Chi presenta un progetto di legge?

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Autore: Sabrina Mirabelli

18 agosto 2022

Laureata in giurisprudenza ha svolto la professione di avvocato civilista dal 1994 al 2013.

L’iniziativa legislativa è l’atto che dà inizio all’iter di formazione delle leggi. Può essere esercitata solo dagli organismi e dai soggetti espressamente individuati dalla Costituzione.

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La Costituzione prevede che la funzione legislativa, cioè il potere di emanare le leggi, sia esercitata collettivamente dalle due Camere [1]. Pertanto, un progetto, affinché diventi legge dello Stato, deve essere approvato dai due rami del Parlamento nel medesimo testo.

Il procedimento di formazione di una legge (il cosiddetto iter legislativo) si articola in più fasi di cui la prima è rappresentata dall’iniziativa legislativa. A chi spetta tale iniziativa o, detto altrimenti, chi presenta un progetto di legge?

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L’articolo 71 della Costituzione riserva in via privilegiata l’iniziativa legislativa al Governo e a ciascun parlamentare ma la consente anche agli organi (il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – Cnel) e agli enti (Consigli comunali e regionali) ai quali è conferita da legge costituzionale. L’iniziativa legislativa può essere esercitata anche dal popolo, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli.

Alla Camera, i testi di legge presentati dal Governo si definiscono disegni di legge; tutti gli altri vengono denominati proposte di legge.

Come si attua l’iniziativa legislativa?

Vediamo come i soggetti legittimati a

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presentare un progetto di legge, concretamente attuano l’iniziativa legislativa.

Governo

Il Governo esercita l’iniziativa legislativa mediante la presentazione al Parlamento di disegni di legge, composti da più articoli e preceduti da una relazione illustrativa. Tale organo per attuare il suo programma politico, ha bisogno di nuove leggi, che devono essere approvate in tempi abbastanza brevi. Peraltro, le sue proposte hanno maggiori probabilità, rispetto alle altre, di essere tramutate in legge, in quanto il Governo è sostenuto dalla maggioranza parlamentare. Tuttavia, fino a quando non “passano” sia al Senato sia alla Camera, rimangono solo sulla carta.

Il Governo, inoltre, esercita la

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funzione legislativa attraverso i:

Parlamento

I singoli

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deputati e senatori possono presentare dei progetti di legge, ciascuno alla Camera alla quale appartiene. Normalmente i testi di legge, che prendono il nome dei proponenti, vengono affidati a un relatore, il quale ne cura l’illustrazione e la prosecuzione nell’iter legislativo presso il competente ramo parlamentare.

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è un organo di consulenza del Parlamento e del Governo ai quali offre la propria collaborazione per i provvedimenti relativi al settore economico e sociale [2].

Oltre ad esprimere pareri, il Cnel può anche proporre testi di legge ma l’iniziativa legislativa è circoscritta alle leggi di natura economica e sociale.

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Elettori

Per l’iniziativa legislativa popolare sono previste determinate caratteristiche ovvero il progetto di legge deve essere:

Ciò avviene attraverso la raccolta di firme che, di solito, viene promossa da un comitato costituitosi proprio per la presentazione del progetto di legge.

La raccolta di firme può essere promossa anche per indire un referendum [3], una consultazione elettorale mediante la quale i cittadini sono chiamati ad esprimersi sull’abrogazione, totale o parziale, di una legge. A tal fine, però, il referendum deve essere richiesto da almeno

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500.000 elettori oppure da cinque Consigli regionali.

Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto e si esprime a favore dell’abrogazione la maggioranza dei voti validi.

Un referendum può essere indetto anche su una determinata proposta di legge. Ad esempio le leggi di modifica della Costituzione possono essere sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera, 50.000 elettori o cinque Consigli regionali [4].

Consigli comunali e regionali

I Consigli comunali e regionali hanno potere di iniziativa legislativa limitata: i primi possono presentare proposte di legge per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l’istituzione di nuove Province

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[5] mentre le proposte dei Consigli regionali devono riguardare materie che interessano direttamente le Regioni [6].

Quali sono le fasi dell’iter legislativo

In maniera estremamente sintetica vediamo le fasi in cui si articola il procedimento di formazione di una legge. A quella dell’iniziativa legislativa seguono:

  1. l’approvazione della Camera a cui è stato presentato il progetto di legge;
  2. la trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche; se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra finché non viene approvato da entrambe nell’identica formulazione (è la cosiddetta navette);
  3. la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, che può rinviare la legge alle Camere per un riesame, quindi, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.

In merito all’esame e all’approvazione, il

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procedimento ordinario si articola in:

Accanto al procedimento ordinario, che per alcuni tipi di legge va seguito obbligatoriamente, sono previsti due procedimenti abbreviati:

Il progetto di legge, una volta approvato da una Camera, passa all’altra dove viene esaminato seguendo la medesima procedura sopra descritta.

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Le ultime fasi dell’iter legislativo sono:

Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo, e se la legge viene nuovamente approvata, deve essere promulgata. Subito dopo la promulgazione, la legge è pubblicata;

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