Guida in stato di ebbrezza e incidente stradale senza colpa

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Autore: Redazione

19 ottobre 2021

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Chi assume alcol o sostanze stupefacenti non è automaticamente responsabile del sinistro stradale e, quindi, non subisce il raddoppio della pena.

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Chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droga subisce una sanzione per il fatto stesso di essersi messo al volante in una condizione di alterazione psicofisica. Se, oltre a ciò, provoca un incidente stradale le sanzioni vengono raddoppiate.

Che succede invece se, all’esito delle verifiche, dovesse risultare che il sinistro è stato determinato dalla colpa dell’altro conducente e che quindi lo stesso si sarebbe comunque verificato, a prescindere dall’ubriachezza o dall’uso delle sostanze stupefacenti?

A chiarire i rapporti tra la

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guida in stato di ebbrezza e l’incidente stradale senza colpa è stata la giurisprudenza [1]. La questione si pone negli stessi termini sia per chi è ubriaco che per chi ha assunto droghe. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Guida in stato di ebbrezza

La guida in stato di ebbrezza viene contestata quando il livello di alcol nel sangue è pari ad almeno 0,51 grammi per litro. Sotto questa soglia non si rischia nulla.

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Le sanzioni sono rapportate alla quantità di alcol ingerita e si ripartiscono in tre differenti scaglioni. Il primo implica solo un illecito amministrativo e una banale multa stradale, senza processi penali né tantomeno strascichi sulla fedina. Il secondo scaglione determina invece la contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, cui conseguono le sanzioni penali. Il terzo scaglione, il più grave, ricorre quando il livello di alcol nel sangue raggiunge il limite di 1,5 gr/l: in questo caso, dalla contestazione del reato scaturiscono sanzioni penali molto severe.

In particolare, l’articolo 186 del Codice della strada prevede:

Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti (droga)

L’

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articolo 187 del Codice della strada punisce con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno chi si pone alla guida di un veicolo «in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope».

Per i neopatentati, le pene sono aumentate da un terzo alla metà e lo stesso aumento si applica quando il reato è commesso in orario notturno (tra le ore 22 e le ore 7). La patente di guida è revocata in caso di incidente, altrimenti è sospesa per un periodo da uno a due anni (raddoppiato se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, come nel caso del figlio che guidi l’auto intestata ad uno dei suoi genitori).

A differenza della guida in stato di ebbrezza, in questo caso le

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sanzioni non sono graduate in base al quantitativo di droga assunta ma sono sempre identiche a prescindere da esso. Tuttavia, il reato scatta solo se vi è un’effettiva compromissione delle capacità d’intendere e volere, ossia un’alterazione psicofisica. Il solo fatto di aver assunto droga non è pertanto sufficiente alla contestazione del reato (diversamente da quanto avviene nel caso di guida in stato di ebbrezza in cui tale vaglio non viene effettuato e la sanzione scatta per il semplice superamento delle soglie).

Non bastano quindi le analisi del sangue da cui risulti l’uso di droga, ma è necessario che i suoi effetti sulla capacità del conducente siano attuali. Questo evita la possibilità di sanzionare chi abbia ancora nel sangue tracce di droga assunta molto tempo prima della guida, droga che non abbia compromesso la guida.

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Incidente stradale per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate.

Nel concetto di incidente viene fatto ricomprendere anche il semplice caso di chi sbanda e va a finire contro un muro, un albero, un lampione o semplicemente finisce in uno sterrato. Quindi, si può parlare di sinistro stradale e di aggravamento della pena anche nel caso in cui non siano coinvolti altri automobilisti. A maggior ragione vi rientra anche il caso di investimento di un pedone, di un ciclista o di altro utente della strada.

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Incidente stradale senza colpa e guida in stato di ebbrezza o sotto alterazione di droghe

La legge stabilisce il raddoppio delle sanzioni solo per colui che provoca un incidente. Che succede dunque tutte le volte in cui risulta che il sinistro stradale è stato determinato dall’altrui colpa? In questi casi, secondo la giurisprudenza [1], non c’è l’aggravamento della pena.

L’assunzione di sostanze stupefacenti o di alcol non determina per ciò solo la responsabilità dell’incidente. Provocare un sinistro è diverso dal mero coinvolgimento nello stesso. Per subire il raddoppio della pena è necessario essere responsabili dell’incidente.

Quindi, il giudice deve escludere l’aggravante della provocazione del sinistro quando si accerta che la responsabilità è riconducibile all’errata condotta di guida di altro conducente. Tanto l’articolo 186 (guida in stato di ebbrezza) che l’articolo 187 del Codice della strada (

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guida sotto effetto di droghe) utilizzano il verbo «provoca» presupponendo così «un nesso di causalità materiale e psicologica tra la condotta di guida dell’agente e la verificazione del sinistro». Ciò significa che «per integrare la circostanza aggravante in questione non è sufficiente il mero coinvolgimento in un incidente stradale, ma è necessario che il conducente abbia concorso a cagionare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il sinistro stradale». In caso contrario, «si giungerebbe ad ascrivere all’imputato una circostanza aggravante a titolo di mera responsabilità oggettiva, senza che essa sia coperta da dolo o da colpa, con ciò andando a collidere non solo con la lettera della disposizione sopra richiamata», ma anche con i principi costituzionali in tema di responsabilità individuale e con le regole del Codice penale in materia di imputazione delle circostanze aggravanti.

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