Cosa succede dopo periodo di prova?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

09 giugno 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Alla scadenza della prova il rapporto di lavoro prosegue in automatico o si interrompe? È necessaria la lettera di disdetta o una nuova assunzione?

Annuncio pubblicitario

Poste le restrizioni alla possibilità di licenziare un dipendente una volta assunto, non c’è ormai datore di lavoro che non faccia precedere la stabilizzazione del contratto da un periodo di prova. Si tratta, come noto, di una fase in cui entrambe le parti testano la reciproca convenienza del rapporto, potendo recedere in qualsiasi momento, senza bisogno di preavviso o di motivazioni. Ma cosa succede dopo il periodo di prova? In assenza di comunicazioni, il contratto si considera definitivo e quindi diventa “a tempo indeterminato” oppure cessa in automatico?

Annuncio pubblicitario

La prosecuzione del rapporto di lavoro al termine della prova è chiaramente subordinata all’esito positivo della prova stessa e dunque all’eventuale soddisfazione di entrambe le parti. Cerchiamo di fare il punto della situazione rispondendo innanzitutto a una domanda piuttosto frequente: quanto dura la prova? Esistono infatti dei limiti imposti dai contratti collettivi che vanno obbligatoriamente rispettati. Dopodiché, si potrà comprendere cosa succede dopo il periodo di prova.

Durata massima del periodo di prova

Sono i Ccnl a fissare la

Annuncio pubblicitario
durata massima che può avere un patto di prova: durata che viene differenziata di solito in base alla qualifica e all’inquadramento. In ogni caso, non è possibile superare i seguenti limiti:

Cosa succede alla scadenza del periodo di prova?

Come abbiamo già spiegato nella nostra guida dedicata al periodo di prova, in assenza di comunicazione contraria, al termine del periodo di prova il rapporto lavorativo si instaura definitivamente tra le parti.

Questo significa che se il datore di lavoro

Annuncio pubblicitario
non comunica la disdetta, il contratto di lavoro prosegue in automatico. Di che tipo di rapporto di lavoro si tratterà? Si tratterà della tipologia contrattuale in precedenza concordata tra le parti al momento dell’assunzione (contratto a termine, contratto part time, ecc.). Bisogna infatti sapere che il patto di prova non è un autonomo contratto a cui deve poi seguire quello ordinario di lavoro, ma una clausola che viene inserita in quest’ultimo, quindi già con l’indicazione dell’eventuale durata, delle mansioni assegnate e dell’inquadramento. Del resto, l’indicazione dell’oggetto del contratto è essenziale proprio per valutare la prestazione offerta dal dipendente. Sarebbe infatti illegittima una prova che verta su mansioni diverse da quelle per le quali il lavoratore viene assunto.
Annuncio pubblicitario

Dunque, il rapporto di lavoro è già bell’e definito al momento dell’assunzione, con l’unica differenza che, entro la durata del periodo di prova, ciascuna parte può recedere senza fornire giustificazioni e preavvisi.

Scadenza della prova: il datore di lavoro deve inviare una comunicazione?

Come detto, il datore di lavoro che voglia proseguire il rapporto con il dipendente non deve comunicare a questi l’assunzione definitiva essendo sufficiente che la prestazione continui ad essere offerta da parte del lavoratore e sia del pari accettata dal datore di lavoro.

Tuttavia, anche se non è indispensabile, un’apposita comunicazione del datore è comunque consigliabile. È anche possibile che il datore comunichi l’esito positivo del periodo di prova – e quindi la conferma in servizio –

Annuncio pubblicitario
in anticipo rispetto al termine inizialmente convenuto; è però necessario che la conferma anticipata e i suoi effetti abbiano il consenso del lavoratore, il quale (per esempio), nel caso in cui volesse recedere, dovrebbe rispettare il periodo di preavviso.

Che succede in caso di esito negativo della prova?

Se invece una delle due parti non si ritiene soddisfatta dalla prova può recedere dal contratto senza dover dare preavviso, motivazioni o essere tenuta a pagare la relativa indennità.

Attenzione perché alcuni patti di prova possono vietare la disdetta prima della scadenza della prova stessa: in tal caso, il recesso non può essere anticipato. Come infatti chiarito dalla Cassazione, il recesso può essere disposto in qualsiasi momento, salvo il caso in cui il patto di prova stabilisca una durata minima necessaria. Fatta salva l’ipotesi appena menzionata, il

Annuncio pubblicitario
recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova può essere liberamente esercitato senza specifici vincoli temporali; inoltre, il datore di lavoro non è tenuto a fornire alcuna motivazione circa il mancato superamento della prova. La libertà di recesso del datore di lavoro si traduce nell’ampia discrezionalità che egli può utilizzare nell’effettuazione della valutazione delle capacità e dell’attitudine professionale ed individuale del lavoratore.

Si tenga peraltro conto che l’eventuale recesso deve intervenire non un solo giorno dopo la scadenza della prova poiché altrimenti, come anticipato, il rapporto di lavoro si stabilizza definitivamente.

L’esercizio del potere di recesso nel corso del periodo di prova deve essere coerente con la causa del contratto, sicché incombe sul lavoratore l’onere di provare che il recesso è stato determinato da motivo illecito o che la prova non si è svolta in tempi o modalità adeguati o che essa è stata superata: dall’eventuale declaratoria di illegittimità del recesso durante il periodo di prova consegue peraltro o la sua prosecuzione – ove possibile – per il periodo mancante al termine prefissato o il

Annuncio pubblicitario
risarcimento del danno.

Al lavoratore assunto in prova spetta in ogni caso il Tfr maturato nel periodo in cui il rapporto ha avuto corso.

Se non è previsto un periodo di durata minima della prova (es. patto di prova di durata di 6 mesi, con un minimo garantito di 2 mesi), ciascuna delle parti può recedere prima del compimento del termine, sempre che:

Nel caso di lavoratrice assunta in prova e poi licenziata per mancato superamento di tale periodo, non può essere considerato nullo il patto di prova nel quale le mansioni siano sufficientemente determinate o in ogni caso determinabili.

Annuncio pubblicitario

Conseguenze del recesso invalido

La giurisprudenza ritiene che qualora il recesso esercitato sia invalido, ma il patto di prova legittimo, il datore di lavoro è tenuto a consentire l’esperimento del restante periodo di prova fino alla sua scadenza, con facoltà del lavoratore di richiedere in alternativa il risarcimento del danno.

Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, una volta accertata l’illegittimità del recesso durante il periodo di prova, il lavoratore non ha diritto alle tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e quindi alla definitiva costituzione del rapporto. Questo orientamento considera il recesso illegittimo come fonte di responsabilità contrattuale. Di conseguenza, viene riconosciuto al lavoratore unicamente il diritto alla prosecuzione della prova per il periodo di tempo mancante alla scadenza del termine prefissato, oppure al risarcimento del danno, non comportando la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova che il rapporto di lavoro debba essere ormai considerato come stabilmente costituito.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui