole può anche essere obbligato a risarcire il danno alla vittima. Lo può condannare, in via provvisionale, il giudice penale all’esito del processo, ma l’ultima parola spetta al giudice civile che, in un’apposita e distinta causa, dovrà quantificare l’esatto importo del danno. Ma a quanto ammonta il risarcimento per diffamazione? A differenza della sanzione penale che, come visto, è predeterminata, il risarcimento non è fisso: varia in base a una serie di condizioni concrete quali, ad esempio, la gravità dell’offesa e il pregiudizio arrecato all’onore e alla reputazione della vittima.

Annuncio pubblicitario

A valutare tutte queste circostanze è il magistrato che innanzitutto sarà chiamato a verificare se sussistono prove del danno.

È proprio dalle prove che inizia la causa di risarcimento e da queste non può prescindere. Difatti, come ha più volte detto la Cassazione, il pregiudizio arrecato dalla diffamazione non si può presumere nel fatto stesso dell’illecito ma va concretamente dimostrato.

Ecco allora alcune utili informazioni per comprendere a quanto ammonta il risarcimento per diffamazione.

Diffamazione: quando spetta il risarcimento del danno?

In sé e per sé, la diffamazione è sempre una condotta illecita che viene punita penalmente. Ma non sempre dalla diffamazione può conseguire anche il diritto al risarcimento per la vittima. Come anticipato poc’anzi, infatti, è necessario che, da tale condotta illecita, sia derivato anche un

Annuncio pubblicitario
danno. E tale danno non si può presumere ma va concretamente dimostrato da parte di chi domanda il risarcimento.

Si segue dunque la regola generale del cosiddetto «onere della prova»: chiunque fa valere in giudizio un proprio diritto deve anche dimostrarne l’esistenza e i presupposti.

Il danno quindi non è insito nel fatto stesso della diffamazione, ma è qualcosa in più di cui va data la prova processuale. Ben potrebbe esservi una diffamazione che non abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli per la reputazione della vittima (si pensi a una maldicenza riferita a persone che non vi abbiano creduto o che non hanno avuto alcuno strascico, venendo presto dimenticata).

Quindi, il soggetto diffamato non può limitarsi a dimostrare di essere stato diffamato ma deve anche provare che da tale situazione ha subito un pregiudizio all’onore e alla reputazione.

Annuncio pubblicitario

La prova può essere fornita con tutti i mezzi: testimonianze, documenti e, come vedremo a breve, anche con indizi (le cosiddette “presunzioni”).

Come si quantifica il risarcimento del danno da diffamazione?

La liquidazione del danno da diffamazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento caso per caso, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, «anche attraverso presunzioni [ossia indizi] gravi, precise e concordanti» [1].

I parametri di riferimento del magistrato possono essere la diffusione del messaggio diffamatorio, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima.

Annuncio pubblicitario

Così, ad esempio, la diffamazione fatta su un giornale o su internet peserà di più, in termini di risarcimento, rispetto a quella fatta con un semplice pettegolezzo tra amici; la diffamazione ai danni di un politico o di un imprenditore determina conseguenze più gravi rispetto a quella di una persona priva di lavoro; la diffamazione ai danni di un docente può determinare degli strascichi peggiori rispetto a quella ai danni di un giovane.

Innanzitutto, dobbiamo partire da un’importante precisazione. Il danno da diffamazione può essere di due tipi: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale.

Il danno patrimoniale consisterà nella perdita del reddito conseguente alla condotta illecita. Si pensi a un docente diffamato che, a causa di ciò, abbia perso il posto oppure a un imprenditore che, a seguito di ingiuste maldicenze, abbia visto ridurre il volume dei propri affari.

Annuncio pubblicitario

Il danno non patrimoniale consiste, invece, nel danno alla reputazione e all’immagine. La Cassazione [2] ha indicato cinque importanti parametri per quantificare tale danno:

A quanto ammonta il risarcimento per diffamazione?

Alla luce di quanto abbiamo appena detto, è facile comprendere come, in assenza di alcun riferimento normativo preciso, la forbice entro cui si può contenere il risarcimento del danno da diffamazione è particolarmente ampia.

Si va, quindi, dai duemila euro circa (per i casi in cui la prova è debole e non c’è modo di ancorare il pregiudizio patito dalla vittima ad elementi certi) a decime di migliaia di euro.

In una sentenza che ha deciso il risarcimento per una diffamazione a mezzo stampa [3], il giudice ha accordato alla vittima un indennizzo pari a ben 100.000 euro.

Come detto, però, non c’è una regola. Una cosa è, però, certa: l’entità del risarcimento viene definita solo dal giudice di primo grado o, in caso di appello, da quello di secondo. La Cassazione, in merito, non ha alcuna voce in capitolo, essendo questo un giudizio “sul fatto” che viene sottratto appunto alla Cassazione.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui