I diritti del proprietario colpito da espropriazione illegittima
Quali sono i diritti del cittadino se la procedura di esproprio è stata attuata con gravi irregolarità, il terreno è stato occupato in violazione di legge o sono scaduti i termini preventivati? Ecco le tutele riconosciute dalla legge.
“Si sa quanto inizia ma non quando finirà”: questo è il primo pensiero, tutto italiano, che spesso si associa alla realizzazione di un’opera pubblica. Infatti, non è raro assistere all’avvio e successiva sospensione, o abbandono, di lavori pubblici per gravi inadempienze, mancanza di fondi o di competenze adeguate. In questi casi si crea l’ulteriore problema di garantire adeguata protezione agli interessi dei proprietari dei fondi
Come meglio specificato nel nostro approfondimento (leggi l’articolo: “Espropriazione: la guida pratica a tutela del cittadino”), l’amministrazione che intende costruire un’opera di pubblica utilità deve anzitutto acquisire le aree private sulle quali verrà realizzato il progetto. Per farlo deve osservare una serie di procedure, obblighi e tempistiche che, se non rispettate, permettono ai proprietari degli immobili di richiedere, mediante diffida formale, la restituzione del suo immobile [1].
D’altra parte, l’amministrazione non è tenuta a soddisfare le richieste del privato poiché, alla notifica dell’intimazione, quest’ultima è chiamata esclusivamente a valutare gli interessi in gioco, al fine di adottare la scelta più opportuna tra la riconsegna del fondo al legittimo titolare o la sua acquisizione definitiva dietro stipula di accordo o pagamento di idonea indennità [2].
Dunque, la decisione finale spetta comunque all’ente pubblico. Preferire una soluzione piuttosto che l’altra, implica diverse conseguenze e regole cui attenersi.
In ordine:
a)Restituzione area al legittimo proprietario
La restituzione del fondo colpito da occupazione illegittima è ritenuta dalla giurisprudenza [3] come il rimedio generale. Ad esso si può derogare solo in presenza di concreti motivi di interesse pubblico che impongono l’acquisizione dell’immobile. La restituzione implica che l’ente provveda a ripristinare l’area nello stato in cui si trovava in precedenza.
Al proprietario è inoltre dovuto il risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione. L’ammontare da corrispondere è calcolato forfettariamente nella misura fissa dell’interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, resta salva la facoltà di richiedere un ristoro maggiore alla dimostrazione concreta di danni ulteriori [4].
Ad esempio: per un’occupazione illegittima di 3 anni su un fondo valutato 1000 si dovrà riconoscere al privato un risarcimento danni pari a 150. In funzione: (1000 * 0,05)* 3=150
b) Acquisizione definitiva nel patrimonio pubblico
Qualora persista l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, anche se i lavori non sono iniziati, l’amministrazione è tenuta ad
Diversamente, nel caso in cui l’ente abbia avviato, ma non concluso, la costruzione dell’opera – e abbia quindi trasformato il fondo illegittimamente occupato – si deve ricorrere necessariamente ad un procedimento espropriativo semplificato rispetto a quello ordinario [7]. In tale ipotesi l’acquisizione si perfeziona mediante l’emanazione di un provvedimento che deve esplicitare tanto i motivi che hanno impedito la restituzione del bene – o il suo acquisto mediante contratto o usucapione – quanto l’ammontare dell’indennità da corrispondere al proprietario.
In particolare, il privato ha diritto ad un indennizzo per i danni patrimoniali subiti, pari al valore venale del bene [8], cui si deve sommare un’ulteriore importo finalizzato al ristoro dei danni non patrimoniali, il cui ammontare deve essere quantificato nella misura fissa del 10% rispetto al valore di mercato dell’immobile [8]. Rimane salvo il diritto di ottenere un risarcimento danni per il mancato utilizzo del fondo per il periodo di occupazione illegittima. L’importo deve essere pari al 5% annuo del valore venale [4].
Per esempio: per un’area con valore di mercato 1000, si dovrà versare al proprietario una corrispettivo pari a 1100, più l’eventuale somma a titolo di risarcimento danni per il periodo di occupazione illegittima. In funzione 1000 + (1000*0.10)= 1100