Fine lavori: come chiudere il cantiere e le pratiche edilizie

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L’ultimazione di un intervento edilizio comporta la presentazione di una documentazione specifica in Comune.

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Hai effettuato dei lavori di ristrutturazione nel tuo appartamento che sono finalmente terminati. Ora come chiudere il cantiere e le pratiche edilizie? Innanzitutto, prima che i “mastri” vadano via definitivamente dalla tua abitazione è opportuno eseguire un sopralluogo nell’immobile insieme al direttore dei lavori e all’impresa al fine di verificare l’eventuale sussistenza di difetti e la mancanza di lavorazioni.

Dopo avere accettato i lavori, per chiudere definitivamente il cantiere e le pratiche edilizie devi presentare una specifica documentazione all’ufficio tecnico del Comune nel cui territorio si trova l’immobile. Peraltro, tale documentazione cambia a seconda della tipologia di intervento edilizio che hai in concreto realizzato.

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Vediamo allora insieme quali sono i diversi tipi di opere edilizie previsti dalla normativa di settore [1] e cosa bisogna fare sia all’inizio sia alla fine dei lavori in relazione a ciascuno di essi.

Quali sono le tipologie di interventi edilizi?

I lavori edilizi si possono distinguere a seconda se rientrano negli interventi di:

Cosa serve per realizzare gli interventi edilizi?

Per l’esecuzione degli

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interventi di manutenzione ordinaria non è necessario comunicare qualcosa in Comune né richiedere un’apposita autorizzazione, trattandosi di attività di edilizia libera. In ogni caso, tali interventi devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio).

Gli interventi di manutenzione straordinarialeggera”, che non alterano la volumetria complessiva degli edifici e non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso, possono essere realizzati previa presentazione di una Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata). Poiché la Cila è una comunicazione di parte depositata a responsabilità del committente e non un titolo abilitativo, i lavori possono iniziare anche lo stesso giorno della presentazione senza attendere il rilascio di un apposito permesso comunale. Anche i lavori di restauro e di risanamento conservativo si possono eseguire in forza di Cila. Invece, gli interventi di manutenzione straordinaria “pesante”, che incidono su parti strutturali dell’immobile o che modificano la destinazione d’uso degli edifici e/o la loro volumetria, si possono eseguire solo previo rilascio di titolo abilitativo, cioè della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) o del permesso di costruire.

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Il rilascio del permesso di costruire è richiesto anche nel caso di una nuova costruzione.

Chiusura cantiere e pratiche edilizie: qual è la documentazione?

Una volta terminati i lavori, per chiudere il cantiere e le pratiche edilizie, il titolare dell’intervento deve presentare la seguente documentazione.

Comunicazione di fine lavori

Comunicazione di fine lavori, che va inoltrata telematicamente accedendo allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune competente. Se tale Ente non ha aderito al Sue la presentazione può avvenire tramite pec o in forma cartacea. La presentazione della comunicazione di fine lavori è obbligatoria solo se sono state eseguite opere in relazione alle quali è stato rilasciato un permesso di costruire o una Scia. Infatti, tale comunicazione ha la finalità di informare l’amministrazione comunale che le opere autorizzate mediante il predetto titolo abilitativo sono state effettivamente realizzate e concluse nel termine di validità del titolo stesso, cioè in 3 anni dall’inizio dei lavori. La presentazione della comunicazione di fine lavori, invece,

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non è obbligatoria se i lavori sono stati eseguiti in forza di una Cila. Tuttavia, anche in questo caso, è buona norma comunicare che i lavori sono stati ultimati presentando, al contempo, il collaudo a firma di un tecnico abilitato;

Segnalazione certificata per l’agibilità

La Segnalazione certificata per l’agibilità(Sca) va presentata obbligatoriamente da parte del titolare dell’intervento edilizio in caso di:

La Sca va presentata telematicamente tramite Sue o se il Comune non ha aderito al Sue, via pec o in formato cartaceo, nel termine di 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento ovvero quando i lavori sono terminati e l’unità immobiliare è utilizzabile.

Nella Sca il direttore dei lavori, progettista o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica,

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assevera le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato e la sua agibilità.

Dopo la presentazione della Sca, è possibile richiedere il rilascio del certificato di agibilità.

L’omessa presentazione della Segnalazione certificata per l’agibilità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro.

Altri documenti da presentare

Inoltre, occorre presentare la seguente documentazione:

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