Si può compensare l'assegno di mantenimento?

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Autore: Redazione

02 giugno 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Il marito può trattenere dall’assegno dovuto all’ex moglie il proprio credito vantato nei confronti di questa che è rimasta inadempiente e quindi debitrice di altre e autonome somme.

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Se tra ex coniugi dovessero sorgere due reciproche e distinte posizioni di credito e di debito, si può compensare l’assegno di mantenimento? Per rendere la questione più comprensibile ricorreremo a un esempio pratico.

Ipotizziamo il caso di una coppia che decida di separarsi. Il marito viene condannato a versare all’ex moglie un mantenimento mensile. I due però avevano un mutuo cointestato per l’acquisto della casa. La banca, per garantirsi, ha infatti chiesto la firma del contratto ad entrambi i coniugi.

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La sentenza di separazione non stabilisce chi dei due debba pagare le rate del finanziamento, sicché le stesse restano a carico di entrambi in pari misura. Il marito, per quanto in costanza di matrimonio abbia sempre provveduto personalmente ad onorare il debito con la banca, ora vorrebbe che il 50% delle rate fosse a carico della donna. Questa però, adducendo difficoltà economiche, non vi provvede. Per evitare un pignoramento della casa, l’uomo decide di adempiere integralmente agli obblighi con l’istituto di credito; nello stesso tempo, però, per recuperare le quote dovute dall’ex, trattiene il relativo importo degli assegni di mantenimento che avrebbe dovuto versarle. La moglie, per tutta risposta, gli fa un pignoramento.

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Chi dei due ha ragione? L’ex marito che ha compensato il proprio credito, dovuto alle rate del mutuo, dal debito dovuto a titolo di mantenimento? O la moglie che invece ritiene che le somme dovute come alimenti non possano essere compensate con crediti di diversa natura? Sulla questione è intervenuta la Cassazione [1]. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Compensazione: cos’è?

La compensazione è quel meccanismo in forza del quale, in presenza di due soggetti entrambi debitori e creditori l’uno dell’altro, il debito più piccolo si cancella e resta in vita la residua parte di quello più elevato.

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Facciamo un esempio.

Mario deve a Giovanni 100 euro per un prestito ricevuto, ma nello stesso tempo Giovanni deve a Mario 70 euro a titolo risarcimento per un danno causatogli alla porta di casa. In tal caso, resta in piedi il debito di Mario per soli 30 euro (pari cioè alla differenza tra 100 e 70). Se invece i due importi fossero identici, i due debiti e i due crediti si estinguerebbero in automatico.

La compensazione quindi è quell’operazione matematica rivolta a “scalare” un debito che una persona ha nei confronti di un’altra dal credito che questa stessa persona vanta nei confronti della seconda.

Si può compensare un credito alimentare?

L’articolo 447 del Codice civile

stabilisce che il debito dovuto a titolo di alimenti non può essere compensato con un credito di diversa natura.

Quindi, ad esempio, se un figlio deve versare gli alimenti al genitore disabile, non può compensare tale debito con un eventuale credito che vanta nei confronti del genitore stesso. E ciò perché gli alimenti servono a garantire la sopravvivenza e non possono essere “toccati”.

A lungo si è ritenuto applicabile tale norma anche all’assegno di mantenimento per quanto quest’ultimo sia cosa diversa dagli alimenti. Gli alimenti infatti sono le somme che i familiari più stretti devono a colui che si trovi in una situazione di difficoltà economica talmente grave da comprometterne la stessa sopravvivenza. Essi sono rivolti a garantire solo il minimo necessario per il sostentamento (vitto, alloggio, medicine, spesa). Il

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mantenimento invece è la somma che l’ex coniuge deve a quello con il reddito più basso ed è sicuramente più alta rispetto agli alimenti perché indirizzata a garantire l’autosufficienza economica e quindi a soddisfare non solo i bisogni primari.

Questa posizione è invece è stata abbandonata di recente dalla Cassazione. Vediamo perché.

Si può compensare il mantenimento con un credito?

Secondo la Cassazione [1], le somme dovute a titolo di mantenimento possono essere compensate, anche integralmente, con un credito dovuto al coniuge obbligato. E ciò perché esse non hanno natura alimentare. Quindi, nell’esempio fatto ad inizio articolo, ben poteva il marito smettere di pagare il mantenimento all’ex moglie per compensarlo con il proprio credito relativo al 50% delle rate dovute alla banca.

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Secondo la Corte, «l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come invece il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura alimentare».

Si può compensare l’assegno di mantenimento per i figli?

La possibilità di compensare il mantenimento vale solo per quello dovuto all’ex coniuge ma non anche per quello in favore dei figli, anche se maggiorenni (purché economicamente non indipendenti). Quest’ultimo infatti ha natura alimentare, serve per garantire il sostentamento e quindi non può essere oggetto di compensazione.

Non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge. Quest’ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell’incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé.

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