Codice della strada: tutti i reati previsti

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Autore: Carlos Arija Garcia

15 novembre 2021

Giornalista professionista, speaker, blogger e video editor. Ha lavorato per la Cadena SER, la più grande emittente radiofonica privata spagnola (gruppo Prisa). In Italia, impegnato in alcune start up su Internet e dipendente di Rai e Class Editori, dove ha svolto il ruolo di caporedattore a Class Tv e scritto per il quotidiano Italia Oggi. Collaborazioni anche nel campo dell'e-learning per assicurazioni e banche.

Dalla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe all’omissione di soccorso, dalle gare di velocità al falso: quando si rischia la galera al volante.

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La maggior parte delle violazioni al Codice della strada vengono configurate come illeciti amministrativi. Si risolvono, cioè, con il pagamento di una sanzione e, male che vada, con la decurtazione dei punti della patente, con la rimozione o il fermo del veicolo, con la sospensione del permesso di guida, ecc. Ci sono, però, delle situazioni in cui si sconfina sul penale. Succede quando le circostanze di un incidente, il risultato di un alcoltest o, in generale, il comportamento dell’automobilista è talmente grave che la sanzione o l’intervento sulla patente o sul veicolo non sono sufficientemente severi. È interessante, quindi, individuare nel

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Codice della strada tutti i reati previsti, per sapere a che cosa si può andare incontro quando non si osservano la dovuta prudenza e la corretta condotta al volante.

Va detto, innanzitutto, che i reati riguardanti la circolazione stradale possono trovarsi, certamente, nel Codice della strada, ma anche in altri testi come il Codice penale. Come vedremo, infatti, di fronte ad una determinata violazione, l’automobilista può rischiare l’illecito civile o la condanna penale a seconda della gravità, pur avendo commesso lo stesso fatto. L’esempio classico è quello della guida in stato di ebbrezza: il fatto è uno solo, cioè quello di aver bevuto degli alcolici prima di mettersi al volante. La differenza tra la multa e la possibilità della reclusione sta nella quantità di bicchieri mandati giù senza troppi pensieri.

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Facciamo, a questo punto, un ripasso del Codice della strada e vediamo tutti i reati previsti dalla normativa.

Guida in stato di ebbrezza

Partiamo proprio dall’esempio che abbiamo citato poco fa, ovvero la guida in stato di ebbrezza: quando è reato?

Se è vero che bere un bicchiere di vino o una birra a cena, prima di mettersi al volante, può essere un gesto che passa inosservato all’etilometro, poiché la quantità di alcol nel sangue

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in rapporto alle caratteristiche fisiche del conducente e al cibo ingerito potrebbe essere irrilevante, è altrettanto vero che se i bicchieri diventano due o tre si può superare la fatidica soglia di 0,8 grammi di alcol per litro.

Perché «fatidica soglia»? Perché se si resta al di sotto ma si va oltre lo 0,5, si resta nell’ambito dell’illecito civile (a meno di essere neopatentato, in questo caso il valore rilevato dall’etilometro deve essere proprio 0,0). Tra 0,5 e 0,8 g/l, dunque, si paga una sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro, con la sanzione accessoria della sospensione della patente da tre a sei mesi.

Scatta il reato di guida in stato di ebbrezza quando la quantità di alcol

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supera 0,8 g/l. Se il valore non va oltre 1,5 g/l, la sanzione penale prevista è l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da 800 a 3.200 euro. La patente viene sospesa da sei mesi a un anno.

Se, invece, il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, sono previsti l’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, con la sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del veicolo. Il permesso di guida sarà revocato se il conducente a cui viene riscontrata questa quantità di alcol nel sangue provoca un incidente.

In ogni caso, se l’auto appartiene ad un’altra persona, raddoppia il periodo di sospensione della patente.

Per approfondire, puoi leggere l’articolo “

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Guida in stato di ebbrezza: ultime sentenze“.

Guida sotto l’effetto di stupefacenti

Un altro dei reati previsti dal Codice della strada è quello della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Secondo la normativa, il conducente che si trova in queste condizioni rischia l’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, oltre alla sospensione della patente da uno a due anni, raddoppiata. Pene ancora più pesanti per i neopatentati ed in caso di recidiva.

Omissione di soccorso

Viene considerata reato anche la condotta di chi viola l’obbligo di fermarsi «per prestare assistenza a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona» in caso di incidente ricollegabile al comportamento del trasgressore. In pratica, l’

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omissione di soccorso dopo un sinistro in cui si è rimasti coinvolti. In questo caso, il Codice della strada prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ma è reato anche non fermarsi a prestare assistenza a persone ferite anche quando il conducente non ha provocato il sinistro stradale o, comunque, non è rimasto coinvolto nell’incidente. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.

Organizzazione o partecipazione a gare di velocità clandestine

C’è chi il brivido della velocità ce l’ha talmente dentro che sfida la sorte (intesa anche come la vita propria e quella degli altri) organizzando una gara di velocità o partecipando ad una di queste competizioni con veicoli a motore. Che si tratti di auto o moto. Gare, ovviamente, non autorizzate.

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Anche queste violazioni rientrano tra i reati previsti dal Codice della strada. In particolare, chi «organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato» e chi vi prende parte viene punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro.

La reclusione va da sei a 12 anni se durante la competizione si verifica la morte di una o più persone, mentre in caso di lesioni personali è prevista la reclusione da tre a sei anni. Pene che aumentano se «le manifestazioni sono organizzate a fini di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori degli anni 18».

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Non è finita: c’è anche la reclusione da tre mesi a un anno e la multa da 5.000 a 25.000 euro per chi scommette sulle competizioni sportive non autorizzate.

I veicoli che prendono parte alle competizioni vengono confiscati.

Fare delle gare in velocità non organizzate né autorizzate

Il Codice della strada vieta – e ritiene reato – le gare in velocità con veicoli a motore. A differenza di quelle precedenti, si parla non di competizioni sportive organizzate con tanto di premi ma, per fare un esempio, dei due amici che vogliono vedere chi ha la macchina più veloce e chi è più bravo alla guida e si mettono «a manetta» in città o su una tangenziale improvvisando una vera e propria gara.

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Cosa si rischia? La reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da 5.000 a 20.000 euro. Se, malauguratamente, muore qualcuno, la reclusione va da sei a dieci anni e se, invece, ci sono dei feriti, da due a cinque anni. Pure in questo caso è prevista la confisca del veicolo.

Falso materiale

Viene considerato reato – e il Codice della strada rimanda il fatto al Codice penale al fine dell’individuazione della pena – falsificare, manomettere o alterare targhe ovvero usare delle targhe, appunto, false, manomesse o alterate. Insomma, che sia un «fai da te» o che ci abbia messo le mani un altro, non usare le targhe originali così come sono state messe sul veicolo è reato.

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Omicidio stradale

Ovviamente, nell’elenco non poteva mancare il reato di omicidio stradale, anche se va cercato nel Codice penale più che sul Codice della strada.

La norma dice che «chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni».

È prevista, inoltre, la reclusione da cinque a dieci anni per chi provoca la morte di una persona:

In tutti questi casi, la pena è aumentata se il conducente è privo di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

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