Telecamere dei negozi: cosa non possono riprendere?
I limiti ai sistemi di videosorveglianza che filmano fuori dall’esercizio commerciale: l’intervento del Garante privacy stabilisce i luoghi dove la ripresa è vietata.
Siamo continuamente sotto l’occhio elettronico dei sistemi automatici di videosorveglianza, che spesso ci filmano a nostra completa insaputa, anche quando passeggiamo per strada e guardiamo le vetrine. Se alziamo la testa, notiamo che spesso c’è un obiettivo puntato verso di noi, e allora possiamo chiederci: cosa non possono riprendere le telecamere dei negozi?
Questi sistemi di vigilanza possono tornare molto utili se si è vittima di una rapina, un’aggressione violenta o un incidente stradale: le forze dell’ordine, acquisendo i filmati, possono individuare il colpevole e ricostruire la dinamica dell’accaduto in modo più certo e inoppugnabile di quanto riescono a fare le testimonianze, che purtroppo in molte vicende del genere mancano o sono piene di «non ho visto» e «non ricordo bene». Dall’altro lato, però, c’è il diritto alla riservatezza personale, ciò che comunemente ormai chiamiamo
Indice
Telecamere e privacy: quale rapporto?
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – con espressione breve, il Garante privacy
Quindi, mentre all’interno dei locali in cui esercita la propria attività di vendita il negoziante (purché esponga il previsto cartello informativo con la dicitura «area videosorvegliata» per avvisare i clienti ed anche i dipendenti), può collocare i sistemi di videosorveglianza opportuni per garantire la
La vicenda decisa dal Garante privacy
Un esercizio commerciale aveva collocato una telecamera girevole sull’angolo esterno dell’edificio. L’obiettivo era in grado di inquadrare sia la pubblica via prospiciente, sia l’ingresso di alcune abitazioni dei vicini residenti in zona. Tutto ciò senza che vi fosse alcun cartello informativo per avvisare della presenza di questo sistema di videosorveglianza, che ovviamente era anche in grado di registrare le immagini e di conservarle a disposizione del negoziante.
A seguito dell’esposto presentato da un cittadino, il Nucleo speciale tutela privacy della Guardia di Finanza, appositamente incaricato dal Garante, accertava la presenza di una «telecamera motorizzata collocata all’angolo dell’incrocio tra due vie che, oltre a riprendere il marciapiede prospiciente alla vetrina dell’esercizio commerciale della società, nel suo movimento ciclico, riprendeva anche ampie aree dei marciapiedi e della carreggiata delle vie pubbliche, oltre a finestre e porte di accesso degli immobili privati che affacciano sulle predette vie, situati anche sul lato opposto rispetto a quello dove si trova l’esercizio commerciale».
Quando la telecamera non può riprendere la strada pubblica e le proprietà private
L’
Perciò, l’autorità ha emanato un’ordinanza ingiunzione nei confronti dell’esercente che aveva collocato la telecamera in modo da riprendere, nel suo movimento girevole la strada pubblica e le proprietà private vicine, e ha applicato nei suoi confronti una sanzione pecuniaria di 2.000 euro, imponendogli di «circoscrivere la ripresa delle telecamere alle sole aree di stretta pertinenza» del suo negozio e di apporre i previsti cartelli informativi.
Telecamere degli esercizi commerciali all’esterno: quali limiti?
Come abbiamo spiegato di recente nell’articolo “Videosorveglianza privata: 6 cose da sapere“, il Garante era già intervenuto a livello generale sulla questione, sottolineando che i sistemi di videosorveglianza privati (compresi quelli installati dagli esercenti commerciali) non possono riprendere le «aree pubbliche», come le vie, le strade e le piazze pubbliche, e le «aree aperte al pubblico»; tra queste rientrano anche le cosiddette «aree di pubblico passaggio», come i portici cittadini che, pur essendo di proprietà privata, sono aperti al pubblico transito e dunque possono essere frequentati da una molteplicità di persone.
Lo scopo che legittima l’installazione dei vari sistemi di videosorveglianza privata è quello di monitorare, per motivi di sicurezza, gli spazi di proprietà esclusiva; perciò, l’area vigilata ed osservata dalle telecamere o da altri dispositivi automatici non può estendersi fino a ricomprendere le zone pubbliche. In altre parole – sottolinea il Garante – occorre adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, come l’oscuramento delle immagini, la loro “pixelizzazione” in modo da rendere irriconoscibili i volti delle persone ritratte, o semplicemente il puntamento degli obiettivi verso il basso, in una zona circoscritta, affinché le telecamere «siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza
Telecamere dei negozi: quando costituiscono un trattamento di dati personali?
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, specifica il Garante, «può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali». Sono dati personali, infatti, quelli che consentono l’identificazione delle persone e dei loro movimenti (quindi anche delle loro abitudini, specie se il passaggio sotto l’obiettivo è ripetuto) e di molte caratteristiche utili a “profilare” i loro comportamenti (abbigliamento, aspetto fisico, veicoli utilizzati, persone frequentate o che comunque si trovano in loro compagnia, ecc.)
Perciò, tale trattamento dei dati personali dei soggetti ripresi dalle telecamere dei negozi deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge in materia, il famoso Regolamento Europeo chiamato Gdpr [2] e tra questi, in particolare:
- del principio di trasparenza che presuppone che gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata e che, dunque, possono essere filmati;
- del principio di minimizzazione, che presuppone che i dati personali dei soggetti che finiscono sotto l’obiettivo della telecamera siano «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati».
Telecamere dei negozi: a cosa bisogna fare attenzione?
In base alle prescrizioni impartite dal Garante privacy l’
In definitiva – conclude il Garante – il trattamento dei dati personali ripresi dalle telecamere dei negozi deve essere «effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti per la tutela dell’interesse legittimo del titolare del trattamento».