Cartelle prescritte ma non cancellate
Opposizione all’estratto di ruolo delle cartelle esattoriali per intervenuta prescrizione.
Dopo molto tempo dalla notifica della cartella esattoriale, senza che siano stati notificati altri solleciti di pagamento, il debito va in prescrizione, cioè non è più esigibile. Questo significa che il contribuente non rischia alcuna azione esecutiva da parte di Agenzia Entrate Riscossione: niente pignoramenti, niente ipoteche, niente fermi auto.
Ma allora perché – si chiederanno in molti – se si fa un estratto di ruolo risultano ancora in elenco le vecchie cartelle prescritte ma non cancellate? Perché mai l’esattore non provvede ad eliminarle dalla posizione del cittadino? In verità, la questione ha una spiegazione molto più banale di quanto non sembri, spiegazione riconducibile all’inefficienza e alla lentezza della macchina burocratica che, a volte, lascia al contribuente l’onere di far valere i propri diritti in sede giudiziaria piuttosto che farsi parte attiva e anticiparne le esigenze.
Ed allora la domanda a cui si deve dare una risposta va rovesciata: come annullare le cartelle prescritte ma non cancellate? Qui le cose cambiano: difatti la legge, come avremo modo di vedere meglio a breve, non consente di presentare un’opposizione dopo che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella stessa. Stando così le cose, potrebbe sembrare che il contribuente abbia le mani legate. Come ci si deve muovere? Cerchiamo di fare il punto della situazione.
Indice
Cartella prescritta: si può fare opposizione?
Come avevamo già anticipato nell’articolo
Fa eccezione chiaramente il caso in cui la prescrizione si sia verificata già prima della notifica della cartella: si pensi a chi riceve una cartella per una multa stradale ricevuta dieci anni prima (quando il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative è di cinque anni) o per un bollo auto non pagato cinque anni addietro (quando il termine di prescrizione è invece di tre anni). In tutti questi casi, la cartella interviene a prescrizione già verificatasi e, pertanto, è ben possibile, nei sessanta giorni dalla sua notifica, ricorrere al giudice per chiederne l’annullamento. Il contribuente vedrà di certo accogliere il proprio ricorso.
Ma il caso di cui ci stiamo occupando è un altro: quello in cui il debito, al momento della notifica della cartella, è dovuto ma cessa di esserlo dopo molti anni dalla notifica stessa. La notifica della cartella infatti interrompe il termine di prescrizione e lo fa decorrere nuovamente da capo. Quindi, ben è possibile che la prescrizione si verifichi a distanza di tre, cinque o dieci anni dalla notifica della cartella se, dopo di essa, il contribuente non riceve alcun sollecito, intimazione di pagamento, preavviso di ipoteca o di fermo auto, pignoramento.
Cartelle prescritte: ci si può opporre all’estratto di ruolo?
Il più delle volte, succede che il contribuente si accorga dell’esistenza di cartelle prescritte dalla lettura dell’
Potrebbe anche succedere che la stessa cartella, non notificata, venga contestualmente impugnata anche per prescrizione. Semmai, l’esattore dovesse dare la prova dell’avvenuta notifica (con l’originale della relazione di notifica o dell’avviso di ricevimento della raccomandata), resterebbe tuttavia in piedi la seconda eccezione: quella della prescrizione. Con la conseguenza che il giudice sarebbe comunque tenuto a prendere posizione su di essa ed, eventualmente, ad annullare la cartella.
Sul punto, si è espressa di recente la Cassazione [1], secondo cui «è consentito al contribuente, in quale instauri un giudizio principalmente su impugnazione dell’estratto di ruolo, eccepire in tale sede anche l’intervenuta decadenza o la maturata prescrizione delle pretese erariali contenute nelle cartelle sottese a quel ruolo». Gli Ermellini hanno quindi nuovamente ammesso l’
Cartella prescritta: come farla cancellare?
A questo punto, è necessario risolvere il problema del contribuente che, avendo a proprio carico, delle cartelle esattoriali ormai prescritte, voglia comunque farle cancellare dall’elenco dei propri debiti dovuti all’Agente per la riscossione esattoriale. Posto che – come si è detto sopra – è impossibile ricorrere contro la cartella già notificata (per il decorso dei sessanta giorni), tutto ciò che si può fare è di
Quindi, in buona sostanza, il contribuente che si accorge che, sulla propria posizione, pendono dei debiti per cartelle prescritte non deve fare altro che attendere: attendere il successivo passo dell’Esattore (evidentemente, un atto di riscossione o una misura cautelare) e impugnare quest’ultimo perché illegittimo.
Potrebbe anche succedere che l’Esattore non muova alcuna azione contro il contribuente, sapendo che il proprio credito è ormai prescritto. Pertanto, l’indicazione del debito nel proprio estratto di ruolo sarà puramente virtuale, non avendo alcuna possibilità di essere riscosso. In tale ipotesi, si potrebbe anche tentare di chiedere la cancellazione della cartella con un’istanza in autotutela, indirizzata cioè all’Ente titolare del credito e (ad es. Agenzia Entrate, Inps, Regione, Comune, ecc.) e, per presa conoscenza, anche all’Agente per la riscossione.