Atti osceni in luogo pubblico: quando è reato?
Condotte che offendono il pudore sessuale: in cosa consistono e quando c’è illecito penale? Se un minore assiste ad atti osceni scatta sempre la denuncia?
Quando si è in casa propria si è liberi di fare ciò che si vuole, purché non si dia fastidio ai vicini. Le cose cambiano, invece, quando si è in un luogo pubblico oppure in uno aperto al pubblico. Ad esempio, se è senz’altro possibile girare per casa nudi, ciò non è ammesso in strada o in un ristorante; il rischio è di commettere addirittura un crimine. Proprio di ciò parleremo nel seguente articolo: vedremo cioè quando costituiscono reato gli atti osceni in luogo pubblico.
Sin da subito va detto che la legge prevede una doppia disciplina per questo tipo di condotta: come vedremo, gli
Indice
Atti osceni: cosa sono?
Per “atti osceni” si intendono tutti quelli in grado di offendere il normale pudore sessuale
Ad esempio, mentre un atto di masturbazione, se fatto in pubblico, è sicuramente osceno, non lo è la bestemmia oppure l’urinare in pubblico, in quanto queste condotte non sono manifestazioni che riguardano la sfera sessuale. È questa la differenza tra atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza, che invece non costituiscono mai reato.
Atti osceni in luogo pubblico: come sono puniti?
Secondo la legge [1], gli atti osceni sono punibili solamente se commessi:
- in un luogo pubblico, cioè in un posto accessibile a chiunque, come ad esempio una piazza o una strada;
- in un luogo aperto al pubblico, cioè in cui può accedere chiunque, ma a determinate condizioni, ad esempio pagando il biglietto d’ingresso (teatro, museo, cinema, ecc.);
- in un luogo esposto al pubblico, cioè un posto in cui, pur non essendovi libero accesso, è posizionato in modo tale che il pubblico può vedere o sentire ciò che in esso si trova. Ad esempio, il terrazzo di un edificio che volge a una strada trafficata o l’abitacolo di un’automobile.
In casi del genere, gli atti osceni sono punibili con una sanzione amministrativa che va da 5mila a 30mila euro. Insomma: chi compie atti osceni in luogo pubblico non commette reato ma è punito solamente con una sanzione pecuniaria. Quanto appena detto, però, non vale sempre. Vediamo perché.
Atti osceni in luogo pubblico: quando c’è reato?
Le cose cambiano quando gli atti osceni sono commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
In pratica, gli atti osceni diventano reato solamente se compiuti in posti in cui c’è anche solo astrattamente la possibilità che qualche minore vi assista: è il caso della scuola, dell’oratorio, dei giardinetti pubblici, della sala giochi, ecc.
In tutti questi posti, chi compie atti osceni non commette un mero illecito amministrativo ma un reato a tutti gli effetti, punito con la reclusione da 4 mesi a 4 anni e mezzo.
Ad esempio, chi si apparta per consumare un rapporto sessuale proprio alle spalle del cortile di una scuola commette il reato di atti osceni, anche se nessun minore dovesse assistere al fatto: ciò che è sufficiente per far scattare il delitto è che vi sia il “pericolo” che un minorenne possa trovarsi di fronte a una condotta del genere.
Lo stesso discorso vale se la coppia si apparta nell’auto parcheggiata proprio davanti a un parco notoriamente frequentato da bambini e ragazzi.
Minore assiste ad atti osceni: è sempre reato?
Se un minore assiste a un atto osceno in luogo pubblico non necessariamente scatta il reato. Secondo la Corte di Cassazione [2], non è reato masturbarsi in pubblico se la presenza del minore è occasionale.
Il caso analizzato dalla Corte riguarda un uomo che compiva atti di autoerotismo all’interno della propria autovettura, parcheggiata sulla pubblica via, dopo avere richiamato l’attenzione di una minore.
Per la Cassazione, il fatto non sussiste perché il luogo non era un punto di abituale incontro o di socializzazione dove i bambini si trattengono per lungo termine.
Dunque, per aversi il reato di atti osceni in luogo pubblico non importa se un minore assista o meno, quanto che il fatto sia avvenuto in un posto abitualmente frequentato dai minorenni. Insomma: ciò che conta è dove si verifica la condotta.
Tornando al caso affrontato dai Supremi giudici, la Cassazione ha ricordato che l’atto della masturbazione o di mostrare i genitali deve ritenersi reato se compiuto in un luogo abitualmente frequentato da minori o nelle immediate vicinanze dello stesso.
Nella specie, la scuola più vicina si trovava a 500 metri dal luogo dei fatti e, dunque, questa distanza non era idonea a integrare l’elemento oggettivo del reato: per la sua configurabilità il luogo doveva essere un punto di abituale incontro o di socializzazione, dove i bambini si trattenevano per un termine non breve.
Possiamo quindi concludere affermando che se un minore assiste agli atti osceni in luogo pubblico il reato scatta solamente se il fatto si è verificato in un posto abitualmente frequentato da minorenni.