Affitto: come evitare lo sfratto. Il pagamento dei canoni scaduti

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Autore: Redazione

02 dicembre 2014

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Contratto di locazione: sanatoria della morosità e termine di grazia: due modi per evitare di andar via di casa.

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L’inquilino moroso nel pagamento del canone di locazione ha due modi per evitare di dover andare via qualora le trattative con il padrone di casa siano naufragate. Vediamole singolarmente.

1 | IL TERMINE DI GRAZIA

Quando il conduttore si rende inadempiente nel pagamento dei canoni locatizi, il locatore può intimargli lo sfratto per morosità, che comporta la richiesta di risoluzione del contratto.

Per sapere dopo quante mensilità non pagate si può sfrattare l’inquilino, leggi la nostra guida cliccando su questo link.

Contrariamente a quanto avviene nelle comuni liti, nella materia delle

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locazioni il padrone di casa non può rifiutare il pagamento dell’inquilino, anche se tardivo e se offerto quando ormai la causa di sfratto sia stata avviata. La legge [1], infatti, consente al conduttore, ormai convenuto in giudizio dal padrone di casa, di:

sanare immediatamente la morosità, corrispondendo l’importo dei canoni scaduti, oltre agli interessi maturati e alle spese legali liquidate dal giudice,

– oppure, in presenza di comprovate condizioni di difficoltà economica, chiedere la concessione di un termine per provvedere all’integrale pagamento di quanto dovuto al locatore (cosiddetto “termine di grazia“).

Il termine di grazia non può essere superiore a 90 giorni

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. Può tuttavia essere esteso a 120 giorni se l’inadempimento – protrattosi per non oltre due mesi – è conseguenza di gravi condizioni economiche, insorte dopo la stipulazione del contratto, in cui versi il conduttore.

La durata di tale termine è quindi correlata alla minore o maggiore gravità delle precarie condizioni economiche dell’inquilino, le quali, dovrebbero essere specificamente documentate e provate in causa.

In verità, nella prassi, il giudice concede sempre tale termine senza bisogno della prova dello stato di difficoltà.

Se entro il termine di grazia il conduttore non sana la morosità, il giudice dichiara lo sfratto.

2 | SANATORIA DELLA MOROSITÀ

La legge [2]

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eccezionalmente consente al conduttore di sanare la morosità anche dopo l’instaurazione della causa di sfratto, sia mediante il pagamento dinanzi al giudice alla prima udienza (cosiddetto “banco iudicis”), che a seguito della concessione del termine di grazia operata dal giudice, ossia dopo i 90 giorni [3].

La sanatoria è valida solo se viene corrisposta l’integrale somma dovuta per:

canoni scaduti e maturati fino al giorno dell’udienza,

– oneri accessori,

interessi legali (anche se pattuiti in misura superiore)

spese legali (queste devono essere indicate dal giudice su richiesta del locatore).

Se l’intimato, invece, corrisponde una somma inferiore rispetto a quella intimata, il giudice emette un’ordinanza con cui dispone il pagamento della somma non controversa in un termine non superiore a venti giorni [4].

Tale pagamento può essere eseguito nelle mani dell’avvocato del padrone di casa, il quale non può legittimamente rifiutarlo in ragione di tale sua qualità [5]. Tuttavia, tale legittimazione a ricevere il pagamento non si estende anche alle mensilità estranee alla procedura in corso.

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