Cosa succede se non mi presento in tribunale come parte offesa?
La vittima può disinteressarsi del processo intrapreso contro l’autore del reato? Il giudice può assolvere l’imputato se la persona offesa non compare?
Chi è vittima di un reato può sporgere querela e chiedere che l’autore del crimine venga condannato in sede penale. Ma non solo: la vittima può anche costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni che ha subito. Perché si giunga al riconoscimento di responsabilità dell’imputato occorre però un minimo di collaborazione da parte della persona offesa, la quale dovrà testimoniare nel processo che è nato proprio a seguito della sua denuncia. Molti in rete si pongono questa domanda: cosa succede se non mi presento in tribunale come parte offesa?
La risposta a questa domanda è: dipende. Sì, perché le conseguenze dell’assenteismo della vittima dipendono dal tipo di procedimento che si è instaurato e, soprattutto, dalla tipologia di reato. Come spiegheremo, infatti, la mancata comparizione della vittima nei processi per reati a querela di parte che si celebrano davanti al giudice di pace può avere conseguenze molto gravi, perfino irreparabili. Ecco perché sono in tanti a chiedersi cosa succede se non mi presento in tribunale come parte offesa. Cerchiamo di fare chiarezza.
Indice
Parte offesa: chi è?
Nel processo penale, la parte offesa (più propriamente chiamata
Ad esempio, nel furto la persona offesa è il derubato, nelle lesioni è il ferito, nella truffa colui che ha subito il raggiro.
Parte offesa: quali sono i suoi diritti?
Innanzitutto, la persona offesa dal reato può sporgere querela per il crimine che ha subito. Anzi, nel caso di determinati delitti la persona offesa è l’unica a poter segnalare il reato alle autorità competenti.
Si parla in questi casi di reati procedibili a querela di parte, nel senso che solo la vittima ha il diritto di chiedere alle forze dell’ordine di procedere in ordine al reato che hanno subito.
Altro diritto fondamentale della persona offesa è quello di potersi costituire parte civile nel processo intrapreso contro l’autore del crimine. La costituzione di parte civile consente alla vittima di chiedere il risarcimento dei danni all’interno del giudizio penale, senza necessità di intraprenderne un altro di natura civile.
Ad esempio, la persona che ha subito un furto in appartamento potrà chiedere non solo la restituzione del maltolto ma anche il risarcimento degli eventuali danni subiti in casa (effrazioni, vetri rotti, ecc.).
Presupposto fondamentale per la costituzione di parte civile è che la persona offesa sia anche danneggiata dal reato. Ci sono infatti ipotesi in cui le due condizioni non convergono verso la stessa persona: è il caso dell’omicidio, in cui la persona offesa, per ovvie ragioni, non può costituirsi parte civile. In questa circostanza, i danneggiati che possono avanzare pretese risarcitorie (e che quindi possono costituirsi parte civile) sono i parenti più prossimi, ad esempio coniuge e figli.
Da quanto detto sinora si evince anche un altro diritto fondamentale della persona offesa: quello di farsi assistere da un avvocato.
Ma c’è di più: nel caso in cui si tratti di vittima di stalking, maltrattamenti o violenza sessuale, la legge garantisce sempre il gratuito patrocinio a favore della persona offesa, a prescindere dai limiti di reddito.
Parte offesa: cosa succede se non compare in udienza?
Le possibili conseguenze per la persona offesa che non si presenta in tribunale sono tre:
- il giudice può dichiarare la remissione tacita della querela;
- il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo;
- il processo può terminare con il proscioglimento dell’imputato.
Se la persona offesa non si presenta la querela è rimessa?
Da qualche anno la giurisprudenza
In altre parole, l’assenza ingiustificata della persona offesa querelante (che non sia già costituita parte civile) implica una manifestazione di disinteresse del processo e della sua prosecuzione, ossia una manifestazione tacita di voler rimettere la querela.
Insomma: la persona offesa che non compare alla prima udienza davanti al giudice di pace, nonostante l’invito del giudice a presenziare, tacitamente rimette la querela, con conseguente estinzione del procedimento.
La persona offesa può essere costretta a comparire?
Nei processi per reati procedibili d’ufficio l’assenza della persona offesa non può essere intesa come tacita remissione della querela.
In questi casi, succede che, se la vittima non si presenta nonostante la sua regolare citazione, il giudice può disporne l’accompagnamento coattivo. In pratica, si può ordinare ai carabinieri di andare a casa della vittima e di portarla in tribunale per deporre, eventualmente anche usando la forza.
Se la persona offesa non si presenta l’imputato è assolto?
La mancata comparizione della persona offesa può avere anche un’altra conseguenza: quella di far assolvere l’imputato.
La persona offesa, infatti, è in genere il
Come visto in precedenza, il più delle volte il giudice dispone l’accompagnamento coattivo della persona offesa che debba testimoniare. Se tuttavia ciò non dovesse accadere, allora il processo proseguirebbe senza la fondamentale deposizione della vittima, la quale ha volontariamente scelto di disinteressarsi del giudizio.
Insomma: a prescindere dalla costituzione di parte civile, la persona offesa deve comparire per rendere la sua testimonianza, pena la possibilità di pregiudicare l’esito del processo.