Chi paga l'avvocato in una causa di lavoro?

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Autore: Redazione

10 aprile 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Parcella avvocato: condanna alle spese e recupero delle somme versate al difensore al termine della causa.

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Fare causa al proprio datore non è mai facile se il rapporto di lavoro è ancora in piedi: pressioni, rischi di ritorsioni, difficoltà nel reperimento dei testimoni potrebbero rendere il cammino irto e disseminato di ostacoli. Da un punto di vista economico le cose si aggravano se invece si è già consumato il licenziamento o le dimissioni: in tal caso, la mancanza di uno stipendio potrebbe rendere impossibile l’accesso alla giustizia e l’assistenza di un avvocato. Di qui il dubbio: chi paga l’avvocato in una causa di lavoro? Qui di seguito forniremo alcuni chiarimenti pratici sull’argomento.

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Chi paga l’avvocato in una causa?

Per avviare una causa civile c’è sempre bisogno di un avvocato (a differenza di quanto avviene nel penale dove basta una querela o una denuncia sporta all’autorità anche direttamente dal privato, senza l’assistenza di un difensore).

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L’avvocato è un professionista privato, che non viene pagato dallo Stato per la sua attività, per quanto di rilievo costituzionale poiché rivolta a garantire il diritto alla difesa giudiziale.

Ad anticipare quindi il compenso eventualmente richiesto dall’avvocato deve essere il suo cliente, cioè chi si rivolge a lui.

Quindi, ad inizio causa, ciascuna parte contatta un avvocato di sua fiducia e concorda con lui la parcella che gli dovrà versare. L’avvocato può esigere il pagamento del compenso in via anticipata all’inizio della causa o concordare una rateizzazione secondo le cadenze del giudizio oppure accontentarsi di essere pagato all’emissione della sentenza.

A quanto ammonta il compenso dell’avvocato?

Non esistono minimi tariffari. L’avvocato è libero di concordare con il proprio cliente il compenso che preferisce, senza che ciò possa essere oggetto di contestazioni disciplinari.

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Si può pagare l’avvocato a percentuale?

È ammesso pagare l’avvocato a percentuale in base alla posta in gioco (cosiddetto patto di quota lite), ma solo a condizione che l’importo, su cui tale percentuale viene applicata, sia predefinito al momento dell’incarico e quindi astrattamente determinato sulle base delle aspettative del cliente. Non è possibile invece applicare la percentuale su quanto effettivamente sarà conseguito all’esito del giudizio. Per maggiori informazioni leggi Quant’è la percentuale di un avvocato?

L’avvocato deve fornire un preventivo al cliente?

Ad ogni modo, l’avvocato è obbligato per legge e deontologia a fornire, prima del conferimento dell’incarico, un

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preventivo scritto comprensivo di tutte le spese che il cliente dovrà affrontare per il giudizio. In questo modo, viene garantita la trasparenza nelle tariffe professionali.

L’avvocato può chiedere di più del preventivo?

L’avvocato non può discostarsi dal preventivo una volta formulato e accettato dal cliente, a meno che, nel corso del giudizio, sopraggiungano elementi imprevedibili e tali da rendere più onerosa l’assistenza legale; si pensi all’ipotesi di una delle parti in causa che, a sorpresa, chiama in garanzia più soggetti.

In una causa di lavoro l’avvocato viene pagato dallo Stato?

In qualsiasi tipo di causa, non solo in quelle relative a rapporto di lavoro, il cittadino può usufruire del

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gratuito patrocinio. In tali ipotesi, l’assistito non deve corrispondere alcun compenso all’avvocato, né spese vive per trasferte o quant’altro. Anche le imposte sono a carico dello Stato. La parcella dell’avvocato difensore verrà onorata poi dal ministero della Giustizia all’esito del giudizio. Commette illecito disciplinare l’avvocato che, pur avendo accettato l’incarico con patrocinio a spese dello Stato, esiga somme dal proprio cliente anche se solo a titolo di rimborsi spese.

Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario presentare una situazione reddituale svantaggiata: in particolare, bisogna avere un Isee non superiore a 11.746,68 euro ai fini Irpef. Vengono così sommati i redditi dell’intero gruppo familiare. Per avere un proprio Isee bisognerebbe cambiare residenza dalla propria famiglia anagrafica.

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Il limite di reddito è adeguato ogni 2 anni, con decreto del ministero della giustizia, in relazione alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

Per calcolare il reddito:

Non si sommano invece i redditi del familiare che, pur risultando fiscalmente a carico del richiedente, non convive con lui.

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Per accedere al gratuito patrocinio è necessario presentare un’istanza al Consiglio dell’Ordine degli avvocati del foro di competenza. Di tanto, di solito, si interessa lo stesso avvocato dopo aver fatto firmare al cliente i relativi moduli.

Il gratuito patrocinio non copre l’eventuale condanna alle spese legali che il giudice potrebbe infliggere al termine del giudizio qualora la parte ammessa al beneficio dovesse perdere la causa: sicché, in tali ipotesi, quest’ultima sarà tenuta a rimborsare, di tasca propria, l’avversario delle spese che questi ha affrontato per il giudizio.

Chi paga l’avvocato in una causa di lavoro?

Per quanto appena detto, fermo restando il particolare caso di

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ammissione al gratuito patrocinio, in una causa di lavoro, l’avvocato del lavoratore deve essere pagato da quest’ultimo secondo il compenso concordato dalle parti ad inizio mandato e preventivato dal professionista per iscritto.

Tuttavia, all’esito della sentenza finale, quella cioè che chiude il processo, è possibile che si verifichino le seguenti ipotesi:

Analizziamo qui di seguito tali possibilità.

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Il giudice condanna il datore a pagare le spese legali

Se il lavoratore vince la causa, il giudice condanna il datore di lavoro a rimborsargli le spese legali (sempre che non abbia ottenuto il gratuito patrocinio). Nelle spese legali sono comprese le spese vive anticipate dal lavoratore per tasse, bolli, notifiche o diritti di cancelleria, e l’onorario dell’avvocato incaricato da quest’ultimo. Senonché il giudice, nel liquidare tali spese legali, non tiene conto degli accordi intercorsi tra il lavoratore e il suo difensore ma determina un importo forfettario secondo dei criteri prefissati in un decreto ministeriale del 2014, criteri che tengono conto dei valori di mercato.

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Se però il cliente dovesse aver concordato con il proprio avvocato un importo superiore, dovrà retribuirlo di tasca propria.

Il giudice compensa le spese tra le parti

In casi eccezionali, di parziale soccombenza di entrambe le parti o per questioni che presentano novità o un contrasto giurisprudenziale, il giudice può compensare le spese legali tra le parti. Significa che non condannerà nessuna di queste al rimborso delle spese sostenute dall’altra. Ciascuno quindi pagherà di propria tasca l’avvocato che l’ha difesa.

Il giudice condanna il lavoratore alle spese legali

Se il giudice dovesse rigettare la domanda del lavoratore lo condannerà a pagare l’avvocato della controparte, anche se egli è stato ammesso al gratuito patrocinio.

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