Articolo 114 Costituzione: spiegazione e commento

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Autore: Redazione

22 marzo 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Cosa dice e cosa significa l’art. 114 sugli enti territoriali e locali, la loro composizione e le loro funzioni e sul ruolo di Roma come capitale d’Italia.

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La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

La svolta della Costituzione sulle autonomie locali

L’

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articolo 114 della Costituzione apre il Titolo V dedicato agli enti territoriali e locali: Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane. Un insieme di norme che rappresenta una vera svolta rispetto al passato. L’arrivo della Costituzione, infatti, ha messo la parola fine all’accentramento che aveva contraddistinto il fascismo e il Regno d’Italia e delega agli enti locali la facoltà di operare al servizio dei cittadini evitando il rischio di nuove forme autoritarie.

La Carta stabilisce che lo Stato è l’ente territoriale principale ma non coincidente con la Repubblica. Quest’ultima, infatti, è costituita, insieme allo Stato, dagli enti pubblici territoriali. Ciò non significa, però, che esistano «tante Italie», ciascuna operante per conto suo: vuol dire che, nell’indivisibilità e l’unità del Paese, così come stabilito dall’

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articolo 5 della Costituzione, viene riconosciuta alle autonomie locali la possibilità di esercitare delle funzioni amministrative decentrate e coerenti con le necessità di ciascun territorio.

Ciascun ente autonomo ha il proprio statuto con le regole da rispettare e gli obiettivi da raggiungere. Con il passare del tempo, sono state approvare delle leggi speciali che hanno, ad esempio, istituito le Città metropolitane, riorganizzato le Province e promosso l’associazionismo tra gli enti locali, consentendo ai piccoli Comuni di operare insieme. Il tutto, per garantire loro maggiore efficacia a beneficio dei cittadini.

Altro principio importante sancito in questa parte della Costituzione è quello della

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sussidiarietà. Consiste nel dovere degli enti maggiori (Regioni, Stato) di intervenire a sostegno di quelli inferiori quando questi ultimi non riescono a svolgere appieno i loro compiti per questioni organizzative o per mancanza di risorse. Ciò rafforza l’idea dell’unità, del lavoro fatto insieme, e scaccia il pensiero di un’autonomia basata sul separatismo e sulla disgregazione dei territori.

Gli enti che costituiscono la Repubblica

Come abbiamo visto, l’articolo 114 della Costituzione stabilisce quali sono gli enti che costituiscono la Repubblica italiana: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

I Comuni

Gli enti locali più vicini ai cittadini sono i

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Comuni, che rappresentano le proprie comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo. Si tratta degli enti più antichi ed hanno funzioni amministrative, sociali, culturali e finanziarie.

Gli organi di governo dei Comuni sono:

Le Province

La legge n. 56 del 2014 ha modificato l’essenza e l’organizzazione delle

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Province, vale a dire dell’ente territoriale che comprende un insieme di Comuni. A differenza del passato, non è più prevista l’elezione diretta da parte dei cittadini: sono i sindaci ed i consiglieri comunali ad eleggere i componenti degli organi di governo provinciali. Organi che, nel dettaglio, sono:

Le Città metropolitane

La stessa legge che ha modificato l’organizzazione delle Province (la cosiddetta «

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legge Delrio», che prende nome dall’allora ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio) ha istituito le Città metropolitane come «enti territoriali di area vasta». In Italia ne esistono 14: Roma capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo.

Vengono considerati enti di secondo livello, dato che i loro organi non sono eletti dai cittadini ma dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Gli organi sono:

Le Regioni

L’ente territoriale più importante e più vicino allo Stato è la

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Regione. Gode di ampia autonomia su alcune materie, come ad esempio la sanità pubblica, di cui cura la gestione. E fanno da «cerniera» tra le esigenze del territorio e lo Stato.

In Italia esistono 15 Regioni a statuto ordinario e cinque a statuto speciale che, come stabilisce l’articolo 116 della Costituzione, sono il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige.

Roma, capitale d’Italia

L’articolo 114 della Costituzione stabilisce, infine, che Roma è la capitale d’Italia. In realtà, lo ribadisce, visto che la Città Eterna divenne tale nel 1871, quando i Savoia vi si trasferirono con l’intera corte.

La prima capitale fu Torino, dove il 18 febbraio 1861 si riunì il neonato Parlamento dopo l’unità d’Italia e dove un mese dopo Vittorio Emanuele II venne proclamato re d’Italia «per grazia di Dio e volontà della nazione».

A Roma si trovano le sedi delle più importanti istituzioni dello Stato: la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera dei deputati, il Palazzo del Governo, la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione.

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