Articolo 76 Costituzione: spiegazione e commento

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Autore: Redazione

21 febbraio 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Cosa dice e cosa significa l’art. 76 sul potere del Governo in materia legislativa: i limiti dell’Esecutivo. Come funziona la delega del Parlamento.

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L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

A ciascuno le proprie competenze

La Costituzione, in precedenti articoli, ha già avuto modo di stabilire quali sono le competenze delle varie istituzioni dello Stato. La nostra democrazia si basa sulla sovranità del popolo, a cui appartiene di diritto ogni potere. E, come stabilisce l’

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articolo 70, il popolo delega la parte attuativa di questi poteri al Parlamento per la funzione legislativa, al Governo per quella esecutiva e alla magistratura per quella giudiziaria.

Ciascuno, pertanto, deve svolgere il suo ruolo ben preciso: la magistratura non può fare le leggi, le Camere non possono amministrare la giustizia, e così via. In questo modo, si evitano pericolose «invasioni di campo» che finirebbero per creare confusione e rischierebbero di dare adito a qualche abuso di potere.

L’articolo 76 della Costituzione stabilisce, a questo proposito, che anche il Governo deve restare al suo posto, deve occuparsi della funzione esecutiva e non può occuparsi della parte legislativa. Ma la norma dice anche che ci sono delle eccezioni: il Governo, infatti, può ricevere un incarico dal Parlamento per elaborare un testo normativo sotto forma di

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decreto legislativo o di legge delegata. Tutto ciò, però, ha numerosi limiti e una procedura ben precisa. Giusto perché, appunto, ciascuno resti entro i propri confini.

Solitamente, le Camere delegano al Governo il compito di elaborare delle nuove norme quando queste interessano una struttura complessa, come possono essere il sistema sanitario o quello scolastico. Si tratta di provvedimenti che richiedono un particolare approfondimento tecnico, più alla portata dell’Esecutivo che del Parlamento.

In questo modo, i padri costituenti hanno identificato una soluzione per poter fare una legge approfondita da un punto di vista tecnico senza inceppare il meccanismo delle Camere, cioè evitando un iter molto complesso e, per questo, assai lungo.

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Le condizioni per la delega legislativa al Governo

Naturalmente, il Governo non può ricevere dal Parlamento «carta bianca» a tempo indeterminato per fare delle nuove leggi senza alcun controllo delle Camere. Le regole le impone l’articolo 76 della Costituzione, che prevede tre condizioni affinché deputati e senatori possano dare all’Esecutivo la delega per elaborare un nuovo testo normativo.

La prima condizione riguarda i principi e i criteri direttivi. Per dirla in parole semplici, il Parlamento dice al Governo su che cosa deve lavorare per fare la legge delega o il decreto legislativo, quali finalità deve perseguire ed entro quali confini può muoversi. Pertanto, l’Esecutivo dovrà attenersi ai criteri espressi dalle Camere nel momento in cui riceve l’incarico di fare un provvedimento su una determinata questione per arrivare ad un certo obiettivo. Fissando questi criteri si evita che il Governo possa prendersi la delega in maniera così ampia da togliere al Parlamento una buona fetta della sua funzione legislativa.

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La seconda condizione riguarda il tempo. Come si diceva prima, «carta bianca» sì ma fino ad un certo punto. Il Parlamento delega il Governo a predisporre un testo normativo entro un certo periodo. Pone, cioè, un termine temporale entro il quale il Consiglio dei ministri deve approvare la legge delega o il decreto legislativo. In caso contrario, se il termine non viene rispettato, la delega scade e il provvedimento non può più essere fatto, a meno che venga stabilita una proroga oppure venga approvata una nuova legge che stabilisca un termine diverso.

Infine, gli oggetti definiti: in pratica, l’Esecutivo deve attenersi alla materia specifica contenuta nell’incarico delle Camere.

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Più nello specifico, e in estrema sintesi, il Parlamento può delegare la funzione legislativa al Governo, secondo quanto disposto dall’articolo 76 della Costituzione, seguendo queste indicazioni:

Una volta approvate, le leggi delegate vanno trasmesse al presidente della Repubblica, affinché verifichi la loro legittimità e proceda alla loro promulgazione. Avranno un valore pari alle leggi nate e approvate in Parlamento. Ma la tempistica sarà stata molto più snella rispetto a quella che ci sarebbe stata se il provvedimento avesse seguito l’iter burocratico parlamentare.

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