Pignoramento presso terzi: Equitalia può evitare la firma dell'atto
Cassazione: il blocco del conto o del quinto dello stipendio non richiede la sottoscrizione del dipendente dell’Agente della riscossione.
In tema di riscossione coattiva delle imposte dirette, è valido l’atto di pignoramento prezzo terzi (per esempio, quello del conto corrente, della pensione o dello stipendio) proveniente da Equitalia, anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l’indicazione – stampata al computer – dello stesso agente della riscossione, in modo tale da essere inequivocabilmente riferibile a quest’ultimo, poiché unico soggetto titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell’ente impositore.
È quanto emerge da una sentenza di qualche mese fa della Cassazione [1].
Il pignoramento, quindi, è del tutto lecito e non potrà essere impugnato per vizio di forma.
Ricordiamo che, nell’ambito della procedura speciale di pignoramento presso terzi intentata da Equitalia, quest’ultima è legittimata a procedere con una comunicazione diretta al terzo pignorato (la banca, il datore di lavoro o l’ente previdenziale), senza bisogno, invece, di agire in giudizio, con il normale procedimento in tribunale, davanti al giudice dell’esecuzione, che, invece, è obbligatorio in tutti gli altri casi.
Per sapere come funziona il pignoramento presso terzi effettuato da Equitalia (recentemente riformato dal Decreto del Fare – leggi “Pignoramento prezzo terzi di Equitalia: così cambia dopo il decreto del fare”) rinviamo alla nostra più completa guida:
EQUITALIA: COME AVVIENE IL PIGNORAMENTO DI CONTO, STIPENDIO O PENSIONE.