Chi presenta un progetto di legge?
L’iniziativa legislativa è l’atto che dà inizio all’iter di formazione delle leggi. Può essere esercitata solo dagli organismi e dai soggetti espressamente individuati dalla Costituzione.
La Costituzione prevede che la funzione legislativa, cioè il potere di emanare le leggi, sia esercitata collettivamente dalle due Camere [1]. Pertanto, un progetto, affinché diventi legge dello Stato, deve essere approvato dai due rami del Parlamento nel medesimo testo.
Il procedimento di formazione di una legge (il cosiddetto iter legislativo) si articola in più fasi di cui la prima è rappresentata dall’iniziativa legislativa. A chi spetta tale iniziativa o, detto altrimenti, chi presenta un progetto di legge?
L’articolo 71 della Costituzione riserva in via privilegiata l’iniziativa legislativa al Governo e a ciascun parlamentare ma la consente anche agli organi (il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – Cnel) e agli enti (Consigli comunali e regionali) ai quali è conferita da legge costituzionale. L’iniziativa legislativa può essere esercitata anche dal popolo, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli.
Alla Camera, i testi di legge presentati dal Governo si definiscono disegni di legge; tutti gli altri vengono denominati proposte di legge.
Indice
Come si attua l’iniziativa legislativa?
Vediamo come i soggetti legittimati a
Governo
Il Governo esercita l’iniziativa legislativa mediante la presentazione al Parlamento di disegni di legge, composti da più articoli e preceduti da una relazione illustrativa. Tale organo per attuare il suo programma politico, ha bisogno di nuove leggi, che devono essere approvate in tempi abbastanza brevi. Peraltro, le sue proposte hanno maggiori probabilità, rispetto alle altre, di essere tramutate in legge, in quanto il Governo è sostenuto dalla maggioranza parlamentare. Tuttavia, fino a quando non “passano” sia al Senato sia alla Camera, rimangono solo sulla carta.
Il Governo, inoltre, esercita la
- decreti legge, ovvero dei provvedimenti che approva in caso di emergenza e assumono valore di legge solo per due mesi dall’entrata in vigore. Trascorso detto periodo il Parlamento deve convertirli in un’apposita legge altrimenti decadono, quindi, non sono più vincolanti per i cittadini; inoltre, gli effetti prodotti dagli stessi decreti legge vengono meno tranne se il Parlamento non li fa salvi con una specifica legge;
- decreti legislativi, che sono dei provvedimenti emanati su delega del Parlamento, il quale indica i criteri e i contenuti ai quali il Governo deve attenersi nella loro formazione nella cosiddetta legge delega. Una volta emanati, i decreti legislativi hanno la stessa efficacia di una legge approvata dal Parlamento.
Parlamento
I singoli
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è un organo di consulenza del Parlamento e del Governo ai quali offre la propria collaborazione per i provvedimenti relativi al settore economico e sociale [2].
Oltre ad esprimere pareri, il Cnel può anche proporre testi di legge ma l’iniziativa legislativa è circoscritta alle leggi di natura economica e sociale.
Elettori
Per l’iniziativa legislativa popolare sono previste determinate caratteristiche ovvero il progetto di legge deve essere:
- presentato indifferentemente all’una o all’altra Camera da 50.000 elettori, ossia da cittadini maggiorenni;
- redatto in articoli.
Ciò avviene attraverso la raccolta di firme che, di solito, viene promossa da un comitato costituitosi proprio per la presentazione del progetto di legge.
La raccolta di firme può essere promossa anche per indire un referendum [3], una consultazione elettorale mediante la quale i cittadini sono chiamati ad esprimersi sull’abrogazione, totale o parziale, di una legge. A tal fine, però, il referendum deve essere richiesto da almeno
Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto e si esprime a favore dell’abrogazione la maggioranza dei voti validi.
Un referendum può essere indetto anche su una determinata proposta di legge. Ad esempio le leggi di modifica della Costituzione possono essere sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera, 50.000 elettori o cinque Consigli regionali [4].
Consigli comunali e regionali
I Consigli comunali e regionali hanno potere di iniziativa legislativa limitata: i primi possono presentare proposte di legge per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l’istituzione di nuove Province
Quali sono le fasi dell’iter legislativo
In maniera estremamente sintetica vediamo le fasi in cui si articola il procedimento di formazione di una legge. A quella dell’iniziativa legislativa seguono:
- l’approvazione della Camera a cui è stato presentato il progetto di legge;
- la trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche; se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra finché non viene approvato da entrambe nell’identica formulazione (è la cosiddetta navette);
- la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, che può rinviare la legge alle Camere per un riesame, quindi, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
In merito all’esame e all’approvazione, il
- esame da parte della Commissione permanente, incaricata di svolgere un’istruttoria e una valutazione preliminare nonché di preparare un testo per la discussione in Assemblea. Proprio per tale motivo è denominata Commissione in sede referente;
- discussione e deliberazione da parte dell’Assemblea.
Accanto al procedimento ordinario, che per alcuni tipi di legge va seguito obbligatoriamente, sono previsti due procedimenti abbreviati:
- il primo (approvazione in Commissione in sede legislativa) comporta che il procedimento si concluda interamente all’interno di una Commissione, che si occupa sia dell’esame istruttorio sia dell’approvazione finale del progetto con le stesse formalità previste per l’Aula;
- il secondo, cosiddetto in sede redigente, comporta l’approvazione in Assemblea di un progetto i cui articoli siano formulati in Commissione, senza che l’Aula possa modificarne il testo.
Il progetto di legge, una volta approvato da una Camera, passa all’altra dove viene esaminato seguendo la medesima procedura sopra descritta.
Le ultime fasi dell’iter legislativo sono:
- la promulgazione, che è l’atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza. La promulgazione deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall’approvazione definitiva della legge. Tuttavia, il Presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione.
Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo, e se la legge viene nuovamente approvata, deve essere promulgata. Subito dopo la promulgazione, la legge è pubblicata;
- la pubblicazione della legge avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La legge entra in vigore, quindi, diviene obbligatoria per tutti il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che non prescriva un termine minore o maggiore.