Montascale condominio: chi paga?

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Autore: Mariano Acquaviva

21 febbraio 2022

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Servoscala per disabili: cosa fare se l’assemblea è contraria all’installazione? Come si dividono le spese di manutenzione dell’impianto?

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La persona con difficoltà nella deambulazione può chiedere all’amministratore che venga convocata l’assemblea affinché deliberi sull’installazione di un montascale, cioè di un impianto realizzato per il sollevamento e il trasporto delle persone con difficoltà di movimento. Il condominio, però, non è obbligato a votare favorevolmente, anche perché il servoscala ha un costo che, se approvato, andrebbe ripartito tra tutti. Come fare se l’assemblea dà parere negativo? Chi paga il montascale in condominio?

Come vedremo a breve, la legge consente ugualmente al condomino che abbia bisogno del servoscala di procedere alla sua installazione, anche nell’ipotesi in cui l’assemblea non sia d’accordo. Questa scelta, però, ha inevitabili riflessi sulla ripartizione dei costi. Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo

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chi paga il montascale in condominio.

Servoscala condominiale: quale maggioranza in assemblea?

La persona che è interessata a far installare un montascale in condominio deve manifestare tale intenzione in sede di assemblea, la quale è chiamata a decidere sulla questione.

Secondo la legge (art. 1120 Cod. civ.), la delibera di approvazione di un servoscala in condominio è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la

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maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (cioè 500 millesimi). L’installazione di un montascale rientra infatti tra le innovazioni effettuate per eliminare le barriere architettoniche, per le quali occorre la maggioranza appena indicata.

Montascale: il condomino può procedere autonomamente?

L’assemblea potrebbe non approvare il montascale in condominio. In un caso del genere, la legge [1] consente ai portatori di handicap, ovvero ai loro tutori, di installare a proprie spese il servoscala, nonché di poter modificare l’ampiezza delle porte, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.

In pratica, il diniego dell’assemblea non impedisce al disabile di provvedere, a proprie spese, all’installazione del montascale o di altro impianto che gli consenta l’accesso alla sua abitazione e alle pertinenze di quest’ultima.

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Se, invece, il condomino interessato al servoscala non è portatore di handicap, egli potrà comunque procedere, sempre a proprie spese, a installare il servoscala, purché non alteri la destinazione della cosa comune e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso.

Per legge (art. 1102 Cod. civ.), ogni condomino può modificare le parti comuni, purché queste continuino a mantenere la loro funzione. Ad esempio, il servoscala non potrà avere dimensioni tali da rendere inservibile il vano scale oppure da impedire o rendere eccessivamente difficoltoso l’accesso agli altri condòmini.

Montascale condominio: come si dividono le spese?

Le spese di installazione del montascale in condominio

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vanno divise tra tutti i condòmini, in ragione dei propri millesimi, se c’è l’approvazione assembleare; se, invece, il consesso si esprime in modo sfavorevole, allora il singolo condomino potrà procedere a proprie spese, sopportando da solo l’intero costo.

Anche nel caso di approvazione assembleare, però, i condòmini dissenzienti (cioè, quelli che si sono opposti al montascale in sede di riunione) possono evitare di essere coinvolti nella spesa manifestando espressamente la propria intenzione di non trarre vantaggio dall’impianto.

Secondo la legge (art. 1121 Cod. civ.), quando l’innovazione approvata dall’assemblea comporta una spesa molto gravosa e consiste in opere, impianti o manufatti suscettibili di

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utilizzazione separata, i condòmini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

In pratica, i condòmini che non sono favorevoli al montascale possono dichiarare di non volerne fare alcun uso, così da essere esonerati sia dalle iniziali spese di installazione che da quelle successive di manutenzione.

In questo caso, dunque, la spesa del montascale andrà divisa solo tra i condòmini favorevoli.

Montascale: come si dividono le spese di manutenzione?

Il montascale può sostanzialmente essere equiparato a un ascensore; ecco perché le spese di manutenzione potranno essere divise tra i condòmini secondo lo stesso criterio previsto per le scale e gli elevatori: per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo (

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art. 1124 Cod. civ.).

Di conseguenza, i costi di manutenzione saranno più ingenti per i condòmini che abitano più in alto.

Montascale: paga il proprietario o il conduttore?

Nel caso di abitazione concessa in affitto, la spesa d’installazione del montascale spetta al proprietario; le spese di manutenzione, invece, sono a carico del conduttore.

Montascale in condominio: chi può usarlo?

Chi può usare il montascale in condominio? Se l’installazione è stata approvata dall’assemblea, allora ogni condomino è legittimato all’uso, salvo coloro che hanno manifestato la volontà di non trarne alcun vantaggio, restando così fuori da ogni tipo di spesa.

Chi può usare il servoscala se l’installazione è avvenuta a spese del singolo condomino? Secondo la Corte di Cassazione [2], il montascale, anche se installato a spese di un solo condomino, può essere utilizzato anche dagli altri, non trattandosi di un «diritto personalissimo all’uso dell’impianto».

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