Se la ruota dell’auto finisce nella buca coperta di foglie

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Risarcimento a carico del Comune per responsabilità da cose in custodia, a causa dell’omessa segnalazione dell’insidia.

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Quando la fossa sulla strada è particolarmente visibile e ampia, il conducente che vi sia finito dentro, danneggiando la propria auto, non può chiedere il risarcimento al Comune: e ciò perché non si può considerare pericoloso un ostacolo facilmente evitabile.

Diverso è il discorso se la buca appare tutta coperta di foglie. In tal caso, essendo l’ostacolo poco distinguibile, l’ente pubblico è tenuto all’indennizzo.

Come avevamo detto in un precedente articolo, per quanto paradossale possa sembrarvi, tanto più la strada è ricoperta di buche e queste sono di grosse dimensioni – e quindi visibili – tanto meno il Comune sarà tenuto a risarcire il conducente per il danno al mezzo: con la conseguenza che l’amministrazione potrebbe ritenere più conveniente (almeno in teoria) mantenere la strada in stato di

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dissesto piuttosto che ripararla (leggi l’articolo “Se il Comune non ripara la strada dissestata non è responsabile”).

Dall’altro lato, la singola fossa, nascosta o coperta da foglie, dà diritto al cittadino a chiedere il risarcimento all’ente proprietario della strada. E questo perché l’amministrazione ha un dovere di segnalare le insidie e i trabocchetti che possono riscontrarsi sul manto della strada.

A tale condivisibile conclusione è pervenuta una recente sentenza del Tribunale di Palermo [1]. Nel caso di specie, i giudici hanno accolto la richiesta di risarcimento di un conducente il quale, mentre percorreva la carreggiata, era scivolato in una cunetta coperta dalle foglie al margine della via pubblica, sprovvista di guard-rail e non adeguatamente segnalata.

Il Comune, in quanto proprietario delle strade, è obbligato alla manutenzione. Di conseguenza, esso è responsabile dei danni subiti dagli utenti [2].

Insomma, tutte le volte in cui vi è una situazione di “pericolo occulto”, qualificabile come una

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insidia – cioè quando esso non sia oggettivamente visibile e non prevedibile – l’ente pubblico ha il dovere di evitare che gli utenti della strada possano subìre danni. Il che comporta l’obbligo di segnalazione dell’ostacolo.

Se il proprietario della strada, che ne è – di conseguenza – anche custode, non controlla e non vigila sulla corretta manutenzione della strada stessa, deve rispondere delle richieste di risarcimento del danno.

Le difficoltà per l’automobilista

È però il danneggiato ad avere l’onere della prova più difficile. Infatti, in tutta questa “disquisizione giurisprudenziale”, di cui nelle norme non vi è affatto traccia, secondo la Cassazione è il danneggiato a dover dimostrare, davanti al giudice, i caratteri propri dell’insidia ossia la non visibilità oggettiva e la non prevedibilità del pericolo.

Dal canto suo, il proprietario della strada si libera da ogni responsabilità solo dimostrando di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire o impedire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo.

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Una seconda valutazione che il giudice dovrà fare – e che, di fatto, complica ulteriormente la vita del danneggiato – è verificare se le dimensioni della strada possano consentire, in concreto, la possibilità di un effettivo e costante controllo da parte dell’amministrazione.

In pratica, sulla scorta della considerazione che una strada particolarmente lunga è difficile da tenere sempre sotto controllo in ogni sua parte, il giudice deve anche accertare se, per la notevole estensione del tratto interessato, per l’uso generalizzato degli utenti o per un dinamismo interno alla cosa, il Comune sia impossibilitato a esercitare un controllo continuo ed efficace tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per l’utente.

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