Come rinunciare all'eredità in favore della madre?

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Il figlio o i figli che non vogliono accettare l’eredità del padre, devono rilasciare una specifica dichiarazione al notaio o in tribunale. In tal modo, la sua/loro parte viene acquistata dalla madre.

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Tuo padre è morto senza lasciare testamento. La sua eredità comprende solo l’appartamento nel quale viveva. Poiché non intendi accettare la quota del bene che ti spetta per legge, come rinunciare all’eredità in favore di tua madre?

In generale, la rinuncia all’eredità consiste in una dichiarazione espressa con la quale l’erede manifesta di non volere subentrare nella posizione giuridica del defunto (il cosiddetto de cuius), indipendentemente dall’esistenza o meno di un testamento. Varie possono essere le ragioni alla base di tale dichiarazione; ad esempio, perché il patrimonio ereditario è carico di debiti. In questo caso, infatti, l’erede, in mancanza di rinuncia, subentrerebbe al defunto sia nei rapporti attivi (crediti) sia nei rapporti passivi (debiti) e, di conseguenza, sarebbe obbligato a rispondere dei debiti del de cuius con i propri beni. Rinunciando all’eredità, invece, rimane estraneo alla successione e, pertanto, nessun creditore del defunto potrà rivolgersi a lui per ottenere il pagamento dei debiti ereditari.

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Altresì, alla base della rinuncia vi possono essere motivazioni di natura morale, familiare o economica. Per essere pienamente valida ed efficace, la dichiarazione comunque va resa nei modi e nei tempi prescritti dalla legge.

Le regole dettate dal legislatore per la disciplina generale dell’istituto si applicano anche all’ipotesi specifica di rinuncia all’eredità del figlio/dei figli in favore della madre.

Chi può rinunciare all’eredità a favore della madre?

Il figlio o i figli possono rinunciare all’eredità a favore della madre, anche se totalmente o parzialmente incapaci di agire.

In particolare, i figli sono:

  1. totalmente incapaci di agire, se minori o se interdetti con sentenza del tribunale poiché ritenuti non in grado di provvedere ai propri interessi a causa di un’abituale infermità di mente;
  2. parzialmente incapaci di agire, se hanno compiuto 16 anni e sono stati autorizzati dal giudice a contrarre matrimonio (emancipati) oppure se sono stati dichiarati inabilitati con sentenza dell’autorità giudiziaria ad esempio per una non grave infermità mentale, per abuso abituale di alcolici o stupefacenti, per sordomutismo o per cecità.

Per i figli totalmente incapaci di agire la

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rinuncia all’eredità va fatta dai rappresentanti legali previa autorizzazione del giudice tutelare mentre i figli parzialmente incapaci di agire possono effettuare personalmente la dichiarazione solo se assistiti da un curatore e su autorizzazione del giudice tutelare.

Altresì, possono rinunciare all’eredità in favore della madre:

Come rinunciare all’eredità in favore della madre

Per rinunciare all’eredità in favore della madre il figlio/i figli devono rendere un’apposita dichiarazione:

  1. a un notaio;
  2. al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, cioè quello in cui si trovava l’ultima residenza del defunto.

La dichiarazione viene poi inserita nel registro delle successioni

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[2].

In allegato alla rinuncia, il rinunciante/i rinuncianti devono presentare:

Se il rinunciante/i rinuncianti, a loro volta, hanno figli minorenni, questi ultimi devono presentarsi in tribunale insieme al genitore al momento della rinuncia, per evitare di subentrare nella quota ereditaria di quest’ultimo e, quindi, eventualmente di rispondere dei debiti del defunto.

Ai costi sopra elencati bisogna aggiungere quelli relativi all’onorario del notaio, nell’ipotesi in cui la rinuncia venga fatta dinanzi a tale professionista.

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Rinuncia all’eredità in favore della madre: entro quando va fatta?

Poiché la legge non prevede un termine specifico entro il quale il figlio o i figli devono rendere la dichiarazione di rinuncia all’eredità in favore della madre, la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto applicabile a tale fattispecie, lo stesso termine prescritto per l’accettazione dell’eredità, ovvero 10 anni dall’apertura della successione [3].

Vi sono, però, delle eccezioni: infatti, il figlio/i figli che si trovano nel possesso dei beni ereditari, se non provvedono a redigerne l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione [4] oppure non dichiarano di rinunciare all’eredità entro 40 giorni dal compimento dell’inventario [5], vengono considerati eredi puri e semplici. Quindi, non possono più rinunciare all’eredità in favore della madre. Parimenti avviene nel caso in cui il figlio/i figli hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità [6].

Come viene divisa l’eredità in caso di morte del padre

L’eredità del padre si divide innanzitutto tra moglie e figli. Se il defunto non ha lasciato testamento, la divisione avviene in quote differenti prestabilite dalla legge. Si parla, perciò, di

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successione legittima.

Più precisamente, se il padre lascia:

Per un approfondimento dell’argomento è consigliata la lettura dell’articolo “Come si divide l’eredità quando manca il testamento”.

Invece, se il padre ha lasciato testamento, la divisione avviene sulla base di quanto nello stesso stabilito. Sul punto va precisato, però, che il soggetto che fa testamento (testatore) può disporre liberamente solo di una parte dei propri beni (quota disponibile) mentre l’altra parte (quota di legittima) è riservata dalla legge ai suoi parenti più stretti (cosiddetti legittimari), ovvero al coniuge, ai figli e agli ascendenti (i genitori del defunto, se esistenti) [8]. Se con il testamento vengono lese le quote di legittima, i legittimari potranno agire in giudizio con l’azione di riduzione e chiedere che vengano annullate le singole disposizioni lesive e che vengano ricostituite le

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quote di legittima. La quota disponibile, invece, può essere assegnata dal testatore a chi meglio crede ad esempio a un amico o a un’associazione di beneficienza.

Pertanto, se il testatore lascia:

  1. il coniuge e un figlio, la quota di legittima spettante a ciascuno di essi è pari a 1/3 del patrimonio ereditario. Anche la quota disponibile ammonta a 1/3 dell’eredità;
  2. il coniuge e due o più figli, la moglie ha diritto a 1/4 del patrimonio mentre i figli hanno diritto a 1/2 dell’eredità da spartire in parti uguali. La quota disponibile è di 1/4 dell’eredità [9].

Per saperne di più sull’argomento è consigliata la lettura dell’articolo “Eredità: la quota legittima e la quota disponibile”.

Peraltro, la legge prevede che al coniuge del testatore spetta il diritto di abitazione sull’intera casa coniugale, cioè la possibilità di continuare a vivere nella stessa, e di uso sui mobili che la arredano, se di proprietà del defunto o comuni [10].

Cosa succede se il figlio rinuncia all’eredità in favore della madre?

Nell’ipotesi di

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successione legittima, se gli eredi del defunto sono il coniuge e un figlio e quest’ultimo rinuncia all’eredità, la sua parte va alla madre, che diventa, perciò, erede al 100%. Lo stesso avviene se i figli sono due o più di due e gli stessi dichiarano di non accettare l’eredità.

Nel caso di successione testamentaria, se il testatore ha lasciato la moglie e un figlio, la prima diventa proprietaria di 2/3 del patrimonio ereditario, se il figlio rinuncia all’eredità in suo favore. Se i figli sono due o più di due e rinunciano alla loro parte di eredità in favore della madre, a questa spettano i 3/4 del patrimonio. In entrambe le ipotesi, la quota disponibile viene assegnata secondo quanto disposto nel testamento.

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