Cos'è il collocamento paritario o paritetico?

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Autore: Carlos Arija Garcia

09 ottobre 2021

Giornalista professionista, speaker, blogger e video editor. Ha lavorato per la Cadena SER, la più grande emittente radiofonica privata spagnola (gruppo Prisa). In Italia, impegnato in alcune start up su Internet e dipendente di Rai e Class Editori, dove ha svolto il ruolo di caporedattore a Class Tv e scritto per il quotidiano Italia Oggi. Collaborazioni anche nel campo dell'e-learning per assicurazioni e banche.

Come funziona l’affidamento condiviso dei figli previsto dalla legge in caso di separazione? Cos’è il mantenimento diretto?

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Quando una coppia si separa, ci sono di solito due aspetti da sistemare con una certa urgenza (e non necessariamente in quest’ordine): la questione patrimoniale e l’affidamento dei figli. In mancanza di un accordo tra i genitori, il giudice può decidere di lasciare i minori con uno di loro oppure può stabilire l’affidamento paritario. Ma che cos’è il collocamento paritario o paritetico? Quali sono i doveri del padre e della madre quando si opta per l’affidamento condiviso?

Va premesso che il tribunale agisce sempre nell’interesse della prole e che, pertanto, la scelta di collocare i figli presso uno o entrambi i genitori sarà presa esclusivamente in questo senso. Va privilegiata, infatti, la possibilità per il minore di mantenere il più possibile i rapporti sia con il padre sia con la madre, sempre che le circostanze lo consentano.

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In questo contesto, vediamo in che consiste il collocamento paritario o paritetico e quali sono le regole che i genitori devono rispettare per il bene dei figli.

Collocamento paritario o paritetico: che cos’è?

Formalmente, il collocamento paritario o paritetico si può definire in questo modo: si tratta di un affidamento condiviso con la previsione di tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori. In parole più semplici, si tratta di un modo di organizzarsi per consentire al figlio di passare lo stesso tempo con il padre e con la madre

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, compatibilmente con gli impegni di ciascuno.

Il presupposto per fare questa scelta è che sia fattibile e che venga valutata caso per caso. Non è lo stesso, ad esempio, sistemare il collocamento paritario di un ragazzino di 15 anni, già relativamente autonomo, rispetto a quello di un bambino molto più piccolo che ha bisogno di avere la madre vicina per l’allattamento. Ad ogni modo, lo scopo dell’affidamento condiviso è quello di rispettare quanto disposto dal Codice civile [1] per quanto riguarda il diritto del minore di mantenere laddove possibile un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

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Il collocamento paritario o paritetico consente, tra le altre cose, ai genitori di vivere e di avvertire allo stesso modo le esigenze dei figli in modo da prendere insieme in modo più ponderato delle decisioni che riguardano la scuola, le attività extra scolastiche, la salute, ecc.

Collocamento paritario e responsabilità genitoriale: cosa comporta?

Il collocamento paritario o paritetico stabilisce una responsabilità genitoriale comune, sulla base di quanto il giudice decide in materia di tempi e modi di permanenza dei figli con il padre e con la madre, il più possibile vicini al 50%. Può trattarsi di un accordo che preveda di dividersi l’affidamento in determinati giorni durante la settimana, oppure la mattina con uno e il pomeriggio con un altro o, ancora, a settimane alterne, ecc.

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Il collocamento può essere presso l’abitazione di uno dei genitori quando, indipendentemente dal tempo che il figlio trascorre con entrambi durante il giorno o durante la settimana, si decide che debba dormire abitualmente dal padre o dalla madre. Tuttavia, è possibile prevedere anche che uno dei genitori corrisponda un assegno periodico per il mantenimento del figlio, soprattutto se residente in un luogo lontano rispetto a quello in cui il minore vive con l’altro genitore.

In pratica, il giudice deciderà:

L’accordo potrebbe anche prevedere un doppio domicilio presso il domicilio dei due genitori.

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A tal proposito, la Cassazione ha sancito con una sentenza relativamente recente [2] che la bigenitorialità deve portare ad una situazione idonea a garantire la presenza del padre e della madre nella quotidianità del figlio e che eccessive restrizioni alla possibilità di frequentare uno dei genitori possono pregiudicare la crescita del minore, anche quando si pensa che sia così piccolo da non avvertire questa assenza. Su questi aspetti ti sarà sicuramente utile leggere il nostro articolo Affidamento e collocamento paritario: ultime sentenze.

Collocamento paritario e mantenimento diretto

Prendendosi cura materialmente del figlio al 50% attraverso il collocamento paritario, il genitore separato ha la possibilità di attuare il cosiddetto mantenimento diretto [3]. Si tratta del sistema che non prevede l’erogazione di un assegno periodico da parte del padre o della madre ma il sostegno diretto al minore, senza passaggi di denaro da un coniuge all’altro.

Come detto, il mantenimento diretto non è una conseguenza automatica del collocamento paritario o paritetico ma una scelta: gli ex coniugi (o il giudice) ben possono decidere per il mantenimento indiretto, vale a dire, per la formula che prevede l’assegno mensile destinato a soddisfare le necessità morali e materiali del figlio.

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