Articolo 114 Costituzione: spiegazione e commento
Cosa dice e cosa significa l’art. 114 sugli enti territoriali e locali, la loro composizione e le loro funzioni e sul ruolo di Roma come capitale d’Italia.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Indice
La svolta della Costituzione sulle autonomie locali
L’
La Carta stabilisce che lo Stato è l’ente territoriale principale ma non coincidente con la Repubblica. Quest’ultima, infatti, è costituita, insieme allo Stato, dagli enti pubblici territoriali. Ciò non significa, però, che esistano «tante Italie», ciascuna operante per conto suo: vuol dire che, nell’indivisibilità e l’unità del Paese, così come stabilito dall’
Ciascun ente autonomo ha il proprio statuto con le regole da rispettare e gli obiettivi da raggiungere. Con il passare del tempo, sono state approvare delle leggi speciali che hanno, ad esempio, istituito le Città metropolitane, riorganizzato le Province e promosso l’associazionismo tra gli enti locali, consentendo ai piccoli Comuni di operare insieme. Il tutto, per garantire loro maggiore efficacia a beneficio dei cittadini.
Altro principio importante sancito in questa parte della Costituzione è quello della
Gli enti che costituiscono la Repubblica
Come abbiamo visto, l’articolo 114 della Costituzione stabilisce quali sono gli enti che costituiscono la Repubblica italiana: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
I Comuni
Gli enti locali più vicini ai cittadini sono i
Gli organi di governo dei Comuni sono:
- il sindaco, organo monocratico eletto dal popolo, svolge le funzioni di Capo dell’amministrazione comunale e di Ufficiale di Governo; pertanto, rappresenta lo Stato nel suo municipio;
- il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, eletto dai cittadini insieme al sindaco;
- la Giunta comunale è l’organo esecutivo del Comune ed è formata dagli assessori, eletti dal sindaco.
Le Province
La legge n. 56 del 2014 ha modificato l’essenza e l’organizzazione delle
- il presidente della Provincia: resta in carica per quattro anni ma decade nel caso in cui cessi nel suo ruolo di sindaco. Rappresenta l’ente, convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea, supervisiona il funzionamento dei servizi e degli uffici provinciali nonché l’esecuzione degli atti;
- il Consiglio provinciale, organo di indirizzo e di controllo formato da consiglieri eletti dai sindaci e dai rappresentanti dei Comuni che ne fanno parte, in carica per due anni;
- l’Assemblea provinciale, costituita dai sindaci dei Comuni che compongono la Provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
Le Città metropolitane
La stessa legge che ha modificato l’organizzazione delle Province (la cosiddetta «
Vengono considerati enti di secondo livello, dato che i loro organi non sono eletti dai cittadini ma dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Gli organi sono:
- il sindaco del Comune capoluogo;
- il Consiglio, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, con funzioni di coordinamento;
- la Conferenza, formata dai sindaci e presieduta dal sindaco metropolitano, con funzioni consultive, propositive e deliberative per quanto riguarda l’approvazione e le eventuali modifiche dello statuto.
Le Regioni
L’ente territoriale più importante e più vicino allo Stato è la
In Italia esistono 15 Regioni a statuto ordinario e cinque a statuto speciale che, come stabilisce l’articolo 116 della Costituzione, sono il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige.
Roma, capitale d’Italia
L’articolo 114 della Costituzione stabilisce, infine, che Roma è la capitale d’Italia. In realtà, lo ribadisce, visto che la Città Eterna divenne tale nel 1871, quando i Savoia vi si trasferirono con l’intera corte.
La prima capitale fu Torino, dove il 18 febbraio 1861 si riunì il neonato Parlamento dopo l’unità d’Italia e dove un mese dopo Vittorio Emanuele II venne proclamato re d’Italia «per grazia di Dio e volontà della nazione».
A Roma si trovano le sedi delle più importanti istituzioni dello Stato: la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera dei deputati, il Palazzo del Governo, la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione.