Si può rettificare un atto di compravendita?

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Autore: Mariano Acquaviva

30 luglio 2022

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Errore materiale: cos’è? In cosa consiste la rettifica notarile? In quali casi si può modificare un contratto?

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Un diamante è per sempre, un documento scritto no. Così potremmo efficacemente riassumere la possibilità, concessa dalla legge, di modificare un accordo firmato, eventualmente anche senza l’accordo di tutte le parti coinvolte. Ciò tuttavia può accadere solamente al ricorrere di determinate condizioni e solo seguendo una particolare procedura. È proprio ciò di cui ci occuperemo nel presente articolo, nel quale vedremo se si può rettificare un atto di compravendita.

Sin da subito va detto che il problema si pone sostanzialmente per gli atti pubblici, cioè per quelli che sono stati redatti dal notaio oppure sottoscritti in sua presenza; per tutti gli altri, cioè per le semplici scritture private, l’eventuale rettifica non presenta particolari problemi. Come vedremo, la legge prevede la possibilità che il notaio proceda alla modifica di un atto già formato e depositato (ad esempio, in conservatoria), ma solo se ricorrono determinate condizioni. Vediamo allora se

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si può rettificare un atto di compravendita.

Rettifica: che cos’è?

La rettifica è la correzione di un errore materiale presente all’interno di un atto.

Ad esempio, secondo la legge [1] è possibile procedere a rettifica nel caso di errore di calcolo. Si pensi a chi, per mera distrazione, scrive 10.000 anziché 1.000, quando dal tenore del testo si capisce chiaramente che la cifra esatta è mille.

Errore materiale: cos’è?

L’errore materiale consiste in una semplice svista, distrazione o disattenzione momentanea, che causa la scrittura di una cosa anziché di un’altra.

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Ad esempio, il giudice che riporta male il cognome di una delle parti commette un errore materiale che può essere corretto facendo una semplice istanza, senza ricorrere all’impugnazione dell’intero provvedimento.

È un errore materiale trascrivere male una cifra, un codice (ad esempio, il codice fiscale o l’Iban di una persona), un nome, la particella del catasto, una località, ecc.

Caratteristica essenziale dell’errore materiale è che esso è riconoscibile e non intacca il contenuto sostanziale dell’atto.

Ad esempio, se dal contratto di compravendita si evince chiaramente che il prezzo da pagare è di mille euro (ad esempio perché riportato più volte nel testo), se alla fine si indica “diecimila” si tratterà di un evidente errore materiale che può essere rettificato.

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Compravendita: si può rettificare?

Il contratto di compravendita si può rettificare se è “macchiato” da un errore materiale. Bisogna però distinguere due situazioni diverse:

Rettifica notarile compravendita: quando si può fare?

Secondo la legge [2], il notaio può rettificare un atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi mediante una propria certificazione.

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Sono essenzialmente due le condizioni che consentono la rettifica di una compravendita:

Rettifica notarile compravendita: come si fa?

Al ricorrere delle condizioni sopra viste, ciascuna delle parti può chiedere al notaio di procedere alla rettifica dell’atto di compravendita, anche senza il consenso delle altre.

Ma c’è di più: perfino il notaio può, spontaneamente, dare luogo a rettifica se si accorge che la compravendita presenta un errore materiale, e ciò anche se l’atto in questione non è stato da lui redatto.

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Ad esempio, se il notaio si accorge che una compravendita che gli ha portato un suo nuovo cliente presenta degli errori in punto di indicazione dei dati catastali, può procedere a rettifica anche se l’atto era stato originariamente redatto da altro notaio, e a tanto può procedere anche se quest’ultimo non è più vivente (come spesso accade in caso di rogiti molto vecchi).

Insomma: alla rettifica non deve procedere necessariamente lo stesso notaio che ha fatto il rogito iniziale: qualsiasi notaio può rettificare l’atto redatto da altro pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda la procedura, la rettifica dell’atto notarile avviene mediante dichiarazione unilaterale del notaio stesso, senza l’intervento delle originarie parti dell’atto. La certificazione andrà poi trascritta negli stessi registri ove era stato riportato l’atto originario (ad esempio, in conservatoria).

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