Delegato e delegante presenti entrambi in assemblea

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Autore: Mariano Acquaviva

20 agosto 2023

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Il condomino delegante può partecipare ugualmente alla riunione? Il presidente può allontanare dall’adunanza le persone che non devono votare?

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I condòmini possono partecipare all’assemblea personalmente oppure delegando qualcun altro al proprio posto. La delega deve farsi necessariamente per iscritto e può essere conferita a chiunque, anche a un soggetto del tutto estraneo all’edificio, tranne che all’amministratore. Detto ciò, con il presente articolo ci occuperemo di una questione specifica: vedremo cioè se è legale che delegato e delegante siano entrambi presenti in assemblea.

Si tratta di una situazione non così rara, che si verifica ogni volta che il condomino delegante voglia comunque

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prendere parte alla riunione, ad esempio perché interessato alla discussione oppure perché il delegato ha specifiche competenze tecniche che possono essergli di aiuto nel prendere determinate decisioni. Approfondiamo l’argomento.

Il condomino delegante può partecipare alla riunione?

Non c’è una norma di legge che chiarisca se il condomino delegante possa partecipare o meno alla riunione. Il Codice civile, infatti, si limita a dire che «Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta».

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La norma non sembra quindi precludere la partecipazione del delegante, il quale ovviamente potrebbe presenziare senza diritto di voto, che competerebbe invece soltanto al delegato.

È ciò che in effetti avviene nel caso di comproprietari della stessa unità immobiliare: solo uno di loro può votare facendosi portavoce della volontà dell’intera comunione, mentre gli altri possono al massimo presenziare.

Ugualmente, il delegante presente alla riunione non andrebbe nemmeno conteggiato ai fini del calcolo dei necessari quorum per la validità della costituzione e della deliberazione assembleare.

C’è tuttavia chi sostiene il contrario, e cioè che delegante e delegato non potrebbero essere entrambi presenti in quanto, in virtù della procura, il

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diritto di partecipazione sarebbe stato trasmesso esclusivamente al delegato [1].

Il regolamento può vietare la partecipazione di delegato e delegante?

Il regolamento potrebbe stabilire regole più precise e vietare che in assemblea siano presenti soggetti diversi da coloro che devono votare oppure che possono partecipare, anche senza diritto di voto, in virtù di espressa previsione normativa: è il caso, ad esempio, dei conduttori che possono intervenire sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni [2].

In effetti, vietare la compresenza di delegante e delegato non sembra essere una limitazione dei diritti del primo, in quanto la delega serve per l’appunto a farsi sostituire, trasferendo tutti i propri poteri (di voto e di discussione) a un altro soggetto che li eserciterà per conto di chi rappresenta.

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Il presidente può vietare la partecipazione di delegato e delegante?

Il presidente dell’assemblea condominiale verifica la regolarità della riunione e dirige la discussione, mettendo ai voti i singoli punti all’ordine del giorno e concedendo la parola a chi voglia intervenire.

Pur nel silenzio della legge, la prassi ha conferito ampi poteri al presidente, al quale quindi i condòmini potrebbero rivolgersi per chiedere che le persone estranee alla compagine vengano allontanate, ivi compreso il delegante che è già rappresentato dal delegato.

Sul punto non ci sono opinioni unanimi; è tuttavia pacifico che il presidente non possa oltrepassare i limiti posti dalla legge, con la conseguenza che, se dovessimo ammettere che sia legittima la

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compresenza di delegante e delegato, il presidente non potrebbe arrogarsi il potere di mandare via uno dei due, a meno che non ci sia una disposizione regolamentare a disciplinare specificamente la circostanza, così come detto nel precedente paragrafo.

Deve quindi ritenersi che il presidente d’assemblea non possa allontanare il delegante in assenza di espressa norma del regolamento, sempreché il delegante, con la sua presenza, non influisca sulla discussione oppure sulla votazione stessa. Approfondiamo questo aspetto.

Cosa può fare il delegante presente in assemblea?

Il delegante che decide ugualmente di prendere parte all’assemblea non può né votare né partecipare attivamente alla discussione

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, magari prendendo la parola e cercando di condizionare il voto degli altri: con il conferimento della delega, infatti, tali prerogative competono al delegato.

Il delegante presente alla riunione deve quindi solamente limitarsi ad assistere a ciò che accade, non potendo in alcun modo influire sul regolare svolgimento dell’adunanza. Come già ricordato, inoltre, non può essere computato ai fini del calcolo dei quorum di legge (essendo in essi già ricompreso il delegato).

Qualora il delegante volesse infrangere queste regole, potrebbe essere legittimamente allontanato dal presidente.

In quali casi il delegante può votare?

Può tuttavia ritenersi legittimo il voto del delegante nell’ipotesi in cui egli abbia conferito una delega parziale, cioè ristretta soltanto a taluni punti all’ordine del giorno.

È il caso del condomino che decide di delegare il proprio avvocato con riferimento a una specifica questione tecnica: esaurito il suo compito, il delegato potrebbe andare via e lasciare il posto al delegante, il quale verrebbe “reintegrato” nei suoi pieni poteri.

Lo stesso dicasi nell’ipotesi in cui la delega venisse revocata in corso d’assemblea: anche in questo caso potrebbe esserci un avvicendamento tra delegante e delegato, con il primo che subentra al secondo subito dopo aver deciso per la revoca.

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