Minacce del vicino di casa

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

27 giugno 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Quando denunciare il vicino di casa: i reati in condominio, dalla minaccia allo stalking, alla violenza privata.

Annuncio pubblicitario

Nei rapporti di vicinato, i toni si scaldano di frequente, soprattutto nel corso delle assemblee. Tuttavia il fatto di avere a che fare con vicini ostili non significa permettersi il lusso di insultare o, peggio, di minacciare. Anzi, lungi dall’essere questa una giustificazione, per la giurisprudenza deve al contrario ritenersi una “aggravante”: i rapporti di vicinato infatti dovrebbe essere improntati alla collaborazione reciproca e, proprio in ragione della stretta interdipendenza “fisica” che vi è tra le unità abitative, consentire di vivere in un clima sereno. Ecco dunque che le

Annuncio pubblicitario
minacce del vicino di casa vengono sanzionate con una certe severità, finendo addirittura per passare dal semplice reato di «minacce» a quello di «stalking» quando il comportamento diventa assillante e ripetuto, tanto da porre la vittima in una condizione di ansia, stress, timore per l’incolumità propria o dei propri cari, costringendola magari a cambiare le abitudini di vita (ad esempio, non prendere più l’ascensore, non aggirarsi da sola di notte nei garage, ecc.).

Quando c’è minaccia?

L’art. 610 del Codice penale prevede che «chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni».

Annuncio pubblicitario

La pena è aumentata nel caso in cui la violenza o la minaccia siano commesse con armi, oppure da una persona travisata o da più persone riunite, o con uno scritto simbolico, oppure avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o soltanto supposte.

Ma affinché si possa configurare il reato di «minaccia» è necessario che sussistano una serie di presupposti.

Innanzitutto, la minaccia deve essere seria e il fatto possibile. Un modo scherzoso o esagerato di esprimersi non rientra nel penale. Si pensi a chi dice «Con un calcio ti spedisco sulla luna». Ciò che conta dunque è il contesto.

La minaccia deve incutere timore in una persona media. Così, ben potrebbe essere che la parola di una persona con precedenti penali abbia maggior peso rispetto a quella di una persona anziana disabile.

Annuncio pubblicitario

La minaccia deve riguardare un fatto ingiusto. Dire «Ti trascino in tribunale» o «Ti denuncio» o «Ti faccio fallire» sono concetti che esprimono l’esercizio di un diritto costituzionale: quello cioè di ricorrere a un giudice. Sicché, per quanto infondata possa essere l’azione giudiziale (nel qual caso ci sarà al limite la condanna alle spese processuali), non ci può essere minaccia.

Il fatto minacciato deve dipendere dall’azione del reo. Dire «Ti faccio il malocchio» o «Mi auguro che tu muoia presto» non è minaccia, ma lo sarebbe «Non sai che ti faccio» oppure «Prima o poi ti ammazzo», ecc.

La minaccia può essere esplicita, ossia eseguita con parole specifiche, oppure implicita, quella cioè manifestata con gesti. Si pensi a chi finga di prendere una pistola nascosta nella giacca; chi passi il proprio dito sul collo in senso orizzontale, mimando lo sgozzamento; chi brandisce un bastone facendo intuire che potrebbe impiegarlo da un momento all’altro, ecc.

Annuncio pubblicitario

Quando il vicino compie minaccia?

Il reato è integrato ogni qualvolta la condotta dell’agente, connotata da violenza o da minaccia, sia idonea a produrre una costrizione del soggetto passivo, che resta così privato della libertà di determinarsi in piena autonomia.

Quanto alla minaccia, ovvero alla prospettazione di un male ingiusto, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che, ai fini dell’integrazione del reato, è sufficiente «un qualsiasi comportamento od atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato a ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa»

Annuncio pubblicitario
[1].

Quindi, il fatto che il vicino si faccia trovare tutti i giorni sul portone o sul pianerottolo, in occasione del passaggio della vittima, può essere considerata come una tacita minaccia, che addirittura potrebbe sconfinare nello stalking condominiale (leggi le nostre due guide su questo argomento: Quando c’è stalking condominiale e Stalking condominiale: come provarlo).

La minaccia è anche quella proferita nel corso dell’assemblea condominiale. Ma non necessità per forza di testimoni per poter essere passibile di punizione. Basta infatti la semplice dichiarazione della vittima, se circostanziata e non contraddetta da elementi esterni, per fondare la condanna penale.

Annuncio pubblicitario

Quando il vicino può essere querelato per violenza privata?

Non c’è solo il reato di minaccia o di stalking condominiale come occasione per denunciare il vicino di casa pericoloso o ossessivo. Ancor più frequente è quello di violenza privata.

Ad esempio, è stata giudicata illecita la condotta di un soggetto che aveva intenzionalmente parcheggiato la propria autovettura all’interno del cortile condominiale in modo tale da impedire l’uscita di quella della vittima, opponendo un netto rifiuto, nonostante le ripetute sollecitazioni, a rimuovere il proprio mezzo [2]. Ed è sempre violenza privata occupare il parcheggio riservato ad una persona invalida, impedendo a quest’ultima di accedervi e, quindi, privandola della libertà di autodeterminazione e di azione [3].

È sempre la Cassazione ad allargare l’applicazione del reato di violenza privata al caso in cui un automobilista parcheggi la propria vettura rasente allo sportello di un’altra accanto, in modo da impedire al conducente di quest’ultima di uscire o entrare nell’abitacolo [4].

Lo stesso dicasi nei casi in cui un soggetto collochi la propria auto dietro quella della persona offesa e opponga un netto rifiuto all’invito di quest’ultima di spostarla [5].

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui