Telecamere dei negozi: cosa non possono riprendere?

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Autore: Paolo Remer

04 ottobre 2022

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

I limiti ai sistemi di videosorveglianza che filmano fuori dall’esercizio commerciale: l’intervento del Garante privacy stabilisce i luoghi dove la ripresa è vietata.

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Siamo continuamente sotto l’occhio elettronico dei sistemi automatici di videosorveglianza, che spesso ci filmano a nostra completa insaputa, anche quando passeggiamo per strada e guardiamo le vetrine. Se alziamo la testa, notiamo che spesso c’è un obiettivo puntato verso di noi, e allora possiamo chiederci: cosa non possono riprendere le telecamere dei negozi?

Questi sistemi di vigilanza possono tornare molto utili se si è vittima di una rapina, un’aggressione violenta o un incidente stradale: le forze dell’ordine, acquisendo i filmati, possono individuare il colpevole e ricostruire la dinamica dell’accaduto in modo più certo e inoppugnabile di quanto riescono a fare le testimonianze, che purtroppo in molte vicende del genere mancano o sono piene di «non ho visto» e «non ricordo bene». Dall’altro lato, però, c’è il diritto alla riservatezza personale, ciò che comunemente ormai chiamiamo

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privacy. Certo, per le strade la privacy è meno garantita rispetto a quanto avviene nelle private dimore e nei luoghi non aperti al pubblico, ma ciò non vuol dire che non vi sia affatto.

Telecamere e privacy: quale rapporto?

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – con espressione breve, il Garante privacy

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– è recentemente intervenuta per stabilire i confini legali in questa delicata materia: con un recente provvedimento [1], emesso a seguito del reclamo presentato da un cittadino contro un esercizio commerciale, ha chiarito che la videosorveglianza non deve eccedere lo scopo per cui è compiuta, cioè la sicurezza della proprietà. E questo eccesso di potere, che rende illecito l’uso della telecamera esterna, si verifica catturando immagini non pertinenti, come le zone soggette a pubblico passaggio e le aree di proprietà dei vicini.

Quindi, mentre all’interno dei locali in cui esercita la propria attività di vendita il negoziante (purché esponga il previsto cartello informativo con la dicitura «area videosorvegliata» per avvisare i clienti ed anche i dipendenti), può collocare i sistemi di videosorveglianza opportuni per garantire la

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vigilanza – ad esempio, collocando le telecamere in modo da riprendere le casse e gli scaffali dove è esposta la merce, per prevenire i furti di merce o di denaro – all’esterno dei locali commerciali – o, in altre parole, per strada – i suoi poteri sono molto più limitati e circoscritti.

La vicenda decisa dal Garante privacy

Un esercizio commerciale aveva collocato una telecamera girevole sull’angolo esterno dell’edificio. L’obiettivo era in grado di inquadrare sia la pubblica via prospiciente, sia l’ingresso di alcune abitazioni dei vicini residenti in zona. Tutto ciò senza che vi fosse alcun cartello informativo per avvisare della presenza di questo sistema di videosorveglianza, che ovviamente era anche in grado di registrare le immagini e di conservarle a disposizione del negoziante.

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A seguito dell’esposto presentato da un cittadino, il Nucleo speciale tutela privacy della Guardia di Finanza, appositamente incaricato dal Garante, accertava la presenza di una «telecamera motorizzata collocata all’angolo dell’incrocio tra due vie che, oltre a riprendere il marciapiede prospiciente alla vetrina dell’esercizio commerciale della società, nel suo movimento ciclico, riprendeva anche ampie aree dei marciapiedi e della carreggiata delle vie pubbliche, oltre a finestre e porte di accesso degli immobili privati che affacciano sulle predette vie, situati anche sul lato opposto rispetto a quello dove si trova l’esercizio commerciale».

Quando la telecamera non può riprendere la strada pubblica e le proprietà private

L’

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angolo visuale della telecamera mobile in questione è risultato – a parere del Garante – eccessivo rispetto ai legittimi interessi del titolare del trattamento dei dati, cioè dell’esercente (che aveva installato la telecamera a seguito di ripetuti episodi di vandalismo subiti in passato).

Perciò, l’autorità ha emanato un’ordinanza ingiunzione nei confronti dell’esercente che aveva collocato la telecamera in modo da riprendere, nel suo movimento girevole la strada pubblica e le proprietà private vicine, e ha applicato nei suoi confronti una sanzione pecuniaria di 2.000 euro, imponendogli di «circoscrivere la ripresa delle telecamere alle sole aree di stretta pertinenza» del suo negozio e di apporre i previsti cartelli informativi.

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Telecamere degli esercizi commerciali all’esterno: quali limiti?

Come abbiamo spiegato di recente nell’articolo “Videosorveglianza privata: 6 cose da sapere“, il Garante era già intervenuto a livello generale sulla questione, sottolineando che i sistemi di videosorveglianza privati (compresi quelli installati dagli esercenti commerciali) non possono riprendere le «aree pubbliche», come le vie, le strade e le piazze pubbliche, e le «aree aperte al pubblico»; tra queste rientrano anche le cosiddette «aree di pubblico passaggio», come i portici cittadini che, pur essendo di proprietà privata, sono aperti al pubblico transito e dunque possono essere frequentati da una molteplicità di persone.

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Lo scopo che legittima l’installazione dei vari sistemi di videosorveglianza privata è quello di monitorare, per motivi di sicurezza, gli spazi di proprietà esclusiva; perciò, l’area vigilata ed osservata dalle telecamere o da altri dispositivi automatici non può estendersi fino a ricomprendere le zone pubbliche. In altre parole – sottolinea il Garante – occorre adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, come l’oscuramento delle immagini, la loro “pixelizzazione” in modo da rendere irriconoscibili i volti delle persone ritratte, o semplicemente il puntamento degli obiettivi verso il basso, in una zona circoscritta, affinché le telecamere «siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza

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» e non la pubblica via (dove solo gli Enti pubblici, come i Comuni e le forze di Polizia, possono installarle per controllare il territorio e prevenire i reati) e tantomeno le abitazioni private circostanti.

Telecamere dei negozi: quando costituiscono un trattamento di dati personali?

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, specifica il Garante, «può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali». Sono dati personali, infatti, quelli che consentono l’identificazione delle persone e dei loro movimenti (quindi anche delle loro abitudini, specie se il passaggio sotto l’obiettivo è ripetuto) e di molte caratteristiche utili a “profilare” i loro comportamenti (abbigliamento, aspetto fisico, veicoli utilizzati, persone frequentate o che comunque si trovano in loro compagnia, ecc.)

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Perciò, tale trattamento dei dati personali dei soggetti ripresi dalle telecamere dei negozi deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge in materia, il famoso Regolamento Europeo chiamato Gdpr [2] e tra questi, in particolare:

Telecamere dei negozi: a cosa bisogna fare attenzione?

In base alle prescrizioni impartite dal Garante privacy l’

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esercente, nella sua qualità di titolare del trattamento di dati personali altrui, «deve porre particolare attenzione alla corretta individuazione delle aree riprese dalle telecamere, adottando, se del caso, idonei strumenti volti a limitare le riprese alle sole aree di pertinenza, nonché apporre idonei cartelli informativi da cui risulti l’indicazione del titolare e delle finalità del trattamento».

In definitiva – conclude il Garante – il trattamento dei dati personali ripresi dalle telecamere dei negozi deve essere «effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti per la tutela dell’interesse legittimo del titolare del trattamento».

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