Guida in stato di ebbrezza e incidente stradale senza colpa
Chi assume alcol o sostanze stupefacenti non è automaticamente responsabile del sinistro stradale e, quindi, non subisce il raddoppio della pena.
Chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droga subisce una sanzione per il fatto stesso di essersi messo al volante in una condizione di alterazione psicofisica. Se, oltre a ciò, provoca un incidente stradale le sanzioni vengono raddoppiate.
Che succede invece se, all’esito delle verifiche, dovesse risultare che il sinistro è stato determinato dalla colpa dell’altro conducente e che quindi lo stesso si sarebbe comunque verificato, a prescindere dall’ubriachezza o dall’uso delle sostanze stupefacenti?
A chiarire i rapporti tra la
Indice
Guida in stato di ebbrezza
La guida in stato di ebbrezza viene contestata quando il livello di alcol nel sangue è pari ad almeno 0,51 grammi per litro. Sotto questa soglia non si rischia nulla.
Le sanzioni sono rapportate alla quantità di alcol ingerita e si ripartiscono in tre differenti scaglioni. Il primo implica solo un illecito amministrativo e una banale multa stradale, senza processi penali né tantomeno strascichi sulla fedina. Il secondo scaglione determina invece la contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, cui conseguono le sanzioni penali. Il terzo scaglione, il più grave, ricorre quando il livello di alcol nel sangue raggiunge il limite di 1,5 gr/l: in questo caso, dalla contestazione del reato scaturiscono sanzioni penali molto severe.
In particolare, l’articolo 186 del Codice della strada prevede:
- la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 ad euro 2.127, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico tra 0,51 e 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
- l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico tra 0,81 e 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
- l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti (droga)
L’
Per i neopatentati, le pene sono aumentate da un terzo alla metà e lo stesso aumento si applica quando il reato è commesso in orario notturno (tra le ore 22 e le ore 7). La patente di guida è revocata in caso di incidente, altrimenti è sospesa per un periodo da uno a due anni (raddoppiato se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, come nel caso del figlio che guidi l’auto intestata ad uno dei suoi genitori).
A differenza della guida in stato di ebbrezza, in questo caso le
Non bastano quindi le analisi del sangue da cui risulti l’uso di droga, ma è necessario che i suoi effetti sulla capacità del conducente siano attuali. Questo evita la possibilità di sanzionare chi abbia ancora nel sangue tracce di droga assunta molto tempo prima della guida, droga che non abbia compromesso la guida.
Incidente stradale per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe
Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate.
Nel concetto di incidente viene fatto ricomprendere anche il semplice caso di chi sbanda e va a finire contro un muro, un albero, un lampione o semplicemente finisce in uno sterrato. Quindi, si può parlare di sinistro stradale e di aggravamento della pena anche nel caso in cui non siano coinvolti altri automobilisti. A maggior ragione vi rientra anche il caso di investimento di un pedone, di un ciclista o di altro utente della strada.
Incidente stradale senza colpa e guida in stato di ebbrezza o sotto alterazione di droghe
La legge stabilisce il raddoppio delle sanzioni solo per colui che provoca un incidente. Che succede dunque tutte le volte in cui risulta che il sinistro stradale è stato determinato dall’altrui colpa? In questi casi, secondo la giurisprudenza [1], non c’è l’aggravamento della pena.
L’assunzione di sostanze stupefacenti o di alcol non determina per ciò solo la responsabilità dell’incidente. Provocare un sinistro è diverso dal mero coinvolgimento nello stesso. Per subire il raddoppio della pena è necessario essere responsabili dell’incidente.
Quindi, il giudice deve escludere l’aggravante della provocazione del sinistro quando si accerta che la responsabilità è riconducibile all’errata condotta di guida di altro conducente. Tanto l’articolo 186 (guida in stato di ebbrezza) che l’articolo 187 del Codice della strada (