Come evitare revoca donazione?
I modi e le strategie per rendere la donazione valida, efficace e immune dalle pretese degli eredi legittimari del donante o dei suoi creditori.
La donazione non è un atto così solido come comunemente si pensa: solo tendenzialmente è irrevocabile, ma in realtà ci sono numerose ipotesi che consentono agli eredi del donante, se sono stati lesi nelle loro quote di legittima, o ad altri controinteressati (come i creditori del donante che si è spogliato del suo patrimonio, e loro sono rimasti impagati), di impugnarla e così farla annullare: con la revoca, è come se quell’atto non fosse stato posto in essere, e rimane privo di effetti nei loro confronti. Ed è proprio questo il motivo per cui i notai spesso la sconsigliano come forma di anticipo della successione, e anche le banche sono restie ad erogare finanziamenti e mutui se a garanzia vengono posti immobili donati.
Ma allora come evitare la revoca della donazione, in modo da renderla immune da questi rischi e da tutte le possibili contestazioni? In questo articolo ti spiegheremo i modi per farlo.
Indice
Quando e da chi può essere impugnata una donazione?
Innanzitutto, la donazione può essere revocata dal donante stesso per ingratitudine del donatario, se ha compiuto gravi reati contro il donante (come il reato di maltrattamenti o un tentativo di omicidio), o se non gli versa gli alimenti, nei casi previsti, oppure per sopravvenienza di figli, dei quali il donante non era a conoscenza.
I casi più importanti di revoca della donazione riguardano l’impugnazione da parte degli eredi legittimari: se sono stati lesi dalle donazioni fatte, mentre il donante era in vita, nella quota di eredità loro spettante, possono esercitare l’azione di riduzione prevista dall’art. 553 del Codice civile in modo da reintegrare la quota spettante a ciascuno.
L’azione di riduzione può essere proposta entro 10 anni dalla morte del donante. Se il donatario ha alienato i beni ricevuti (ad esempio, ha venduto l’immobile ad altri, o lo ha donato a sua volta), i legittimari pretermessi possono chiedere a questi soggetti la restituzione dei beni, fino e non oltre a 20 anni dopo la donazione, anche se il donante è ancora in vita. Perciò, in pratica, una donazione diventa “sicura” ed irrevocabile solo dopo 20 anni.
Comunque l’azione di riduzione o di restituzione proposta dagli eredi del donante non comporta l’annullamento completo dell’atto di donazione compiuto, ma soltanto di un mezzo per ristabilire le corrette proporzioni ereditarie: perciò i legittimari non possono rinunciare a questo loro diritto finché il donante è in vita, neppure prestando il loro assenso alla donazione compiuta. Invece possono rinunciare al diritto ad opporsi alla donazione dopo la sua morte. Nel paragrafo successivo vedremo meglio questa importante distinzione.
Quando la donazione è nulla o annullabile?
Siccome la donazione è un contratto (pur essendo a titolo gratuito, il donatario potrebbe rifiutare l’attribuzione del bene: ad esempio, una casa fatiscente), essa soggiace alle comuni
- incapacità di intendere e di volere del donante al momento dell’atto (ad esempio, per demenza);
- errore sulle qualità del donatario (credo che sia mio figlio, ma in realtà non lo è) o sull’oggetto (dono un quadro credendolo di scarso valore, mentre è un capolavoro);
- violenza (sono stato costretto o coartato, fisicamente o con pressioni psicologiche, a donare);
- motivo illecito, cioè vietato dall’ordinamento, se è stato determinante a donare (regalo una somma come compenso per un reato eseguito);
- dolo: il dolo contrattuale è un inganno, quindi si compie se il beneficiario della donazione ha posto in essere raggiri per riceverla.
Infine, la donazione non stipulata mediante l’
Come rendere irrevocabile la donazione?
Abbiamo visto che gli eredi del donante potrebbero impugnare, dopo la sua morte, la donazione che egli aveva fatto in vita in modo da ledere le quote di legittima, cioè le parti minime di eredità che la legge riserva ai familiari stretti (coniuge, figli, e, in loro assenza, genitori). Ci sono ben
Ecco quale potrebbe essere il rimedio: l‘art. 557 del Codice civile prevede che i legittimari non possono rinunciare a questi diritti fino a quando il donante è in vita, ma possono farlo dopo l’apertura della sua successione, quindi quando egli è deceduto. Così, nella prospettiva di chi è intenzionato ad acquistare un bene ricevuto in donazione, è possibile ottenere dagli eredi legittimari del donante un atto di
Azione revocatoria dei creditori: come evitarla?
Anche la presenza di debiti nel patrimonio del donante può mettere in pericolo l’efficacia della donazione, perché i creditori, privati o pubblici (come l’Agenzia Entrate Riscossione) che non hanno ottenuto i pagamenti spettanti possono impugnarla, esercitare l’azione revocatoria, prevista dall’art. 2901 del Codice civile, entro 5 anni dalla data dell’atto di donazione.
Sono termini più brevi di quelli riservati agli eredi legittimari che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente, ma abbastanza lunghi per creare situazioni di precarietà. In questi casi è opportuno cautelarsi preventivamente, verificando con il proprio notaio di fiducia, o con un avvocato o il commercialista, quali sono le opportunità praticabili per scongiurare la revoca della donazione da parte dei creditori: quello che conta è la capienza patrimoniale, quindi bisogna fare in modo che nel patrimonio del donante rimangano beni mobili ed immobili sufficienti a fronteggiare i debiti e le altre obbligazioni contratte. In questo modo ai creditori mancherà il presupposto fondamentale per esercitare l’azione revocatoria e la donazione sarà salva. Per maggiori dettagli leggi “Come evitare azione revocatoria“.