Separarsi e divorziare in Comune: ora è possibile

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Autore: Redazione

05 novembre 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Separazioni, divorzi e modifiche delle condizioni: ora senza avvocati, a costo “zero”, direttamente dal sindaco o dall’ufficiale di stato civile dell’ufficio anagrafe.

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Divorziare sarà più facile andando dal sindaco ed evitando il tribunale. In pratica, sarà possibile separarsi senza gli avvocati andando direttamente al sindaco, in Comune.

È legge la riforma della giustizia e, con essa, una rivoluzione epocale in materia di famiglia: da oggi, per tutti i casi di separazioni e divorzi in cui ci sia il consenso di entrambi i coniugi (cosiddette “consensuali”), si potrà fare a meno degli avvocati. In pratica, a “zero spese”, le parti potranno lasciarsi definitivamente andando in

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Comune e ufficializzando il tutto davanti all’addetto all’anagrafe (o, in mancanza, davanti al sindaco). Quest’ultimo provvederà a formalizzare la separazione o il divorzio secondo queste cadenze: prima chiederà ai coniugi se davvero vogliono separarsi. Concederà poi loro un termine di 30 giorni per meditare sulla loro scelta. Se, dopo tale mese, non ci saranno stati ripensamenti, procederà a tagliare i fili del matrimonio.

La novità è concettuale: quelli che vanno d’accordo, per la separazione prima e per il divorzio poi, se l’accordo di base possono farlo velocemente.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta e tutte le nuove possibilità concesse ai cittadini.

Dopo che il Governo aveva posto la questione di fiducia sul nuovo

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decreto di riforma della Giustizia, anche la Camera ha dato il suo “ok” definitivo. Diventa legge il primo tassello della riforma Renzi della giustizia. La Camera ha confermato la fiducia al Governo, dando a larghissima maggioranza il via libera alla conversione del decreto legge sulla giustizia civile.

Ecco dunque cosa cambia con le modifiche appena introdotte.

La novità

È stata introdotta la possibilità di separarsi o divorziare o rivedere le precedenti condizioni di separazione o di divorzio in due modi diversi rispetto a quello (che già tutti conosciamo) in tribunale:

1. allo studio dell’avvocato (o degli avvocati): è la cosiddetta “negoziazione assistita”. Si tratta di una scrittura firmata da entrambe le parti che poi il legale trasmette in tribunale per ottenere il “nulla osta” del p.m.;

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2. oppure in Comune, all’ufficio anagrafe (davanti all’ufficiale di stato civile o al sindaco), a condizione che non vi siano trasferimenti patrimoniali (per esempio: la casa coniugale).

In entrambe le ipotesi ci deve essere il consenso di entrambi i coniugi. Ma se nel primo caso si può sciogliere un matrimonio anche in presenza di figli minori, con handicap o non autosufficienti sul piano economico, per andare invece al Comune il matrimonio non deve aver prodotto prole.

Se lui/lei non vuole venire in Comune o dall’avvocato?

Purtroppo la nuova forma di separazione/divorzio presuppone il consenso di entrambi i coniugi. Se l’accordo preventivo non c’è, bisognerà tornare a fare la consueta “trafila” in tribunale, con la causa tradizionale, e tutto ciò che questo comporta in termini di tempi e costi.

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Stesso discorso se i due coniugi non trovano una intesa su ogni aspetto della separazione: per esempio, non si accordano sull’importo dell’assegno di mantenimento.

Mi sono già separato prima della nuova legge. Posso divorziare ora in Comune?

Certamente. La riforma si applica anche a chi si era già separato o a chi, volendo modificare le condizioni di divorzio, aveva divorziato con il vecchio sistema.

Posso già andare in Comune oggi stesso a separarmi/divorziare?

Si, la norma è ormai stata approvata ed è quindi definitiva. Il testo della riforma, tuttavia, rende operativo il divorzio in Comune dopo 30 giorni dall’ok del Parlamento. Pertanto, se avete intenzione di separarvi o divorziare consensualmente, e quindi avete già trovato l’accordo su tutti gli aspetti relativi al mantenimento, all’affidamento dei figli e al relativo diritto di visita, attendendo ancora un mese potrete farlo direttamente al Comune, senza bisogno di essere accompagnati dall’avvocato.

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Ma io mi fido solo del mio avvocato e voglio che mi assista comunque

Per chi vuole, invece, continuare a valersi dell’avvocato che lo guidi e lo consigli sul difficile e a volte pericoloso sentiero di una separazione o divorzio, oltre alla procedura in Comune, c’è – come già detto – un’ulteriore strada che consente di evitare il tribunale e lo “spauracchio” (per alcuni) dell’udienza davanti al Presidente del tribunale. Infatti, ci si può, infatti, separare o divorziare allo studio dell’avvocato, siglando un accordo predisposto dal legale stesso (o dai legali di entrambe parti): è la cosiddetta negoziazione assistita. Il modello dell’accordo lo troverai cliccando qui

(si tratta di un semplice esempio di come potrebbe essere) .

La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo attraverso il quale le parti, che non si sono rivolte a un giudice o a un arbitro, dichiarano di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati in via amichevole. Per alcune materie che nulla hanno a che fare con separazioni e divorzi (risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e barche e richieste di pagamento al di sotto dei 50mila euro di valore) è condizione di procedibilità per poter poi agire davanti al giudice.

Attraverso la negoziazione assistita e quindi con l’aiuto degli avvocati potrà essere sciolto un matrimonio anche in presenza di figli minori, con handicap o non autosufficienti sul piano economico. Servirà però in quest’ultimo caso l’esame del pubblico ministero sulla convenienza dell’accordo per i figli a cui gli avvocati, entro 10 giorni dalla firma, dovranno trasferire l’accordo. Se il Pm non ritiene valido l’accordo, si va in tribunale con il procedimento ordinario.

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