Gazebo abusivo: sanzioni

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Autore: Sabrina Mirabelli

25 luglio 2022

Laureata in giurisprudenza ha svolto la professione di avvocato civilista dal 1994 al 2013.

L’abuso edilizio è punito sia come illecito amministrativo sia come reato.

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Hai costruito un gazebo nel giardino della tua villa al mare ma non hai richiesto alcuna autorizzazione comunale. Si tratta di un’opera abusiva?

Si ha un intervento edilizio abusivo quando è realizzato in violazione della normativa urbanistica ovvero senza la necessaria autorizzazione comunale (il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività) oppure in difformità dell’autorizzazione concessa. Ne consegue che chi costruisce un gazebo senza avere richiesto il permesso di costruire, che è il titolo abilitativo necessario nel caso specifico, commette un abuso edilizio, punito dalla legge come illecito amministrativo e come reato. Più semplicemente per un

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gazebo abusivo le sanzioni previste sono di carattere sia amministrativo sia penale.

Dal punto di vista dell’illecito amministrativo, le sanzioni concernono la demolizione dell’opera irregolare e la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa alla demolizione, il pagamento di una sanzione pecuniaria mentre sotto il profilo penale le sanzioni previste per un gazebo abusivo sono l’ammenda e, in alcuni casi, anche l’arresto.

Il reato di abuso edilizio, se decorre il periodo prescritto dalla legge [1], si prescrive e non può essere più punito; invece, l’illecito amministrativo non si prescrive mai e, di conseguenza, è sempre sanzionabile.

Gazebo: quando non serve il permesso di costruire?

Una recente sentenza del Consiglio di Stato chiarisce la definizione di

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gazebo, intendendo per tale una struttura leggera, in legno, ferro battuto o alluminio, staccata da qualunque altro immobile, coperta nella parte superiore o ai lati da tendaggi che possono essere facilmente rimossi [2].

Se il gazebo è utilizzato in modo temporaneo e non stagionale ovvero se è destinato ad un uso occasionale e per un periodo non prolungato per poi essere smontato – si pensi ad esempio per una festa, una cena o una manifestazione fieristica – la sua installazione non richiede alcun titolo abilitativo edilizio, in pratica non c’è bisogno del permesso di costruire [3].

Il permesso di costruire non è richiesto neanche quando il gazebo è di dimensioni modeste, tali da non recare una visibile alterazione dell’edificio. In questo caso l’opera rientra nell’edilizia libera, pertanto, non necessita di alcuna autorizzazione comunale

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[4].

Gazebo: quando è richiesto il permesso di costruire?

Se il gazebo è ancorato al terreno in modo permanente, anche se dovesse restare scoperto ed inutilizzato per la maggior parte dell’anno, si deve richiedere il permesso di costruire.

Allo stesso modo si deve richiedere il permesso di costruire se il gazebo è di dimensioni rilevanti ed è stabile nel senso che è diretto a soddisfare esigenze non temporanee ma durature.

In altre parole, se la costruzione è precostituita al soddisfacimento di interessi stabili e permanenti, costituisce un incremento del carico urbanistico. Quindi, venendo meno il requisito della precarietà, serve l’autorizzazione comunale. Non conta neanche il materiale con cui il gazebo è stato realizzato in quanto ciò che rileva è l’alterazione permanente del suolo e dello stato dei luoghi. Da ciò consegue che anche una struttura leggera può essere soggetta a permesso di costruire.

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Gazebo abusivo: quali sanzioni sono previste?

Il gazebo realizzato in assenza di permesso di costruire o in difformità dell’autorizzazione comunale concessa costituisce un abuso edilizio. In genere, l’abuso edilizio viene rilevato d’ufficio a seguito di segnalazione da parte dei cittadini. Dopo la segnalazione dell’abuso viene avviato il procedimento amministrativo nei confronti dei soggetti responsabili (il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori). Se i lavori sono ancora in corso viene formalizzata l’ordinanza di sospensione dei lavori; viene poi istruita la pratica ed acquisito, eventualmente, il parere della Commissione edilizia ambientale.

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Successivamente, viene emesso il provvedimento finale (ordinanza di demolizione, sanzione pecuniaria).

Se l’intervento edilizio è sanabile l’interessato può presentare domanda di sanatoria e se si attiene a quanto prescritto dal Comune al fine di rendere l’opera conforme agli strumenti urbanistici, è possibile non procedere alla demolizione del gazebo ed evitare il procedimento penale per il reato di abuso edilizio.

Ai fini del rilascio della sanatoria è necessario che il gazebo sia conforme al piano regolatore urbano vigente sia al momento in cui è stato realizzato sia al momento della presentazione della richiesta di sanatoria.

Il termine per la definizione della sanatoria è di

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60 giorni. Successivamente alla concessione della sanatoria, il Comune è tenuto a vigilare che il gazebo sia effettivamente modificato per renderlo conforme alla legge.

Le sanzioni amministrative sono determinate in base alla tipologia di abuso edilizio commesso e si possono così sintetizzare:

Dal punto di

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vista penale le sanzioni previste per l’abuso edilizio sono contenute nell’articolo 44 del Testo Unico sull’edilizia [5] e si commisurano alla tipologia di reato commesso.

Nell’ipotesi del gazebo abusivo, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

Sullo stesso argomento è consigliata la lettura degli articoli: “Gazebo abusivo: va demolito?” e “Quando un gazebo è abusivo”.

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