Quanti voti servono per far passare una legge?

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Autore: Sabrina Mirabelli

18 agosto 2022

Laureata in giurisprudenza ha svolto la professione di avvocato civilista dal 1994 al 2013.

Nella maggior parte dei casi, per approvare una legge è necessaria la maggioranza dei presenti in ciascuna Camera; in alcune ipotesi, però, è richiesto il voto favorevole della metà + 1 dei componenti oppure di una maggioranza qualificata.

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In Italia, il potere di emanare le leggi (funzione legislativa) è esercitato collettivamente dalle due Camere [1]; ciò vuol dire che un atto normativo, per diventare legge dello Stato, deve essere approvato dai due rami del Parlamento nel medesimo testo. La nostra Costituzione indica espressamente le maggioranze richieste affinché le Camere possano deliberare validamente [2]. Perciò, quanti voti servono per fare passare una legge?

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Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti (quorum o numero legale) e se sono adottate dalla maggioranza dei presenti (maggioranza relativa). In alcuni casi, però, è richiesta una maggioranza speciale, che può essere assoluta (la metà + 1 dei componenti) o qualificata (ad esempio due terzi o tre quinti dei componenti).

Il percorso che una legge segue per essere approvata in Parlamento (iter legislativo) si compone di quattro fasi successive: l’iniziativa, la discussione e l’approvazione, la promulgazione e, in ultimo, la pubblicazione.

Entriamo nello specifico dell’argomento esaminando prima il procedimento di formazione della legge e successivamente le maggioranze previste per far diventare un atto normativo una legge vera e propria.

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A chi compete l’iniziativa legislativa?

L’iniziativa legislativa spetta al Governo, a ciascun membro del Parlamento, al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), ai Consigli comunali e regionali e al corpo elettorale [3]. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge.

L’iniziativa governativa è quella più importante perché il Governo per realizzare il suo programma politico, ha bisogno dell’approvazione di nuove leggi.

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La proposta di legge del singolo parlamentare viene presentata alla Camera alla quale lo stesso appartiene. Quindi, viene affidata a un relatore, il quale ne cura l’illustrazione e la prosecuzione nell’iter legislativo presso il competente ramo parlamentare.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro può proporre testi di legge solo di natura economica e sociale [4], mentre i Consigli comunali e i Consigli regionali possono presentare proposte rispettivamente per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l’istituzione di nuove Province [5] e per le materie che interessano direttamente le Regioni [6].

Per la proposta di iniziativa popolare sono previste determinate caratteristiche: deve essere presentata indifferentemente all’una o all’altra Camera da 50.000 elettori e deve essere redatta in articoli.

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Alla fase dell’iniziativa legislativa segue quella preparatoria, che si conclude con la discussione e l’approvazione.

Discussione e approvazione di un progetto di legge: come si svolgono?

Una volta che il progetto di legge è stato presentato alla Presidenza di una delle due Camere, viene assegnato alla Commissione competente per materia indicando se deve operare in sede referente (procedimento ordinario) o deliberante/legislativa (procedimento abbreviato).

La Commissione in sede referente ha il compito di esaminare la proposta di legge e di riferire in Aula, dove la stessa viene discussa e approvata.

Una volta che la legge è stata votata viene trasmessa all’altro ramo del Parlamento, che segue la stessa procedura. Se non vengono introdotte modifiche (

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emendamenti) la legge è definitivamente approvata altrimenti deve tornare alla prima Camera affinché approvi gli emendamenti apportati.

Tale procedimento deve essere seguito obbligatoriamente in determinati casi indicati dalla Costituzione:

Se la Commissione opera in sede deliberante o legislativa, la legge viene esaminata e approvata direttamente in Commissione senza passare dall’Aula. Tale procedimento abbreviato consente di accelerare i lavori parlamentari ed è ammesso anche quando le due Camere, a maggioranza assoluta, dichiarano l’urgenza del progetto di legge. Il progetto è però rimesso all’Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

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È previsto anche un altro procedimento abbreviato, ovvero quello decentrato (Commissione in sede redigente), in cui la Commissione, a ciò appositamente incaricata dall’Assemblea, prepara un testo del progetto di legge per l’Assemblea, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.

Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso testo, per diventare esecutiva, la legge deve essere promulgata.

In cosa consistono la promulgazione e la pubblicazione

L’articolo 73 della Costituzione prevede che le leggi vengano promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Il Presidente, però, può rinviarla con un messaggio motivato alle Camere per una nuova deliberazione. Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e se la legge viene nuovamente approvata, va promulgata.

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Dopo la promulgazione, la legge deve essere pubblicata. Il ministro della Giustizia, quindi, vi appone il sigillo dello Stato e la stessa viene inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La legge entra in vigore entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non preveda un termine maggiore o minore.

Quanti voti servono per fare passare una legge?

Per la validità di gran parte delle deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento è richiesta la presenza della maggioranza dei loro componenti (numero legale) e le stesse devono essere adottate dalla

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maggioranza dei presenti (maggioranza relativa).

Per esempio se alla Camera sono presenti 210 deputati si può deliberare perché è presente il numero legale (il numero dei deputati è di 400 [8], quindi, la maggioranza dei componenti è data da 200 deputati +1) e il provvedimento è approvato se votano a favore 106 deputati (maggioranza relativa).

Al Senato, invece, che è composto da 200 senatori [9], il numero legale è dato da 100 senatori + 1. Quindi, se ad esempio sono presenti 104 senatori, c’è la maggioranza richiesta dalla legge per deliberare e la legge è approvata se viene votata da 53 senatori.

In determinati casi, però, è richiesta una maggioranza speciale, che può essere

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assoluta o qualificata.

Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [10]. In sostanza, per l’approvazione di tale tipo di leggi, nella seconda votazione è richiesto un numero di voti favorevoli pari a 201 alla Camera e a 101 al Senato, indipendentemente dal numero dei deputati e dei senatori presenti in Aula.

Le stesse leggi sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne fanno domanda un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o cinque Consigli regionali. Non si può

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promulgare la legge sottoposta a referendum, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se nella seconda votazione la legge è stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, non si fa luogo a referendum.

La maggioranza assoluta è richiesta anche per l’approvazione dei regolamenti di Camera e Senato [11] e della legge di bilancio, delle norme fondamentali e dei criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito nel complesso delle pubbliche amministrazioni [12].

Altresì, una maggioranza speciale è richiesta per l’elezione del Presidente della Repubblica, laddove nelle prime tre votazioni è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta [13].

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