Lavoro domestico e decesso datore di lavoro: cosa fare?

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Autore: Noemi Secci

31 dicembre 2020

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Se muore il datore di lavoro della colf o della badante, quali adempimenti devono effettuare i familiari?

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Il rapporto di lavoro domestico può cessare per diverse cause: per licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, per scadenza dell’eventuale termine, per accordo tra le parti (risoluzione consensuale), per dimissioni volontarie o per giusta causa, per licenziamento al di fuori del periodo di prova. In quest’ultimo caso, all’assistente familiare (colf, badante…) deve essere riconosciuto il preavviso, oppure deve essere erogata l’indennità di mancato preavviso, fatte salve le ipotesi di licenziamento per giusta causa.

Un’altra ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro domestico si verifica alla morte del datore. Ma in caso di

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lavoro domestico e decesso datore di lavoro, cosa fare? Secondo quanto previsto dal contratto collettivo sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico [1], in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati per la generalità delle ipotesi di licenziamento.

Determinati familiari del defunto sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal collaboratore domestico; questi familiari devono provvedere a comunicare la cessazione del rapporto tramite il sito web dell’Inps, terminato il preavviso o erogata la relativa indennità sostitutiva. Qualora desiderino proseguire il rapporto, può essere comunicata all’Inps una nuova assunzione, a nome di uno dei familiari conviventi.

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A questo proposito, è opportuno osservare che nel nostro ordinamento non è previsto che il datore nel rapporto di lavoro domestico sia una famiglia, ma risulta datore sempre una persona fisica. Fanno eccezione le ipotesi in cui l’assunzione è effettuata da enti quali le convivenze religiose: si tratta di soggetti dotati di codice fiscale, anche se non riconosciuti, pertanto questi enti possono risultare datori di lavoro domestico. Ma procediamo con ordine e osserviamo nel dettaglio a quali adempimenti sono tenuti i familiari del datore di lavoro domestico deceduto.

Quali familiari sono obbligati nei confronti del lavoratore domestico?

I

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familiari tenuti agli adempimenti ed a precisi obblighi relativi al rapporto di lavoro domestico, a seguito del decesso del datore di lavoro, sono:

Si tratta, in buona sostanza, di quei familiari che usufruiscono, anche indirettamente, delle prestazioni lavorative del collaboratore domestico. Lo stato familiare deve risultare certificato da una registrazione storico anagrafica.

Quali obblighi nei confronti del lavoratore domestico?

I familiari elencati, a seguito del decesso del datore di lavoro, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal collaboratore domestico. In ogni caso, il familiare obbligato in solido risponde solo entro i limiti della durata temporale risultante dalla registrazione storico anagrafica.

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Come funziona il preavviso, in caso di morte del datore di lavoro domestico?

I termini di preavviso cui sono tenute le parti, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro domestico, anche per morte del datore di lavoro, sono commisurati all’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore. In particolare, nelle ipotesi di licenziamento:

Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di un

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alloggio di proprietà del datore di lavoro, o da lui messo a disposizione, il preavviso è di 30 giorni di calendario sino ad un anno di anzianità, 60 giorni di calendario per anzianità superiore.

Che cosa succede se non si fornisce il preavviso minimo?

Per mancato o insufficiente preavviso, la parte che recede deve corrispondere un’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

In pratica, il familiare convivente del datore di lavoro domestico defunto può licenziare immediatamente la colf, o la badante, riconoscendole però l’indennità di mancato preavviso, pari ai giorni che avrebbe dovuto lavorare in base all’anzianità ed all’orario settimanale.

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A quanto ammonta il Tfr in caso di licenziamento del lavoratore domestico per morte del datore?

Il lavoratore domestico ha sempre diritto al Tfr, cioè al trattamento di fine rapporto, o liquidazione, una volta terminato il contratto, qualunque sia il motivo della cessazione del rapporto. In parole semplici, la liquidazione spetta anche se il rapporto è terminato a causa della morte del datore di lavoro.

Il Tfr dei collaboratori domestici si determina (dal 1° giugno 1982) utilizzando lo stesso meccanismo di calcolo stabilito per la generalità dei lavoratori subordinati:

Come si comunica il licenziamento per morte del datore di lavoro?

La

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cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata da uno dei familiari coobbligati, telematicamente, all’Inps, entro 5 giorni dal licenziamento. Nel dettaglio, la cessazione va comunicata online all’Inps attraverso il “Cassetto per il lavoro domestico“.

In alternativa, si può provvedere tramite:

Nessuna comunicazione deve essere inviata al centro per l’impiego, come avviene invece per la generalità dei lavoratori subordinati: l’invio telematico all’Inps è, infatti, efficace anche nei confronti dei servizi competenti, del ministero del Lavoro, dell’Inail nonché della prefettura ufficio territoriale del Governo.

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Se il collaboratore domestico era convivente, la fine della convivenza deve essere comunicata all’anagrafe comunale.

Quando si versano i contributi in caso di licenziamento per morte del datore?

Una volta cessato, il collaboratore domestico per via della morte del datore, nei successivi 10 giorni occorre versare all’Inps i contributi per l’ultimo periodo di lavoro, segnalando la data della chiusura del rapporto di lavoro.

Che cosa succede se si vuole assumere il lavoratore?

Se uno dei familiari coobbligati vuole proseguire il rapporto di lavoro domestico, deve assumere il lavoratore, in qualità di nuovo datore.

Per sapere quali adempimenti devono essere effettuati per l’assunzione, leggi: Lavoro domestico, come fare tutto in regola.

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