Quando la domanda processuale si considera abbandonata?

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Autore: Mariano Acquaviva

14 gennaio 2024

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Può ritenersi abbandonata una domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni?

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Quando si inizia una causa occorre sempre indicare al giudice le proprie richieste, unitamente alle ragioni poste a sostegno. Ad esempio, chi intende ottenere il rilascio dell’immobile occupato abusivamente deve espressamente chiedere al giudice che al convenuto venga ordinato di lasciare l’abitazione e di pagare una somma corrispondente al risarcimento del danno. Poiché i procedimenti sono molto lunghi e nelle more le situazioni che hanno spinto ad agire in giudizio possono mutare, potrebbe sorgere la necessità di modificare le proprie richieste. In questo contesto si pone il seguente quesito:

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quando la domanda processuale si considera abbandonata?

Riprendendo l’esempio fatto in apertura, ipotizziamo che nelle more del giudizio l’occupante abbia spontaneamente lasciato l’immobile: in un caso del genere non avrebbe senso chiedere al giudice il rilascio dello stesso, atteso che esso è già rientrato nella disponibilità del legittimo titolare. In un’ipotesi del genere, come abbandonare la domanda inizialmente avanzata al giudice? Scopriamolo.

Perché rinunciare alla domanda processuale?

Chi intraprende una causa chiedendo qualcosa che non si scopre non essergli dovuto può sempre fare

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dietrofront e rinunciare alle propria richiesta; ciò perché, in caso di rigetto della domanda giudiziale, ne potrebbe subire le conseguenze in sede di condanna alle spese processuali (si legga, a tal proposito, l’articolo Quando si pagano le spese processuali con la riforma).

Come si abbandona la domanda giudiziale?

Come ricordato, c’è sempre la possibilità, per ciascuna delle parti in causa, di rinunciare all’interezza o a parte della propria domanda giudiziale.

Il che, di norma, avviene spesso dopo l’istruttoria, quando, all’esito delle prove acquisite al processo, ci si accorge di aver “spinto” oltre il dovuto o di non essere riusciti a dimostrare la propria pretesa.

Ma per potersi ritenere definitivamente

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abbandonata la domanda giudiziale potrebbe non essere sufficiente – sottolinea la Corte di Cassazione [1] – che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni (per i non addetti ai lavori, si tratta dell’ultima udienza in cui ciascuna parte riassume le proprie richieste al giudice, in attesa della decisione).

Secondo i giudici, l’aver omesso la domanda nelle proprie precisazioni delle conclusioni costituisce solo una semplice “presunzione” di abbandono.

Ma potrebbe esserci bisogno di un comportamento più inequivoco per la conferma di tale volontà, onde scongiurare il rischio di una diversa interpretazione del giudice.

Secondo la Suprema Corte, è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale tenuta dalla parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerge una volontà inequivoca di insistere sulla domanda non riformulata.

Insomma: il giudice deve valutare il comportamento generale dell’avvocato tenuto durante il processo e verificare se l’omissione della richiesta nella precisazione delle conclusioni sia frutto di una semplice dimenticanza o non, invece, di una esplicita volontà.

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