Il contumace involontario può fare appello?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Mariano Acquaviva

23 gennaio 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

In quali casi si verifica la contumacia? Quali sono i termini per impugnare la sentenza di primo grado? Come dimostrare di non avere conoscenza del giudizio?

Annuncio pubblicitario

Chi viene citato in giudizio non è tenuto a comparirvi né a costituirsi, a meno che non sia costretto, ad esempio perché chiamato a testimoniare. In altre parole, il debitore non è costretto a difendersi in giudizio, potendo egli scegliere di rimanere totalmente assente. È in questo preciso contesto che si inserisce il quesito che andremo ad analizzare: il contumace involontario può fare appello?

A tale domanda ha recentemente fornito risposta la Corte d’Appello di Bari esprimendosi sul caso di un condominio rimasto assente dal processo di primo grado e successivamente intenzionato a

Annuncio pubblicitario
impugnare la sentenza sfavorevole. Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza a tal proposito.

Cos’è la contumacia?

La contumacia è la condizione della parte che, pur essendo citata in causa, non si costituisce in giudizio. In pratica, è contumace colui che rimane del tutto assente dal processo, senza nominare un avvocato né esercitare in alcun modo il proprio diritto di difesa.

La contumacia è tipica del processo civile, in quanto in quello penale si parla di “assenza” dell’imputato, il quale comunque è assistito da un difensore d’ufficio, non essendo possibile celebrare un procedimento penale senza avvocato.

Annuncio pubblicitario

Cos’è la contumacia involontaria?

Si parla di “contumacia involontaria” quando la persona citata in giudizio resta assente non per una propria scelta ma semplicemente perché non ha avuto conoscenza del processo.

È il caso, ad esempio, del creditore che invia l’atto di citazione alla vecchia residenza del debitore, il quale quindi rimane del tutto all’oscuro della causa intrapresa contro di lui.

In ipotesi del genere, poiché l’assenza dal giudizio non è dipesa da una scelta consapevole del convenuto, si parla di contumacia involontaria.

Quali sono i termini per fare appello?

Prima di vedere se il contumace involontario può proporre impugnazione contro la sentenza a sé sfavorevole bisogna chiarire cosa dice la legge a proposito dei

Annuncio pubblicitario
termini per fare appello.

Secondo il Codice di procedura civile, la sentenza può essere impugnata:

In altre parole, se la parte che ha vinto la causa notifica la sentenza alla controparte soccombente, allora questa potrà proporre appello entro trenta giorni; se invece la sentenza non viene mai notificata (ad esempio, per negligenza) allora il termine ultimo per fare appello è di sei mesi.

Il cosiddetto termine lungo serve quindi a porre un

Annuncio pubblicitario
limite massimo al tempo concesso al soccombente per proporre impugnazione, decorso il quale la sentenza deve intendersi passata in giudicato.

Contumacia involontaria: si può fare appello?

Anche chi è rimasto contumace in primo grado può fare appello, rispettando i termini visti nel paragrafo precedente, e cioè:

Tanto vale anche per il contumace involontario: secondo la Corte di Cassazione [3], infatti, nel caso vi sia stata la notifica della sentenza, a nulla vale che il contumace sia rimasto incolpevolmente tale per nullità o inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, in quanto dal momento della notifica della sentenza egli ha potuto prendere contestualmente conoscenza della lite e del suo sviluppo.

Annuncio pubblicitario

Cosa succede se, invece, la sentenza non viene notificata al contumace involontario? Secondo la Corte d’Appello di Bari [4], in un caso del genere il contumace può impugnare la sentenza anche oltre i sei mesi stabiliti per il termine lungo, purché però dimostri la sussistenza di due requisiti:

Si pensi al debitore condannato in contumacia perché il creditore ha notificato l’atto di citazione a un indirizzo sbagliato e il giudice non se n’è accorto: si tratterebbe di un’ipotesi di nullità della notifica che, unita alla mancata conoscenza del processo, consentirebbero al contumace involontario di impugnare la sentenza anche oltre il termine lungo di sei mesi.

Annuncio pubblicitario

Nel caso affrontato dal collegio barese, la prova della mancata conoscenza del procedimento di primo grado non era stata fornita in quanto il condominio, pur essendo rimasto contumace in primo grado a causa di un difetto di notifica dell’atto introduttivo, aveva partecipato alla Ctu mediante il proprio amministratore, il quale aveva personalmente presenziato al sopralluogo eseguito dal Consulente nominato dal giudice per verificare la presenza di infiltrazioni d’acqua.

La partecipazione dell’amministratore allo svolgimento della Ctu, dunque, è un fatto pacifico ed incontestabile che dimostra la piena consapevolezza, da parte del condominio appellante, sia dell’esistenza del giudizio sia delle domande avanzate dall’attore nei suoi confronti.

Pertanto, secondo la Corte d’Appello di Bari, affinché il contumace possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione avverso la sentenza, per decorso del termine lungo di sei mesi, è necessario che sussistano entrambi i presupposti:

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui