Debiti e fallimento del privato: applicazioni della procedura da sovraindebitamento
La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.
Non solo per debiti con Equitalia; il fallimento del consumatore privati può sfruttare le somme derivanti dall’esecuzione di un piano di concordato preventivo precedentemente omologato.
La procedura da sovraindebitamento – meglio nota come “fallimento del consumatore” – può essere utilizzata non solo per estinguere debiti con Equitalia, ma per ogni altro tipo di passività, anche un concordato preventivo. Ma andiamo con ordine.
La legge del 2012 [1] consente a tutti i soggetti che non possono fallire di purgarsi dei propri debiti presentato un piano di “rientro” in tribunale e, attraverso la supervisione di organismi di gestione della crisi, pagare in percentuali i propri creditori. Questi ultimi, sebbene riceveranno somme inferiori rispetto a quelle a cui, altrimenti, avrebbero diritto, potranno tuttavia contare su un pagamento certo da parte di un soggetto che, altrimenti, difficilmente riuscirebbe a coprire l’intera esposizione debitoria. Per un approfondimento sulla procedura leggi “
Fallimento del consumatore e sovraindebitamento: procedura di liberazione dai debiti” e “Come togliere i debiti: la nuova procedura del sovraindebitamento”.Interessante la recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, che ha consentito il ricorso al fallimento del consumatore, e alla relativa esdebitazione, anche in presenza di un solo creditore, Equitalia nella fattispecie. Così il contribuente che abbia accumulato un eccesso di cartelle esattoriali non pagate, potrà evitare il pignoramento della casa o dello stipendio ricorrendo a tale procedura. Per maggiori dettagli, leggi “Equitalia azzera il debito se il consumatore dichiara fallimento”.
Di recente, poi, il
Tribunale di Pistoia ha stabilito che [2] il piano di pagamento dei creditori, presentato al giudice nell’ambito della suddetta procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, può anche prevedere che una consistente parte dell’attivo derivi dall’esecuzione di un piano di concordato preventivo, già omologato, di un’altra azienda. Fondamentale è apparsa l’attestazione di fattibilità dell’organismo di composizione della crisi proprio sotto l’aspetto della dichiarata attendibilità e fattibilità di realizzazione nell’ambito della procedura concordataria del surplus necessario alla procedura di composizione della crisi.
Ricordiamo, comunque, che va revocata l’omologazione del piano del consumatore nel caso in cui risulti la naturanon incolpevole del sovraindebitamento. È quanto risulta da un’ulteriore pronuncia del Tribunale di Pistoia [3]. Nella specie, per un errore di fatto nel calcolo del reddito familiare complessivo non era stato valutato che la stipulazione di un nuovo contratto di finanziamento per far fronte alle crescenti difficoltà economiche della famiglia era avvenuta senza la ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni conseguenti). Viceversa, è omologabile il piano del consumatore redatto con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, quando risultino la non colpevolezza del sovraindebitamento, la fattibilità e sostenibilità del piano, nonché la sua convenienza per i creditori, sia rispetto all’alternativa liquidatoria sia in relazione alla durata (nella specie, si trattava di graduale sovraindebitamento generato da contratti di finanziamento stipulati per far fronte a spese correnti necessarie per la vita quotidiana, a spese mediche, al sostegno a familiare in difficoltà).Sostieni laleggepertutti.it
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