Tende parasole, tettoie, pergolati e prefabbricati: l’iter per costruire

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Autore: Redazione

05 maggio 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Dalla comunicazione semplice al Comune al permesso di costruire l’iter corretto.

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Chi stia programmando interventi esterni alla propria abitazione, quali tende parasole, tettoie, recinzioni, pergolati, gazebo o casette per attrezzi è bene che si informi preliminarmente sull’iter amministrativo da seguire per non incorrere in eventuali reati.

Infatti, per poter eseguire molti di tali interventi è necessaria una preventiva comunicazione o l’acquisizione di un titolo abilitativo, se comportano una permanente trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, essendo riconducibili agli “interventi di nuova costruzione[1].

Rientra, infatti, nel concetto di “nuova costruzione

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anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (vedi: roulottes, campers, case mobili), che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili” (salvo siano volti “a soddisfare esigenze meramente temporanee”), anche nel caso in cui siano installati “con temporaneo ancoraggio al suolo”.

Spetta alle leggi della Regione e ai regolamenti del Comune ove si opera l’intervento stabilire quando occorre il permesso di costruire, quali interventi richiedono la Dia (denuncia di inizio attività), quali la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e quali potranno essere eseguiti con una

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comunicazione di inizio lavori semplice o asseverata da un tecnico abilitato.

Il Tar Campania (Napoli) [2], con riferimento a un gazebo, ha ritenuto non necessario il permesso a costruire nel caso di ridotte dimensioni rispetto alla superficie totale dell’immobile, quando il manufatto è solo appoggiato al suolo e non stabilmente ancorato e, infine, quando è totalmente aperto sui lati, così da non determinare la creazione di volumi.

In tale sentenza si afferma come, nel caso di installazione di tettoie o di altre strutture apposte a parti di preesistenti edifici (come accessori di protezione o di riparo di spazi liberi), non è necessario il permesso a costruire quando la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la finalità di

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semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono.

Bisogna invece ottenere il permesso di costruire in caso di un’evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale. È irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, legno o altro materiale.

Operazione preliminare sarà quindi quella di verificare che l’opera che si intende realizzare comporti una stabile trasformazione dello stato dei luoghi [3], oppure abbia natura temporanea, magari perché installata per il solo periodo estivo

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[4], se sia o meno stabilmente ancorata al suolo [5], se sia di notevoli dimensioni [6] o determini un forte impatto visivo [7].

Per nuova costruzione si intendono non solo i manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati che comunque trasformano durevolmente l’area impegnata, come nel caso della realizzazione di una piscina [8].

In ogni caso è sempre bene consultare il sito del Comune competente per territorio. Lì il cittadino troverà tutte le informazioni relative all’assetto urbanistico-edilizio del territorio e l’elenco della documentazione da produrre per ottenere il provvedimento richiesto, oltre alla modulistica.

Vi rinviamo a un successivo articolo per stabilire quando sussiste edilizia libera, comunicazione semplice o asseverata, Scia o permesso di costruire.

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