Differenza tra contratto ad effetti reali e obbligatori

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Classificazione del contratto sulla base degli effetti che determina nei confronti delle parti.

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Non è raro sentire parlare di contratti ad effetti reali e contratti ad effetti obbligatori, ma non tutti conoscono o ricordano la differenza. Non si tratta di specifiche tipologie di contratti (come potrebbe essere la vendita, l’affitto, il mutuo), ma di un modo per catalogarli in base agli effetti che essi producono.

Qui di seguito proveremo, con parole semplici e pratiche, a tracciare la differenza tra contratto ad effetti reali e contratto ad effetti obbligatori in modo da saper poi dire, per ciascun tipo di contratto, a quale delle due categorie esso corrisponde.

Anticipiamo sin d’ora che è cosa ben diversa (per quanto i nomi siano simili) il «contratto reale» a cui riserveremo una breve spiegazione al termine di questa guida. Ma procediamo con ordine.

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Cosa sono i contratti ad effetti obbligatori?

I contratti ad effetti obbligatori, come dice la parola stessa, sono quelli che fanno sorgere un obbligo in capo a un soggetto nell’interesse di un altro (e, molto spesso, a fronte di ciò, anche l’altro soggetto assume un obbligo nei confronti del primo). Quindi, nei contratti ad effetti obbligatori tutto ciò che si può pretendere è che una persona si comporti in un determinato modo: quello specifico modo descritto nel contratto stesso.

Si pensi al contratto di deposito: un soggetto dà un oggetto a un altro soggetto affinché quest’ultimo glielo custodisca. L’oggetto del contratto è il comportamento del soggetto obbligato.

Quindi, il diritto che si acquisisce con un contratto ad effetti obbligatori è quello di ricevere una determinata prestazione che consiste in una condotta del soggetto obbligato. Senza questa prestazione il diritto dell’altra parte viene frustrato.

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Un altro esempio è il contratto di affitto (o, come più propriamente viene detto, di locazione). Ed ancora è un contratto ad effetti obbligatori quello per una prestazione professionale: il cliente conferisce all’avvocato il mandato a difenderlo; il paziente acquisisce dal dentista il diritto a farsi curare i denti, e così via.

Nei contratti obbligatori si crea quindi un obbligo in capo ad un soggetto e l’altra parte può solo pretendere che tale obbligo venga da questi rispettato. In caso contrario, si può ricorrere al giudice affinché intimi al soggetto obbligato di comportarsi in quel determinato modo.

La caratteristica del contratto è che il diritto è nei confronti di un soggetto e non di un bene.

Cosa sono i contratti ad effetti reali?

I contratti ad effetti reali sono anche detti «ad effetti traslativi». Sono quelli che hanno, come effetto, il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto su una cosa (si pensi al diritto di servitù, al diritto di superficie, al diritto di usufrutto).

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Perché si chiamano contratti ad effetti reali? Perché in latino, res significa cosa. Dunque, nei contratti ad effetti reali, l’oggetto della prestazione dedotta nel contratto è proprio il trasferimento del diritto sulla «res» ossia sulla “cosa”. Ecco perché vengono chiamati contratti ad “efficacia reale”.

I contratto ad effetti reali più tipici sono la vendita, la donazione, l’usufrutto.

I contratti ad effetti reali si perfezionano con la manifestazione del consenso ossia con la proposta e l’accettazione. Non è quindi necessaria la consegna della cosa che, invece, ha rilievo nei cosiddetti contratti reali.

Cosa sono i contratti reali?

I contratti reali sono quelli che, per perfezionarsi, richiedono – oltre allo scambio del consenso delle parti, anche la consegna della cosa. Senza la consegna della cosa, il contratto è come se non si fosse concluso.

L’elenco dei contratti reali è tassativo. Essi sono:

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